Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3906 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 11/02/2019), n.3906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20271/2017 proposto da:

AIA SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLLAZIA 2-F, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO CANALINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO BIANCHI;

– ricorrente principale –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

101, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO LOMBARDINI,

MORENO PESARESI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 465/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2017 R.G.N. 812/2014.

Fatto

RILEVATO

Che AIA Servizi SRL ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolgona n. 812/2014, che C.V. ha resistito con controricorso, svolgendo ricorso incidentale.

Che nelle more del giudizio, in data 28.8.2018, la società AIA Servizi SRL e il C. hanno prodotto atto di rinuncia ai rispettivi ricorso principale e ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., avendo dato atto di aver transatto la causa mediante conciliazione giudiziale del 3.8.2018 avanti al tribunale di Rimini nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto;

Che le reciproche rinunce sono state rispettivamente accettate.

Che pertanto va dichiarata l’estinzione del presente processo e non deve provvedersi sulle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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