Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3905 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, (ud. 21/11/2018, dep. 11/02/2019), n.3905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20247/2014 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO CAVALLINI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO PESSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 657/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/02/2014, R.G.N. 647/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1.1. con ricorso al Tribunale di La Spezia, Z.S., dipendente della Banca nazionale del lavoro S.p.A. sin dal 1980, inizialmente inquadrato come commesso e quindi come impiegato di 2^ categoria con successive progressioni fino al 2 livello della 3^ area professionale, agiva nei confronti del datore di lavoro assumendo di aver subito, già dal 1997, ad opera di funzionari/e/o dirigenti e/o dipendenti della Banca prevaricazioni, vessazioni e/o discriminazioni (mancato accoglimento di una richiesta di tramutamento di mansioni, aumento quantitativo delle incombenze determinante successive note di valutazione negative, assegnazione di mansioni non compatibili con la sua già precaria condizione psicologica, attribuzione di una postazione lavorativa isolata) con grave danno alla salute oltre che morale, esistenziale e patrimoniale, chiedeva il riconoscimento della ricollegabilità della malattia da cui era affetto a causa di servizio e la condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni, biologico, morale, esistenziale, patrimoniale e non patrimoniale in misura non inferiore ad Euro 452.675,23;

1.2. il Tribunale, qualificata come contrattuale la responsabilità della convenuta e disattesa l’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, respingeva la domanda ritenendo non configurabile la fattispecie illegittima ed illecita denunciata ed escludendo la contrarietà a diritto dei comportamenti datoriali;

1.3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Genova;

riteneva la Corte territoriale che non sussistesse un diritto dello Z. al tramutamento delle mansioni (da addetto ai supporti a cassiere) asseritamente derivante dalla previsione di cui all’art. 139 c.c.n.l. relativa ai lavoratori inquadrati nella 3a area professionale che avessero maturato un’anzianità di servizio di almeno otto anni essendo riservata al datore di lavoro una certa discrezionalità nell’attuazione della mobilità interna e che l’appellante non avesse tempestivamente dedotto che l’esercizio di tale discrezionalità si fosse tradotto in condotte lesive di obblighi di correttezza e buona fede;

evidenziava che per l’assegnazione delle mansioni di cassiere la Banca avrebbe dovuto comunque dare la preferenza agli impiegati di 2a addetti alla cassa in possesso dei necessari requisiti e quindi a lavoratori che già ricoprissero o avessero ricoperto un ruolo di casa, ruolo giammai svolto dallo Z., addetto al servizio supporto e non a quello di cassa;

escludeva che l’incarico attribuito allo Z. dall’estate del 1997 fosse caratterizzato da particolare gravosità e comunque che vi fosse una correlazione causale tra le note di qualifica negative attribuitegli per tale anno e le incombenze assegnategli essendo, al contrario, emerso che era stato supportato da terzi nell’attività demandatagli;

riteneva che le successive collocazioni professionali, a far data dal 2000 e fino all’ultima l’assegnazione nel settembre 2006 alla struttura “Canali operativi di Zona”, non fossero espressione di un intento vessatorio;

considerava le note valutative non lusinghiere formulate dalla Banca espressione di un giudizio discrezionale ed evidenziava che non fossero emersi elementi di riscontro oggettivamente apprezzabili onde affermare la loro intrinseca difformità dal vero;

2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale propone ricorso Z.S. fondato su quattro motivi;

3. la BNL resiste con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,421 c.p.c. e dell’art. 139 del c.c.n.l. bancari assicredito del 19/12/1994 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la sussistenza di un diritto del lavoratore al mutamento di mansioni ai sensi della norma pattizia a fronte del chiaro tenore letterale della stessa ed abbia ritenuto sussistente una discrezionalità del lavoratore laddove la disposizione in esame riconosce solo la possibilità di effettuare una constatazione circa la sussistenza o meno dei requisiti dalla stessa previsti nel caso di posizioni vacanti;

evidenzia che i giudici di appello avrebbero anche del tutto trascurato due circostanze fondamentali e cioè che per coprire il posto di cassiere oggetto della domanda di tramutamento fosse stato assunto personale dall’esterno e che i soggetti così assunti non avessero alcuna esperienza o competenza specifica con ciò risultando del tutto evidente che non vi fosse un motivo oggettivo per cui gli stessi furono preferiti allo Z.;

1.2. le doglianze sono innanzitutto inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nella parte in cui è denunciata la violazione di accordi collettivi nazionali di lavoro e dell’art. 139 del c.c.n.l. bancari assicredito (e della disposizione di analogo contenuto di cui all’art. 10 del contratto collettivo integrativo aziendale del 18/3/2002);

è principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (v. Cass., Sez. U., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 3 novembre 2011, n. 22726; Cass., Sez. U., 2 dicembre 2008, n. 28547);

nella specie il motivo denuncia la violazione di norme del contratto collettivo senza indicare la precisa collocazione di tale contratto nell’incarto processuale e dunque senza specificare ove lo stesso sia in concreto rinvenibile (insufficiente a tale fine sia la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato), il che rende lo stesso, in parte qua, inammissibile;

1.3. nè il motivo ha pregio quanto agli ulteriori rilievi;

la Corte ha complessivamente esaminato la norma contrattuale valorizzando la previsione testuale secondo cui il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le domande mediante rotazione del personale “entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10%” del personale inquadrato nelle aree professionali interessate e dunque escludendo la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato, ma soprattutto ha evidenziato (sulla base delle risultanze dell’istruttoria e delle dichiarazioni anche dal teste G., sindacalista, indotto dalla difesa dello Z.) come fosse frutto di una valutazione discrezionale della Banca l’assegnazione al servizio cassa, presupponente la sussistenza di requisiti di carattere professionale e tecnico;

inoltre la Corte di merito ha evidenziato che lo Z. non avesse giammai dedotto la violazione degli obblighi di correttezza;

quanto alle circostanze asseritamente omesse (e cioè l’assunzione di personale esterno all’agenzia di (OMISSIS) per svolgere le mansioni di cassiere e la mancanza di ogni esperienza o competenza specifica dei nuovi assunti) non spiega il ricorrente quando ed in che termini le stesse siano state sottoposte al giudice di merito il che rende i rilievi inammissibili;

per il resto le censure, dirette principalmente a contrastare affermazioni della Corte territoriale che, ad avviso del ricorrente “ha operato una valutazione distorta dell’istruttoria facendo apparire dalla ricostruzione di essa che i testi abbiano fatto affermazioni che in realtà, stando alle trascrizioni delle deposizioni, non hanno espresso”, si risolvono nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012;

si verte inoltre in ipotesi di “doppia conforme” prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, disposizione applicabile D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, comma 2, “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (12 agosto 2012), ossia ai giudizi introdotti in grado di appello dal giorno 11 settembre 2012 in poi (v. Cass. n. 5528 del 2014, in motiv.) e, quindi al presente giudizio giacchè l’appello è stato depositato successivamente a tale data;

secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 10 marzo 2018, n. 5528; Cass. 27 settembre 2016, n. 19001; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774);

nel caso in esame la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure nè il ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. 10 marzo 2014, n. 5528 e successive conformi);

resta, dunque, preclusa la possibilità di sindacato da parte di questa Corte sull’accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale;

va infine ricordato che la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. U, 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell’art. 116 c.p.c., è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. U, n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame;

2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,421 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

lamenta che la Corte territoriale abbia escluso, nell’affidamento delle incombenze dell’estate del 1997, la sussistenza di un eccessivo carico di lavoro e rileva che tale valutazione non fosse corrispondente al reale esito dell’istruttoria;

sostiene che un esame più approfondito delle testimonianze o anche solo una valutazione scevra da preconcetti avrebbe consentito di condividere le doglianze del ricorrente circa il mancato percorso di carriera;

2.2. il motivo è infondato;

anche in questo caso sussiste il limite della “doppia conforme” e, nonostante il formale richiamo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il motivo si risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo (significativo è che il ricorrente evidenzi che la sentenza impugnata sia “del tutto immotivata ed incoerente con gli esiti dell’istruttoria espletata”) e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale come detto non più proponibile nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

per il resto valgano le considerazioni già svolte con riguardo alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

3.1. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,421 e 437 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

lamenta che la Corte territoriale abbia errato nel valutare le vicende lavorative dello Z. nel periodo successivo al 2000 e così in particolare abbia errato nel ritenere legittimi il negato passaggio alle mansioni di cassa e la successiva assegnazione allo sportello, le schede di valutazione negative e la mancata attribuzione del premio di risultato per il 2008, il mancato accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni del c.d. fondo ABI (e del relativo incentivo erogato dalla banca) ed abbia ritenuto conforme ai requisiti di legge l’assegnazione della postazione di lavoro, ciò senza una esauriente considerazione di tutte le dichiarazioni testimoniali rese sul punto e limitandosi ad una ricostruzione basata solo sulle affermazioni di alcuni testi estrapolate dal contesto e finalizzate a corroborare l’assunto datoriale;

3.2. il motivo è da disattendere per le stesse ragioni di cui al precedente motivo;

4.1. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,421 e 437 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

lamenta che la Corte territoriale abbia concluso per l’insussistenza di un comportamento di mobbing a fronte di comportamenti datoriali che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, andavano considerati illegittimi e vessatori;

4.2. l’infondatezza del motivo deriva dal rigetto degli altri motivi;

5. il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

6. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

7. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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