Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3905 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21842-2019 proposto da:

G.P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO GRAMEGNA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, S.N., R.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.P.O. convenne in giudizio R.V., S.N. e Generali S.p.a., in qualità di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo delle Vittime della Strada, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a un sinistro stradale.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, con sentenza n. 2033/16, rigettò la domanda attorea. Ritenne improcedibile la domanda nei confronti di S. nonchè assente la legittimazione passiva di Generali s.p.a., stante la mancata prova della scopertura assicurativa del motociclo di proprietà di S.N..

2. Il Tribunale di Napoli (Nord), con sentenza n. 4/2019 del 3 gennaio 2019, ha rigettato l’appello proposto da G.P.O. che censurava la decisione nella parte in cui aveva ritenuto non provata la scopertura assicurativa e aveva affermato il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa.

Il giudice, dopo aver asserito la sussistenza della prova della scopertura assicurativa e, di conseguenza, la legittimazione passiva di Generali s.p.a., ha rigettato l’appello sulla base della assenza di accertamenti idonei a provare le effettive lesioni personali subite da parte appellante e una effettiva invalidità temporanea, necessari a fondare il risarcimento danni.

3. Avverso tale pronuncia G.P.O. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato della sentenza n. 4/2019 ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”. Si duole della mancata statuizione, da parte del giudice di appello, sulla domanda di risarcimento dell’invalidità temporanea, totale e parziale.

Il motivo è infondato.

Non sussiste nessun vizio di omessa statuizione. Il giudice del merito ha semplicemente escluso la risarcibilità di ogni danno, come si evince dalla motivazione (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) dove esclude che la ricorrente abbia subito nel sinistro lesioni personali idonee a determinare postumi permanenti e una invalidità temporanea. La sentenza, con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico, ha escluso la prova della sussistenza della lesione perchè il tipo di patologia riscontrata esigeva una rx lombare e quella eseguita alla cervicale 15 gg. dopo i fatti non evidenziava lesioni.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o errata applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in correlazione con il D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, e dell’art. 139 cod. ass. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. Il Tribunale avrebbe errato nell’escludere la sussistenza della invalidità permanente, e dunque la sua risarcibilità, per il solo fatto che non fosse documentata da un accertamento clinico strumentale quale un referto diagnostico.

Anche questo motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, comma 2, come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla L. di conversione n. 27 del 2012, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l’esame clinico strumentale non è l’unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia (cfr. Cass. 19 gennaio 2018, n. 1272).

La norma positiva va letta nel senso della richiesta di un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l’accertamento strumentale risulta, in concreto, l’unico in grado di fornire la prova idonea che la legge sottolinea disciplinando la fattispecie (r., sul punto, ancora più di recente, Cass. n. 31072 del 28 novembre 2019); l’eventualità di cui tratta è quella del caso in scrutinio, nel quale si discute di una tipica patologia da incidente stradale, cioè la lesione del rachide cervicale; in questa ipotesi l’accertamento non può dirsi effettuato sulla base del dato puro e semplice – e in sostanza non verificabile – del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca; l’accertamento clinico strumentale, in simili casi, sarà, con ogni probabilità, lo strumento decisivo che consentirà al consulente tecnico giudiziale di rassegnare al giudice una conclusione scientificamente supportata, fermo restando il ruolo insostituibile sia della visita medico legale che dell’esperienza clinica.

Nel caso di specie, il giudice del merito ha fatto buon governo di tale principio e, sulla base della istruttoria effettuata, ha ritenuto non provato tale danno con una valutazione di merito insindacabile in questa sede.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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