Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3905 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 17/02/2020), n.3905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30146/2014 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 102, presso lo studio dell’avvocato SIMONA SCATOLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MIGLIORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA –

A.R.P.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso la sede di

rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCIA RUGGIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5325/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/09/2014 R.G.N. 1186/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso al Tribunale di Napoli N.M., premesso di aver lavorato presso l’ARPAC (Agenzia regionale per la protezione Ambientale della Campania) dall’1/7/1999 al 18/7/2008, dapprima in virtù di distacco dalla Regione Campania e quindi quale vincitrice di concorso per la copertura di n. 6 posti di dirigente amministrativo, lamentava che nel periodo giugno 2003 – giugno 2004 non le fosse stata corrisposta l’indennità attribuitale in virtù della Delib. 15 febbraio 2002, n. 8, correlata alle funzioni di responsabile dell’Ufficio di Gabinetto da lei svolte in tale periodo, ragguagliata all’indennità prevista per i responsabili delle segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali e chiedeva condannarsi l’ARPAC al pagamento in suo favore della somma di Euro 24.101,28 oltre agli interessi legali ed alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto;

2. il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso e condannava l’ARPAC al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 20.423,00;

3. la decisione era riformata dalla Corte d’appello di Napoli che, pronunciando sull’impugnazione dell’ARPAC, respingeva l’azionata domanda;

riteneva la Corte territoriale che l’indennità già riconosciuta alla N. per le funzioni di responsabile della segreteria particolare del Presidente della Giunta fosse stata correlata alla qualifica di funzionario ricoperta dalla stessa fino al fino al maggio 2003 e che correttamente non le fosse stata più corrisposta da quando la predetta era stata proclamata vincitrice del concorso per titoli e colloquio per dirigente amministrativo ed aveva assunto il relativo incarico con sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, essendo il nuovo trattamento economico onnicomprensivo;

in conseguenza, null’altro era dovuto all’appellata;

4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione N.M. con quattro motivi;

5. l’ARPAC ha resistito con controricorso;

6. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia inerente l’applicazione della L.R. Campania n. 11 del 1991, art. 16 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e all’art. 112 c.p.c.);

lamenta che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul perchè non potesse essere corrisposta alla ricorrente l’indennità di funzione di cui all’art. 16 di tale L.R.;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

sostiene che il passaggio argomentativo di cui a pag. 4 della sentenza (“il principio vigente in materia è quello che la retribuzione del dirigente prevista dai contratti collettivi, che ne stabiliscono sia la parte fissa che quella variabile, collegata al concreto incarico ricevuto e alle relative responsabilità: nulla altro è dovuto”) non sarebbe esauriente e non darebbe contezza delle ragioni di accoglimento dell’appello dell’ARPAC;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 e della L.R. Campania n. 11 del 1991, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

sostiene che la L.R. Campania, art. 16 e l’indennità ivi prevista integrerebbe una normativa speciale che prevarrebbe rispetto al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 e si applicherebbe a tutti coloro che svolgono funzioni aggiuntive, a prescindere dalla qualifica ricoperta;

rileva che, nella specie, quelle relative all’indennità rivendicata (peraltro corrisposta dalla Regione Campania e non dall’ARPAC) non fossero funzioni rientranti tra i compiti dirigenziali;

4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 36 Cost. e art. 2103 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’indennità corrisposta era dovuta per la notevole onerosità e professionalità delle funzioni aggiuntive e che una volta riconosciuta, come avvenuto nella specie fino al maggio del 2003, la stessa non poteva essere poi decurtata in applicazione del principio di irriducibilità della prestazione;

5. i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi sono infondati;

6. la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la previsione di onnicomprensività di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, non consenta in alcun modo di riconoscere plurimi compensi in ragione della pluralità di incarichi o funzioni che la medesima amministrazione attribuisca al dirigente, a nulla rilevando il fatto, in qualche misura insito nella pluralità di incarichi, che le mansioni, rispetto alle singole funzioni, possano esser differenziate o presentare tratti di più o meno spiccata autonomia;

si è, infatti, reiteratamente affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui “nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonchè qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa” (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094, rispetto al caso di conferimento di una reggenza; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261; Cass. 5 ottobre 2017 n. 23274; Cass. 7 marzo 2017, n. 5698);

d’altra parte non si può ritenere che la normativa si ponga in contrasto con l’art. 36 Cost., con riferimento alla necessità che la remunerazione sia coerente con la “quantità e qualità” del lavoro prestato e ciò in quanto la previsione espressa, di cui all’art. 24, comma 3, cit., di un trattamento retributivo correlato “alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti” esprime una flessibilità che naturalmente consente le debite graduazioni dell'(unica) retribuzione, senza necessità di ricorrere a duplicazioni di poste e compensi;

peraltro nel caso in esame non si discute della misura entro cui l'(unica) retribuzione sia stata determinata secondo la contrattazione collettiva, ma della spettanza, per effetto di una interpretazione dell’art. 24 cit., che non può tuttavia essere avallata, di una duplicazione nella remunerazione del dirigente, non riconosciuta, come tale, dalla legge;

nè fornisce argomenti in senso contrario alla tesi qui condivisa la previsione di cui alla L.R. Campania n. 11 del 1991, art. 16 (- Segreterie particolari – “Per l’espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta, al Vice Presidente ed agli Assessori, sono istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono superare: a. le dodici unità per il Presidente; b. le nove unità per il Vice Presidente; c. le sette unità per Assessore. I responsabili delle Segreterie sono scelti tra il personale dipendente della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale. Ai responsabili delle Segreterie è attribuita una indennità, limitatamente al periodo dell’espletamento dell’incarico, pari a quella prevista per i responsabili dei Servizi”;

trattasi, infatti, di norma che si applica, per espressa previsione, ai dipendenti (non dirigenti) e che, pertanto, non è invocabile per ritenere che l’indennità ivi prevista, riconosciuta alla N. fino a quando la stessa aveva rivestito la qualifica di funzionario (distaccato dalla Regione), dovesse esserle corrisposta anche dopo l’attribuzione dell’incarico dirigenziale presso ARPAC (che incorpora in sè ogni precedente funzione svolta dalla ricorrente);

risulta, perciò, inconferente il richiamo al principio della irriducibilità delle voci retributive asseritamente ricollegate a qualità essenziali delle

mansioni espletate non essendo, a monte, comparabile il nuovo incarico dirigenziale con quello precedente di responsabile della segreteria particolare del Presidente della Giunta (correlato alla qualifica di funzionario);

7. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

8. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso fortetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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