Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3906 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. I, 17/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14359-2005 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE RISIO ENRICO,

giusta procura speciale per Notaio MARIO LIGUORI di ROMA – Rep.

141.454 del 1.6.05;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TEC PACK S.R.L., in persona del Curatore Dott. C.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191,

presso l’avvocato ALFIERI ARTURO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CREMONINI CARLANDREA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato TERZINO ATTILIO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato AMITRANO MARGARETH, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20-26 giugno 1997, il curatore del Fallimento Tee Pack s.r.l. (dichiarato il 29 febbraio 1996) chiamò in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro davanti al Tribunale di Parma, chiedendo la revoca dei versamenti di natura solutoria eseguiti dalla società – poi dichiarata fallita – nell’anno anteriore al fallimento su tre conti correnti (un conto ordinario, un conto anticipo fatture e un conto cessioni indisponibili), per la somma complessiva di L. 634.778.427. Il Tribunale di Parma accolse la domanda con sentenza 29 marzo 2003.

Contro di essa la banca propose appello, che la Corte d’appello di Bologna respinse con sentenza in data 14 febbraio 2005.

Esaminando i motivi di gravame la corte osservò che:

– correttamente il primo giudice aveva desunto la scientia decoctionis della banca dagli elementi emergenti dalla lettura del bilancio per il 1993, depositato il 26 luglio 1994, elementi che erano stati chiaramente allegati dal fallimento, prima che essi trovassero conferma nella relazione della consulenza tecnica d’ufficio assunto in corso di causa;

– i predetti elementi avevano riscontro nel passivo del conto corrente, che all’inizio di marzo 1995 era già di L. 176.782.265, laddove l’apertura di credito era di sole L. 10.000.000;

– ai fini della determinazione dei saldi disponibili, e quindi del carattere solutorio dei versamenti, non poteva tenersi conto dei fidi sui conti diversi da quello ordinario, che non attribuiscono al cliente, a differenza dell’apertura di credito, la facoltà di disporre con immediatezza del denaro accreditato, ma obbligano soltanto l’istituto ad accettare per lo sconto i titoli presentati dall’affidatario entro un determinato ammontare;

l’accoglimento integrale della domanda attrice, nonostante la ritenuta irrevocabilità di singoli versamenti, non costituiva ultrapetizione, giacchè tutti i pagamenti dei quali sia richiesta la revocatoria sono astrattamente ricompresi nella domanda, con la conseguente irrilevanza di errori contenuti nell’elenco dettagliato delle singole rimesse ritenute revocabili, depositato dal curatore nel corso del giudizio;

– i pagamenti per L. 57.000.000 e per L. 5.000.000, eseguiti rispettivamente in data 82 febbraio e 9 febbraio 1995, erano compresi nel periodo sospetto, perchè doveva tenersi conto a questo proposito della data di decorrenza della valuta. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 4 aprile 2005, ricorre la Banca Nazionale del Lavoro per cinque motivi.

Il fallimento resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha rinunciato, con la memoria depositata, al suo primo motivo di ricorso, per violazione o falsa applicazione dell’art. 67 della legge fallimentare.

Con il secondo motivo si denunciano vizi di motivazione nell’affermazione della scientia decoctionis da parte della banca. Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha desunto la scientia decoctionis dai diversi elementi emergenti dal bilancio del 1993, ma anche da altri elementi, tra i quali soprattutto l’andamento del conto corrente con la stessa banca ricorrente. In ordine poi al bilancio del 1993, il giudice di merito non si è limitato ad affermare che dalla lettura di esso un operatore professionale non avrebbe potuto mancare di rendersi conto dell’effettiva situazione economica della società, ma ha osservato che gli indici di insolvenza – tra i quali ha valorizzato soprattutto il rilevante passivo costituito da debiti privilegiati insoluti – erano di una tale evidenza da essere immediatamente percepibili, e ha ritenuto che l’effettiva percezione dello stato delle cose fosse dimostrato dalla condotta tenuta dalla banca, la quale avrebbe ritardato la chiusura del rapporto fino al momento in cui la riduzione del passivo appariva possibile, in tale contesto esaminando criticamente anche gli elementi indicati dall’odierna ricorrente, e in particolare il rinnovo dei fidi avvenuto il 5 agosto del 1994, ed esponendo le ragioni per le quali ha ritenuto che esso, tenuto conto dell’esposizione debitoria della società e del limite del fido, non contraddicesse l’ormai già acquisita consapevolezza dello stato d’insolvenza. La corte d’appello ha poi negato che potesse tenersi conto, per valutare la rilevante entità dello sconfinamento dal fino, del castelletto di sconto, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa corte. La motivazione della sentenza appare sul punto completa, e immune da vizi intrinseci, mentre le censure svolte nel ricorso attengono sostanzialmente al merito dell’accertamento, e sfuggono al sindacato di questa corte di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 61 e 62 c.p.c. e la nullità della consulenza tecnica assunta in corso di causa, nella parte in cui essa risponde a quesiti che fanno riferimento ai bilanci, e che avrebbero finalità esplorativa e sostitutiva della prova della quale era gravata la curatela.

Anche questo motivo è infondato, avendo la corte chiarito che gli elementi rivelatori dello stato d’insolvenza, contenuti nei bilanci e confermati dalla relazione di consulenza, erano stati tutti preventivamente indicati dalla curatela fallimentare. La consulenza tecnica, conseguentemente, ha assolto la sua normale funzione di ausilio del giudice nella valutazione di elementi di giudizio tutti allegati dalla parte onerata, e preventivamente acquisiti al giudizio, e si sottrae alle censure di cui al mezzo in esame.

Con il quarto motivo si censura l’ultrapetizione in cui la corte del merito sarebbe incorsa, accogliendo per intero domande di revoca di pagamenti, alcuni dei quali aveva riconosciuto non essere revocabili.

Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha chiarito che i pagamenti revocati erano tutti indicati come revocabili nella domanda introduttiva del giudizio, e che non poteva attribuirsi valore di ulteriore delimitazione della domanda all’elenco dettagliato, depositato successivamente dalla curatela, dei pagamenti ritenuti revocabili, che conteneva diversi errori. L’assunto del mezzo di ricorso in esame – pur non adeguatamente esplicitato – è in sostanza che la curatela avrebbe ridotto, rispetto alla domanda originaria, il numero dei pagamenti indicati come effettivamente revocabili, indicandone solo alcuni di essi, ed includendovene alcuni, risultati nella relazione di consulenza non revocabili: a questa supposta riduzione della domanda i giudici di merito avrebbero supplito con altri pagamenti revocabili, non indicati nella nota successivamente depositata, ma tali che, aggiunti a quelli (revocabili) in essa indicati, non avrebbero superato il limite della somma complessiva indicata nell’atto introduttivo.

Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza costante di questa corte, affinchè una domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è sempre sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l’inequivoca volontà di rinunciarvi (v. per tutte Cass. 28 maggio 2008 n. 14104).

Nel caso in esame tuttavia, mentre nulla si dice nel ricorso in ordine alle conclusioni rassegnate al termine della fase istruttoria, ci si limita ad argomentare una rinuncia implicita alla domanda di revoca di alcuni dei pagamenti, indicati nell’atto introduttivo del giudizio, dal contenuto di una nota di natura tecnica depositata nel corso dell’istruttoria, destinata per sua natura non già a individuare il thema decidendum, quanto a interloquire sull’identificazione dei fatti provati o da provare in giudizio.

L’assunto della ricorrente non ha dunque fondamento.

Con il quinto motivo si denuncia una violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c.. Si premette che il consulente non aveva ritenuto revocabili le rimesse figuranti sul conto anticipi, e – “nonostante il carattere assorbente dell’aspetto” – si sostiene che la relativa domanda sarebbe stata proposta dal curatore fallimentare tardivamente nel giudizio di primo grado: la sentenza impugnata avrebbe nondimeno reputato infondata l’eccezione.

Il motivo è inammissibile, non indicando il passo dell’impugnata sentenza al quale esso dovrebbe intendersi riferito. Nella sentenza impugnata si afferma, al contrario, che correttamente il consulente aveva limitato la sua indagine alla linea di credito costituita dalla vera e propria apertura di credito. Non si trova invece alcuna traccia della questione concernente la denunciata tardività della domanda di revoca delle rimesse sul conto anticipi.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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