Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3904 del 08/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 21/04/2021, dep. 08/02/2022), n.3904
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6410 – 2020 R.G. proposto da:
Avvocato P.M. – c.f. (OMISSIS) – ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
da sé medesimo rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato
in Roma, al viale delle Milizie, n. 48, presso lo studio
dell’avvocato Francesco Corvasce.
– ricorrente –
contro
B.G. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con
indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Recanati (MC), al largo Monte
Cardosa, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Donato Attanasio che
lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio
allegato in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. 786/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile
2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
RITENUTO
che, ai fini della decisione delle quaestiones che segnatamente il primo motivo di ricorso involge (in particolare del profilo concernente la dedotta omessa considerazione del parere del consiglio dell’ordine), riveste valenza la pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state sollecitate ad assumere dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 1, c.p.c., con atto del (OMISSIS) (“a sostegno della sua richiesta il Procuratore generale ha esposto di aver ricevuto segnalazione (…), cui era seguita una nota del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma (…), con le quali si informava l’ufficio della Procura dell’esistenza di un orientamento del Tribunale di Roma in virtù del quale, in quell’ufficio, i ricorsi per decreto ingiuntivo, presentati a partire dal 2012 per la liquidazione dei compensi di avvocato in materia giudiziale e stragiudiziale civile, erano rigettati, nonostante fossero corredati da prova documentale dell’attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente consiglio dell’ordine”);
ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo;
si comunichi alle parti la data della nuova udienza.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022