Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3906 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avv. Stefano Nespor, Federico Boezio e

Maria Stefania Masini, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultima in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI

(OMISSIS); PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

MILANO;

– intimati –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie depositata il 17 febbraio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2017 dal Consigliere Dott. lberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 17 febbraio 2015, ha respinto il ricorso proposto dal Dott. T.S. avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di (OMISSIS), con la quale era stata disposta la sua cancellazione dall’albo degli odontoiatri;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il T. ha proposto ricorso sulla base di sei motivi;

che il Ministero della salute ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo prospetta la nullità della decisione impugnata, sollevando eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui include nella Commissione centrale – in violazione dell’art. 108 Cost., comma 2, art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in riferimento all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) – due componenti designati dal Ministero della salute, un dirigente amministrativo e un dirigente medico del Ministero;

che il motivo è fondato;

che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione;

che, pertanto, assorbiti gli altri motivi, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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