Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3904 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27236/2005 proposto da:

D.A., (OMISSIS), D.G.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE’

CARDUCCI 4, presso 10 studio dell’avvocato MAZZARELLI Vito Antonio,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. DI FANO Vincenzo con studio in Vasto, Via MICHETTI N. 23,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 577/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

Sezione Civile, emessa il 1 giugno 2004, depositata il 26/08/2004;

R.G.N. 579/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25/29 ottobre 1996, A.C. – premesso di essere creditore di D.L. della somma complessiva di L. 456.630.000 per una serie di mutui concessigli dal 1988 – aveva dedotto che il debitore, all’insaputa ed in frode anche di altri suoi creditori – con atto per notaio Z. del (OMISSIS), aveva sottratto dal suo patrimonio diversi beni immobili, donandoli ai propri figli D.G. ed A., pure convenuti in giudizio davanti al Tribunale di Vasto, al fine di sentire dichiarare la inefficacia dell’atto, in quanto preordinato al fine di pregiudicare i diritti dei creditori.

Si costituiva in giudizio D.L., deducendo che a carico dell’ A. pendeva procedimento penale per il delitto di usura, commesso ai suoi danni, chiedendo il rigetto della domanda.

Gli altri convenuti rimanevano contumaci.

Con sentenza 27 aprile 2001, il Tribunale di Vasto rigettava la domanda attrice, sul rilievo che non era rimasta comprovata la tesi dell’ A., secondo la quale la obbligazione di pagamento risaliva all’anno 1988 (e dunque a periodo anteriore alla nascita del suo credito).

Rilevava il primo giudice che nel 1994 il creditore non poteva fare affidamento sui beni donati dal debitori ai propri figli tre anni prima e dunque non facenti più parte del proprio patrimonio alla data dell’insorgenza del debito contratto.

Avverso tale decisione proponeva appello l’ A., sostenendo la erroneità della individuazione dell’epoca di insorgenza del proprio credito. Richiamava le risultanze del processo penale, dal quale era emerso che il prestito concesso al D. risaliva al (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio D.L., chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza 1 giugno-26 agosto 2004, la Corte di appello dell’Aquila, in riforma della decisione del Tribunale, dichiarava la inefficacia dell’atto di donazione 31 dicembre 1991, nei confronti di A.C..

Osservavano i giudici di appello che dagli ulteriori documenti prodotti nel secondo grado di giudizio (in particolare dalla sentenza di appello che aveva confermato quella di primo grado di piena assoluzione dell’ A. dal delitto di usura) era risultato che proprio il D. aveva ricondotto l’inizio del rapporto di debito/credito nei confronti dell’ A. all’anno 1989.

A questa circostanza – cui pure il giudice penale non aveva dato rilievo, perchè esulante dai termini della accusa contestata – doveva riconoscersi rilevanza in sede civile, ai fini del riesame della decisione di primo grado.

Lo stesso D. e la sua compagna, S.L. (cofirmataria di alcune cambiali) avevano concordemente dichiarato alla Polizia Giudiziaria che dall’originario prestito – risalente al 1989 – l’ A., attraverso una serie continua di rinnovi ed avalli, era pervenuto a vantare un credito di oltre 550 milioni, che rappresenta, pressochè, la somma enunciata dall’attore nella citazione introduttiva di questo giudizio (ancorchè le cambiali prodotte ascendessero a poco più di 120 milioni).

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, – il quale aveva isolato nelle mera obbligazione cartolare il complesso rapporto sotteso all’azione proposta – le ragioni di credito dell’ A. dovevano farsi risalire – secondo la Corte territoriale – a periodo anteriore all’atto impugnato (e precisamente al 1989) essendo noto che l’anteriorità o meno del credito rispetto all’atto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è da riferire non già al tempo dell’accertamento giudiziale, ma a quello in cui si è verificata la situazione di fatto cui il credito stessi si collega.

Nè poteva assumere rilevanza – sottolineavano ancora i giudici di appello – la eventualità, prospettata dall’appellato, che il credito potesse originarsi da un illecito di natura negoziale.

Non vi era dunque alcun dubbio che la donazione plurima di cui al rogito Z. del (OMISSIS), in quanto successiva al sorgere del credito e avente ad oggetto numerosi immobili di notevoli dimensioni (un ampio locale, due appartamenti di sei vani ed un fabbricato di venti vani, adibito ad albergo ed insistente su un terreno di 2000 mq.) costituisse atto pregiudizievole alle ragioni del creditore e che il debitore, attesa la oggettiva consistenza dei cespiti costituenti l’oggetto della disposizione, fosse pienamente consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, questo potendosi configurare anche nella maggior difficoltà di soddisfare il credito.

Attesa la gratuità dell’atto, nel caso di specie, non veniva in rilievo la “scientia damni” del terzo beneficiario, questa essendo contemplata dalla regola di cui all’art. 2901 c.c., nei soli casi di disposizioni a titolo oneroso.

Era pacifico che l’appellato D. nel (OMISSIS) possedeva altri immobili e del pari che detti immobili furono venduti dal debitore nell’anno 1994, come risultava dalla comparsa di risposta del D. in primo grado.

Alla data della domanda, dunque, (1996) il debitore si era spogliato di tutti i suoi beni, nel corso degli anni attraverso una serie di plurime donazioni e contratti di vendita. In pratica, attraverso tale preordinato comportamento, il D. aveva con ciò aveva sottratto integralmente la garanzia patrimoniale sulla quale il creditore poteva fare legittimo affidamento.

Non vi erano ragioni ostative all’accoglimento della domanda, considerato che – sotto diverso profilo – non vi erano prove che il patrimonio residuo del debitore fosse in grado di soddisfare le ragioni di credito azionate.

Per queste ragioni la Corte territoriale accoglieva integralmente la domanda dell’ A., dichiarando la inefficacia nei suoi confronti della donazione del (OMISSIS).

Avverso tale decisione, il D. ha proposto ricorso cassazione sorretto da tre motivi.

Resiste l’ A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 652 c.p.p., nonchè degli artt. 2730 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in merito alla rilevanza attribuita alla sentenza penale di assoluzione dell’ A. ed alla sussistenza dell'”animus confitendi” e della natura sfavorevole dei fatti ritenuto oggetto della presunta confessione resa dal D. nel corso del procedimento penale.

Sui due presupposti dell’azione proposta dall’ A. (esistenza di un credito posto a fondamento dell’azione ed epoca in cui lo stesso era sorto) i giudici di appello -senza adeguata motivazione – avevano ritenuto che il debito del D. risalisse all’anno (OMISSIS), sulla base delle ammissioni rese dallo stesso D. e dalla sentenza penale (documenti prodotto entrambi in grado di appello).

Vi era una evidente contraddizione tra l’ammontare del credito preteso (550 milioni) e quello documentato – e, tra l’altro, contestato – di L. 121 milioni.

Rileva il ricorrente che la prova di un credito non può ricavarsi da un presunto rapporto di dare ed avere, ove sia omessa qualsivoglia menzione del residuo credito risultante dal pregresso rapporto.

Si trattava di punti decisivi, non esaminati dalla Corte territoriale, la quale aveva preferito adagiarsi, più semplicemente, sugli accertamenti compiuti in sede penale.

Tra l’altro, precisa il ricorrente, il Tribunale penale aveva assolto l’ A. dal reato di usura solo per mancanza dell’elemento costitutivo dello stato di bisogno, senza escludere in alcun modo che fossero stati pagati interessi ultralegali ed usurari.

La decisione penale non poteva, pertanto, costituire prova del credito azionato.

Le dichiarazioni rese dal D. in sede di denuncia del reato di usura non confermavano affatto l’esistenza di un debito nella misura indicata dall’ A..

Occorreva, in ogni caso, valutare tali dichiarazioni nel loro complesso. Cosa, questa, che i giudici di appello non avevano fatto.

In effetti, la denuncia era volta proprio al riconoscimento della inesistenza del debito di oltre 500 milioni, in conseguenza della richiesta continua di interessi usurari. I giudici di appello avrebbero dovuto motivare le ragioni per le quali l’accertamento operato dai giudici penali, solo per la parte relativa alla carenza dello stato di bisogno, dovesse essere disatteso in sede civile.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha osservato che il primo giudice aveva rigettato la domanda ex art. 2901 c.c., sul rilievo che il credito vantato dall’originario attore, fondato su titoli cambiari emessi nel (OMISSIS), era sorto successivamente alla donazione degli immobili da parte del convenuto.

E che, dunque, il creditore non poteva fare affidamento (nel 1994) su beni donati dal D. tre anni primi ai propri figli.

Sulla base dei nuovi documenti, ritualmente acquisiti in grado di appello, era risultato che la origine del rapporto di debito/credito tra le parti doveva farsi risalire, per lo meno, all’anno 1989 (dunque due anni prima della donazione).

Era stato lo stesso D. a collocare la nascita del proprio debito all’anno 1989.

Il giudice penale non aveva dato rilievo a tale circostanza, in quanto del tutto estranea alla imputazione contestata. In ogni caso, la collocazione della origine del rapporto di credito/debito al 1989 era risultata chiaramente dal giudizio penale, nel quale l’imputato aveva ottenuto una assoluzione solo per insussistenza dello stato di bisogno.

La conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello è logicamente motivata. La sentenza impugnata sfugge anche alle censure di violazione di legge.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la possibilità per il giudice civile, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per detto giudice di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e di fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.

Nel caso di specie, infine, non era in questione la entità del debito del D. all’epoca della donazione, ma solo se lo stesso fosse sussistente alla data del trasferimento degli immobili.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere ammesso nuovi mezzi di prova, nel corso del procedimento di secondo grado e per totale carenza di motivazione in relazione alla eccezione di inammissibilità avanzata dall’appellato.

La Corte territoriale aveva ammesso la produzione tardiva dei documenti relativi al giudizio penale conclusosi con l’assoluzione dell’ A., in aperta violazione delle norme di legge denunciate.

Il potere attribuito al giudice dell’appello dell’art. 345 c.p.c., comma 3, benchè di carattere ampiamente discrezionale, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado.

Le prove relative al giudizio penale non potevano essere considerate nuove. Le stesse, inoltre, non potevano definirsi indispensabili ai fini della decisione.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

I giudici di appello hanno ritenuto necessaria la produzione dei nuovi documenti, sottolineando che dalla nuova documentazione risultava chiaramente che tra le parti si era istituito “un complesso rapporto di finanziamento, con dazioni di danaro, dietro rilascio di effetti cambiari e plurimi rinnovi degli stessi”.

Tra l’altro, la sentenza penale di appello di secondo grado era stata depositata in data successiva alla notifica della citazione in appello, sicchè non appariva neppure necessaria una specifica indicazione delle ragioni che avevano condotto il giudice ad ammettere la produzione della stessa.

Deve richiamarsi sul punto la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 8203 del 2005, la quale ha ribadito che “nel rito ordinario la produzione dei documenti deve essere effettuata dalle parti, a pena di decadenza, mediante la specifica indicazione del documenti stessi nei rispetti atti introduttivi del giudizio(cfr. Cass. 2 aprile 2004 n. 6528 cit.; Cass. 16 aprile 2002 n. 5463 cit.; Cass. 4 giugno 2001 n. 7510 cit.), sempre che ovviamente la formazione dei documenti da esibire non sia successiva e sempre che la produzione degli stessi non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo”.

Poichè nel caso di specie la decisione di secondo grado resa dal giudice penale era successiva alla notifica dell’atto di appello (nella controversia civile) la produzione nel corso di questo giudizio doveva considerarsi pienamente ammissibile.

Tra l’altro, la decisione impugnata da atto che entrambe le parti ebbero a produrre nuovi documenti in quel grado di giudizio (pag.

11).

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e conseguente illegittimità della sentenza per totale illogicità, carenza e contradditorietà della motivazione, in ordine alla esistenza dei presupposti per il riconoscimento degli effetti della azione revocatori ordinaria.

La prova della esistenza di tali presupposti, ricorda il ricorrente, è a carico dell’attore, secondo le regole generali.

Anche questo ultimo motivo non coglie nel segno.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha spiegato ampiamente le ragioni per le quali ha deciso di accogliere la domanda proposta dall’ A..

Ha osservato, innanzi tutto, che ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale; tale principio vale anche per i crediti nascenti da fatti illeciti, in quanto essi, ancorchè non certi o comunque litigiosi, rientrano in ogni caso nel novero delle ragioni di credito eventuale, atteso che l’art. 2901 cod. civ., non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti.

Ha inoltre precisato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’unico elemento soggettivo da accertare nell’azione revocatoria contro atti a titolo gratuito, posteriori al sorgere del credito è costituito dalla consapevolezza fraudatoria del debitore di assottigliare, mediante l’atto di disposizione, garanzia costituita dai suoi beni.

Tale consapevolezza non deve essere confusa con la specifica intenzione di nuocere al proprio creditore (cosiddetto “animus nocendi”), essendo sufficiente che il debitore abbia la consapevolezza di divenire, compiendo l’atto di disposizione, insolvente in tutto o in parte o, comunque, di rendere più difficoltosa ed incerta l’attuazione ” in executivis” del diritto.

Sulla base di tali – corrette – considerazioni, la Corte territoriale ha concluso che non vi erano ragioni per non accogliere la domanda, considerato che l’attore aveva fornito la prova dei presupposti di legge e che, dal canto suo, il convenuto non aveva dimostrato che il patrimonio residuo fosse in grado di soddisfare le ragioni di credito azionate in questo giudizio.

Infine, con una autonoma “ratio decidendi”, che non è specificamente contestata dall’attuale ricorrente (donde un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure mosse con il primo motivo di ricorso), i giudici di appello hanno sottolineato che anche a voler ritenere la tesi della posteriorità del credito (1994, secondo la tesi del convenuto, anzichè 1989, come sostenuto dall’attore) rispetto all’atto impugnato (1991), nel caso di specie sarebbe comunque ravvisabile la dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare le ragioni del creditore, con una successione di atti pregiudizievoli, considerato che il D. possedeva altri immobili, che vendette a terzi nel (OMISSIS).

Alla data della domanda (notifica della citazione dell’ (OMISSIS)) il debitore si era, dunque, spogliato di tutti i suoi beni.

Del resto, in ipotesi di successivi atti di disposizioni posti in essere dal debitore (come, appunto, era avvenuto nel caso di specie) il creditore non è tenuto ad impugnare l’ultimo di essi.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono, in considerazione delle questioni trattate e dell’esito alterno della controversia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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