Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3906 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28766-2005 proposto da:

M.V., M.S., M.G.,

P.F., P.S., M.C.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo

studio dell’avvocato RUSSO CLAUDIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PARDUCCI MANNITE ENZA giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SYROM 90 SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione Sig. N.A., POLYMAT SRL (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante Sig. N.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI BENITO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati OLIVA PAOLO, CORSINOVI ROMANO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 949/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 10/05/2005, depositata il 27/06/2005; R.G.N. 1471/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato RUSSO CLAUDIO; udito l’Avvocato CORSINOVI ROMANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI MASSIMO

che ha concluso per accoglimento p.q.r. del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27.10.90 M.V. e P. F., premesso che la Syrom 90 s.p.a. e la Polymat s.r.l.

cagionavano con le loro aziende immissioni intollerabili di rumori e di odori, le convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze per sentirle condannare al compimento di tutte le opere necessarie per la rimozione delle suddette immissioni ed al risarcimento di tutti i danni, materiali, morali ed alla salute, da essi subiti per effetto delle medesime.

Le convenute contestavano la domanda.

Con separato atto, notificato il 3.5.91, M.S., M.C.A., P.S., P.G. e M.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze le medesime società per sentirne dichiarare la responsabilità per i fatti lesivi da essi subiti per effetto delle immissioni di rumori ed odori di portata abnorme provenienti dalle loro aziende e sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, danno biologico, danni morale e spese, da essi subiti.

Anche in questo caso le convenute resistevano alla domanda.

Riunite le cause ed acquisiti gli atti del precedente procedimento ex art. 700 tra le stesse parti per i fatti medesimi, con sentenza non definitiva n. 2628/96 il Tribunale adito, accertata l’intollerabilità delle immissioni di rumore e dunque l’illiceità delle stesse con conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c. delle convenute per i danni arrecati agli attori, le condannava ad attuare le misure tecniche necessarie per ridurre le suddette immissioni nel fondo di proprietà di P.F. e di M.V. nei limiti di tollerabilità specificati in parte motiva e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo per l’accertamento dei danni.

La sentenza non definitiva veniva confermata sia in appello che in sede di cassazione.

La causa veniva, quindi, definitivamente decisa con H sentenza n. 1782/01, con la quale le società convenute venivano condannate in solido a pagare a M.V. la somma di L. 32.800.000, a C.A. quella di L. 30.000.000, a M.G. di L. 35.000.000, a M.S. di L. 47.875.000, a P.F. di L. 48.000.000, a P.S. di L. 52.800.000, oltre interessi al 6% dalla domanda alla data della sentenza, mentre nessuna statuizione era stata disposta in favore di P.G., che non si era sottoposto a perizia medico- legale.

Proposto appello dalle società condannate, gli appellati resistevano al gravame, proponendo appello incidentale per il riconoscimento del danno morale, il pagamento delle spese del giudizio di primo grado sull’an ed il risarcimento dell’ulteriore danno subito tra l’emissione della prima sentenza e quella d’appello (ad eccezione di P.G. che partecipava al giudizio solo per vedere rigettata la richiesta della sua condanna alle spese).

Con sentenza depositata il 27.6.05, la Corte d’appello di Firenze, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda di C. A. e M.G. e riduceva gli importi riconosciuti in primo il grado a M.V., M. S., P.F. e P.S., oltre agli interessi liquidati come in dispositivo.

Avverso tale sentenza gli appellati (tranne P.G.) hanno proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, mentre la Syrom 90 e la Polymat hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato in atti una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2059 c.c., art. 32 Cost. e art. 345 c.p.c. ed insufficiente motivazione, per avere la Corte di merito rigettato la domanda di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali da essi patiti in conseguenza delle denunciate immissioni acustiche, con riferimento in particolare alla figura del danno cd. esistenziale.

Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 2059 c.c., artt. 185 e 659 c.p., avendo la Corte di merito erroneamente ricollegata la risarcibilità del danno morale alla menomazione dell’integrità psico-fisica dell’offeso e non avendo comunque ravvisato nel caso di specie gli estremi integranti il reato di cui all’art. 659 c.p..

Con il terzo motivo denunciano infine la violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di liquidare le somme indicate nella nota spese relativa alla fase del giudizio di primo grado conclusosi con la decisione sull’an e la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione circa il quantum.

1. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati e vanno, pertanto, accolti entro i limiti di cui alla motivazione che segue.

1.1. Va premesso che al caso di specie vanno applicati in primo luogo i principi di diritto enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 26972/2008, nel rispetto gerarchico dei principi stessi.

In particolare, tale sentenza afferma il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico, come definito dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni, introdotto con D.Lgs. n. 209 del 2005, con una definizione chiaramente analitica sia per le componenti a prova scientifica medico-legale, sia per quelle del danno relative all’incidenza negativa sulle attività quotidiane (cd. inabilità totale o parziale) e sia per quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che, per consolidata giurisprudenza, attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva).

Tale definizione, che è sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, non presenta un carattere innovativo ed impone di conseguenza un obbligo motivazionale congruo ed adeguato ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione (v. punti 4.8 e 4.9 della sentenza sopra citata) a carico di tutti i giudici del merito, soggetto al controllo di legittimità.

E’ consequenziale che la suddetta pronuncia sistematica e chiarificatrice delle SS.UU. abbia comportato, ad opera delle Corti italiane, una rettifica in melius dei valori tabellari, in quanto le cd. tabelle attuariali non risultavano congegnate in maniera coerente con i chiari criteri della definizione legislativa (v. Cass. n. 21895/09).

1.2. Per quanto qui interessa, occorre rilevare che le SS.UU. hanno affermato tra l’altro anche il principio che nel nostro ordinamento non è ammissibile l’autonoma categoria del “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale ovvero derivanti da fatto-reato, essi sono già risarcibili ex art. 2059 c.c. interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove invece nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi non sono risarcibili per il divieto di cui all’art. 2059 c.c..

2. Alla stregua, dunque, delle considerazioni che precedono devono vagliarsi le censure che i ricorrenti muovono alla decisione impugnata.

Ed invero, ove si tengano presenti i criteri secondo cui, nel risarcimento del danno non patrimoniale, quest’ultimo deve essere risarcito integralmente, nel senso cioè che – pur senza duplicazioni – il giudice di merito avrà l’obbligo di scandagliare (ovviamente iuxta alligata et provata tutte le ripercussioni negative sul valore- uomo che l’illecito abbia avuto circa la persona lesa, nessuna esclusa, e la relativa liquidazione deve essere effettuata, come si è già rilevato, in maniera assolutamente personalizzata, ne consegue che i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita o qualità della medesima possono venire in considerazione ormai solo come “voci” del danno biologico nel suo aspetto dinamico e conglobante e trovare quindi nel suo ambito complessivo il loro integrale ed unitario ristoro.

2.1. E’ pacifico che gli odierni ricorrenti hanno richiesto nel giudizio di primo grado, per il fatto illecito addebitato alla Syrom 90 ed alla Polymat, il risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali e che in tale richiesta risarcitoria deve ritenersi ricompresa anche la voce del danno alla vita di relazione (o danno alla serenità familiare), come parte integrante della voce di danno più complessiva, quella cioè del danno biologico.

E’ irrilevante che il primo giudice non abbia mai espressamente menzionato tale voce del danno alla vita da relazione, qualificando sempre il danno risarcito come danno alla salute, dovendosi presumere che – anticipando con lungimiranza gli sviluppi della giurisprudenza, anche di merito, in subiecta materia – detto giudice abbia scientemente inteso risarcire, nell’ambito generale ed onnicomprensivo del danno alla salute o danno biologico, anche i pregiudizi di tipo esistenziale come sopra delineati.

Attesa, infatti, l’unitaria liquidazione della voce del danno alla salute ad opera del Tribunale di Firenze, risulta del tutto arbitraria e comunque non assistita da valida e logica motivazione la decisione dei giudici d’appello di rideterminare in difetto (rispetto a quanto determinato dal giudice di primo grado) il risarcimento del danno alla salute in favore di M.V., M. S., P.F. e P.S..

La Corte di merito non ha, infatti, spiegato in modo soddisfacente le ragioni per le quali il quid pluris liquidato dal primo giudice rispetto a quanto previsto nelle note tabelle per la r.c. non sia stato riconosciuto a titolo di risarcimento della componente “esistenziale” del danno biologico, inteso cioè quest’ultimo nel suo significato più lato e più complesso (v. punto 2.13 della sentenza n. 26972/08), nel quale la lesione del bene salute produce pregiudizi collaterali (alla vita quotidiana e di relazione della persona offesa) suscettibili di risarcimento attraverso una valutazione personalizzata (v. punto 4.9 della sentenza suddetta, già citato), non potendosi ritenere sufficiente la giustificazione addotta nella sentenza impugnata in ordine alla mancanza di un espresso riferimento, nella sentenza di primo grado, ai suddetti pregiudizi collaterali.

3. Giustamente poi le ricorrenti M.G. e C. A. si dolgono che nei loro confronti non sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del cd. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza contingente e turbamento dell’animo transeunte.

Tale diritto, infatti, è stato loro denegato sia perchè non è stata accertata a loro carico l’esistenza di patologie ricollegabili alle immissioni provenienti dagli stabilimenti delle società resistenti e non è stato, quindi, riconosciuto a loro favore alcun risarcimento a titolo di danno biologico e sia perchè le stesse non sono state riconosciute come vittime del reato di cui all’art. 659 c.p., ritenuto non configurabile nel caso di specie dalla Corte di merito.

3.1. Premesso che il cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza psichica transeunte, non costituisce che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a se stante, una volta che per le due suddette ricorrenti sia stata esclusa la sussistenza di una menomazione dell’integrità psico-fisica, e cioè del danno cd. biologico, viene anche meno il presupposto per la riconoscibilità di quell’altro aspetto del danno non patrimoniale, comunemente denominato danno morale soggettivo.

Il diniego del diritto delle due ricorrenti al risarcimento del danno morale risulta, quindi, pienamente giustificato sotto il primo profilo.

Non altrettanto, però, sotto il secondo profilo, quello cioè attinente alla configurabilità nel caso di specie del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), con riferimento in particolare all’ipotesi di reato di cui al primo comma della norma suddetta.

Ed invero, le censure mosse dai ricorrenti avverso quella parte della sentenza impugnata nella quale viene appunto esclusa la configurabilità nella specie del reato predetto sono fondate, in quanto i giudici d’appello non hanno giustificato tale decisione con motivazione convincente e coerente con le risultanze processuali.

La Corte di merito, infatti, si limita ad escludere in modo sommario ed apodittico la sussistenza degli estremi soggettivi ed oggettivi del reato in questione, facendo riferimento esclusivamente al dato letterale della norma dell’art. 659 c.p., senza alcuna analisi critica delle risultanze emerse in corso di causa circa l’intensità delle immissioni rumorose, la situazione ambientale da cui le stesse traevano origine ed andavano negativamente ad incidere ed infine il numero di persone che potevano materialmente essere coinvolte dagli effetti negativi di dette immissioni.

3.2. Considerato che nell’ipotesi di reato di cui all’art. 659 c.p., comma 1 l’oggetto della tutela penale va indiscutibilmente ritenuto in relazione alle persone come collettività e non già come uti singuli, onde è essenziale, ai fini della sussistenza della contravvenzione, che i rumori molesti abbiano in concreto una potenzialità diffusiva tale che l’evento del disturbo possa essere risentito da un numero indeterminato di persone, anche se la doglianza possa essere mossa soltanto da talune di esse, è indubbio che tale situazione si riscontra perfettamente nel caso di specie, in cui il numero limitato dei soggetti che hanno promosso l’azione civile per danni nei confronti delle società odierne resistenti non esclude affatto che la suddetta “potenzialità diffusiva” non si sia esplicata in direzione di un numero indeterminato di persone.

3.3. L’affermazione circa la sussistenza della contravvenzione in oggetto comporta, perciò, che anche a favore di M. G. e C.A. sia riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e art. 185 c.p..

Per la stessa ragione, il giudice di rinvio dovrà integrare la liquidazione del danno non patrimoniale in favore degli altri ricorrenti, ai quali è stato già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo connesso a quello biologico, tenendo conto anche dell’aspetto di danno non patrimoniale derivante dall’essere stati, anch’essi, vittime del reato di cui all’art. 659 c.p., oltre che di quello di cui all’art. 590 c.p..

4. In conclusione, l’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi del ricorso, comporta l’assorbimento del terzo motivo.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio della causa dinanzi alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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