Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3904 del 11/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, (ud. 15/11/2018, dep. 11/02/2019), n.3904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22816-2014 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI

103, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GABRIELLA GIULIANI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio

dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO LEDDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/03/2014 R.G.N. 276/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MONALDO MANCINI per delega dell’Avvocato GABRIELLA

GIULIANI;

udito l’Avvocato ANNA MARIA URSINO per delega verbale dell’Avvocato

ROSSANA CLAVELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 27 marzo 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da R.G. nei confronti di Poste Italiane Spa volta al riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella qualifica superiore di operatore senior di livello C prevista dalla classificazione del contratto collettivo applicabile al rapporto in luogo di quella di addetto senior di livello D.

La Corte territoriale, valutate le declaratorie contrattuali e l’istruttoria espletata, ha ritenuto che nessuno degli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento rivendicato, “vale a dire piena autonomia, potere di iniziativa, coordinamento di lavoratori”, fosse ravvisabile nell’attività svolta dal R..

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore soccombente con 2 motivi, cui ha resistito Poste Italiane Spa con controricorso.

La difesa del R. ha anche comunicato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Secondo parte ricorrente alla Corte di Appello sarebbe sfuggito “il reale contenuto delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore e la relativa corrispondenza ai profili professionali descritti nella contrattazione collettiva”, tenuto conto della documentazione prodotta e delle risultanze della prova testimoniale.

La censura, come formulata, è inammissibile.

L’accertamento in ordine al “reale contenuto delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore”, così come l’apprezzamento in ordine al loro grado di autonomia ritenuto rilevante ai fini del superiore inquadramento, attiene tipicamente ad una quaestio facti, certamente sottratta al sindacato di legittimità, tanto più nel vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui parte istante non tiene alcun conto.

Invero con tali pronunce le Sezioni unite hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Poichè il motivo in esame risulta largamente irrispettoso di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio, lo stesso deve essere disatteso.

2. Parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui si denuncia “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in riferimento all’art. 2103 c.c. e 21 CCNL Poste Italiane”.

Si deduce che “l’istruttoria ha dimostrato che il R., benchè inquadrato contrattualmente nel livello D), con qualifica di addetto senior, ha svolto mansioni riconducibili alla qualifica di operatore junior del medesimo livello, in quanto nell’ambito di procedure definite, ha espletato attività tecnico-amministrative e gestito le relazioni con i clienti”.

Nonostante l’invocazione solo formale dell’errore di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 il riferimento ad una “istruttoria” che avrebbe “dimostrato” rende palese che, nella sostanza, si tende a provocare una diversa valutazione della vicenda storica rispetto a quella effettuata dai giudici cui spetta la competenza esclusiva sul merito.

Diversa valutazione sicuramente preclusa a questa Corte di legittimità per le ragioni già espresse al punto che precede.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario ai 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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