Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3907 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.L., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale, dall’Avv. Piergiorgio Villa, con domicilio eletto nel suo

studio in Roma, via Donatello, n. 23;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEI MEDICI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI (OMISSIS), in

persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in forza

di procura speciale, dagli Avv. Michele Langiulli e Maurizio

Sportelli, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Giuseppe

Raguso in Roma, via Muzio Clementi, n. 9;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI BARI;

– intimati –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie depositata il 19 ottobre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 gennaio 2017 dal Consigliere dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

cassarsi l’impugnata decisione in quanto resa da Commissione

illegittimamente composta, con assorbimento delle questioni involte

dai motivi di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di (OMISSIS) dichiarava la decadenza del Dott. T.L. dal beneficio della iscrizione all’albo provinciale dei medici chirurghi;

che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione in data 19 ottobre 2011, ha respinto il ricorso proposto dal T. avverso la predetta delibera;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il T. sulla base di cinque motivi illustrati da memorie;

che l’Ordine provinciale ha resistito con controricorso;

che il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo cassarsi l’impugnata decisione in quanto resa da Commissione illegittimamente composta, con assorbimento delle questioni involte dai motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va accolta la richiesta del pubblico ministero;

che, infatti, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale – accogliendo la questione sollevata da questa Corte di cassazione con ordinanza 15 gennaio 2015, n. 597 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, commi 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione, rilevabile anche d’ufficio;

che, pertanto, pronunciando sul ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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