Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3904 del 18/02/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 3904 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q. M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi. , ,
Roma31 /4/ 20 1 5
11 Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCpiERIA

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Data pubblicazione: 18/02/2013

Ct. 40399/10
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 23062/10
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm(àjmailcertavvocaturastato.it) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
controricorrente
contro
FERSUOCH ADRIANO
ricorrente
in punto
annullamento della

sentenza n. 64/6/09

emessa

inter partes dalla

Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, depositata il 25 giugno
2009
PREMESSO
Che con nota prot. n. 30324/12 la Direzione Provinciale di Belluno ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazioni di regolarità.
Roma, 13 novembre 2012

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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