Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3904 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3904 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sanzioni
amministrative

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –

contro
COSTA Alessio;
– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2415/2011,
depositata in data 29 giugno 2011.

Data pubblicazione: 19/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

sentenza del Giudice di pace di Pachino con la quale era
stata accolta l’opposizione proposta da Costa Alessio avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Siracusa in data 14 agosto 2008, avente ad oggetto
l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria per violazione dell’art. 180, commi l e 7, del
codice della strada.
Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione per la
omessa specifica indicazione dell’autorità giudiziaria
competente per l’opposizione.
L’adito Tribunale di Catania, disattesa l’eccezione di
inammissibilità dell’appello per tardività, rigettava il
gravame, ritenendo sussistente il vizio dedotto come motivo di opposizione, consistente nella giuridica inesistenza
del provvedimento opposto per la omessa sottoscrizione del
Prefetto; motivo non esaminato dal Giudice di pace perché
ritenuto assorbito dall’accoglimento dell’altro motivo di
opposizione.
Il Tribunale riteneva che l’art. 204, comma l, del codice della strada, nel prevedere che il Prefetto adotta

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Il Ministero dell’interno proponeva appello avverso la

ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della sanzione, individua una competenza non derogabile mediante il riferimento alle disposizioni relative
all’ordinamento delle prefetture, come reso evidente da

del codice della strada, hanno ribadito la competenza del
prefetto e la sua legittimazione esclusiva nei giudizi di
opposizione a ordinanza ingiunzione.
Il Ministero dell’interno giustizia ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato ad un unico motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio rileva preliminarmente che non è di

ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza,
alla odierna pubblica udienza, del rappresentante della
Procura generale presso questa Corte.
Invero, l’art. 70, comma secondo, cod. proc. civ.,
quale risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 75
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede
che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause
davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla
legge». A sua volta l’art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall’art. 81 del citato decreto-legge

recenti interventi normativi che, modificando disposizioni

n 69, al primo comma dispone che «Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in
tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi
alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinan-

cezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di
cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile». L’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ. stabilisce che «Il primo presidente, tranne
quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374,
assegna i ricorsi ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio».
Infine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n. 69
del 2013, quale risultante dalla legge di conversione n.
98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e
la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e
390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della
partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si
tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo
comma, al secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissa-

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zi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad ec-

zione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio
sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013.

contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del
r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81 del decreto-legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2,
citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè quella di cui all’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ.), consenta di ritenere non solo che la detta
sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali
anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si
tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la facoltà dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell’art. 70, terzo comma,
cod. proc. civ., e cioè ove ravvisi un pubblico interesse.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione
dell’udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre
2013, sicché deve concludersi che l’udienza pubblica ben
può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del
ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse

Orbene, il Collegio rileva che l’esplicito riferimento

pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ.
2. Nel merito, con l’unico motivo di ricorso, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione

dell’art. l del d.lgs. n. 139 del 2000, rilevando come, ai
sensi di questa ultima disposizione, l’adozione delle ordinanze-ingiunzioni non è tassativamente riservata al prefetto, sussistendo la legittimazione del dirigente della
corrispondente area funzionale.
Il ricorso è fondato.
Invero, l’art. l del d.lgs. n. 139 del 2000 dispone
che: «l. La carriera prefettizia è unitaria in ragione
della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza
generale del Governo sul territorio, di amministrazione
generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento è regolato
dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni. 2. Il personale
della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di
responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla

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dell’art. 204, comma l, del codice della strada e

allegata tabella A che costituisce parte integrante del
presente decreto. Detta tabella può essere modificata, in
relazione a sopravvenute esigenze connesse all’attuazione
dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303,

4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dell’art. 17, comma 4-bis,

della legge 23 agosto 1988, n.

400».
Per quanto rileva nel caso di specie, la tabella allegato A, di cui al comma 2 dell’art. l, nell’individuare le
funzioni e i compiti esercitati dal personale della carriera prefettizia, include tra questi: «(…) e) esercizio
dei compiti connessi alla responsabilità del prefetto a
garanzia della legalità amministrativa ovvero finalizzati
alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia
dei servizi essenziali; esercizio delle attribuzioni in
materia di sanzioni amministrative».
Legittimamente, dunque, l’ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione in questo giudizio è stata firmata dal
dirigente delegato, anziché dal Prefetto, dovendosi altresì escludere che le modificazioni apportate dalla legge n.
120 del 2010, ribadendo la previsione che l’ordinanza è
adottata dal Prefetto e che questi ha la legittimazione
passiva nei giudizi di opposizione, possa avere innovato
nell’ambito dell’ordinamento della carriera prefettizia e

con regolamento da adottare ai sensi dell’ art. 11, comma

reso non operanti le disposizioni che individuano i compiti del personale della carriera prefettizia.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio, per nuovo e-

quale si atterrà al seguente principio di diritto: «È legittima l’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge
il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni di norme del codice della strada emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia
(prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti,
rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del
delegato».
Al giudice di rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
gnata e rinvia,

cassa la sentenza impu-

anche per le spese del giudizio di legit-

timità, al Tribunale di Catania, in persona di altro magistrato.

same, al Tribunale di Catania, in diversa composizione, il

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il

9 gennaio 2014.

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