Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3903 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3903 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ha pronunciato la seguente

dello Stato

SENTENZA

e,),( -t-er

sul ricorso proposto da:

BASILE Cristiano (BSL CST 73P09 C351J), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Federico Squartecchia, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dante n. 12, presso lo -studio
dell’Avvocato Sandra Lepore;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p=
tempore;
– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara depositata il
19 luglio 2011.

Data pubblicazione: 19/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Federico Squartecchia.

L’Avvocato Cristiano Basile, quale difensore di Cinzia
Di Felice, ammessa la patrocinio a spese dello Stato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara chiedeva
al Giudice di pace dinnanzi al quale si era svolto il procedimento in cui aveva assistito la Di Felice la liquidazione dei compensi spettantigli per l’attività svolta.
Il Giudice di pace liquidava la somma di euro 1.601,50
oltre accessori con decreto in data 31 maggio 2010, somma
in relazione alla quale, su sollecitazione della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace, l’Avvocato Basile
emetteva fattura.
Con successivo decreto in data 1 ° aprile 2011, il Giudice di pace di Pescara provvedeva alla “rettificazione”
della liquidazione, determinando il compenso spettante al
difensore in euro 685,00 oltre accessori.
Avverso questo provvedimento l’Avvocato Cristiano Basile proponeva opposizione ai sensi dell’art. 170 del
d.P.R. n. 115 del 2002 e, all’esito dell’udienza fissata
per il 16 luglio 2011, il Tribunale di Pescara dichiarava
inammissibile l’opposizione proposta non avendo

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l’opponente provveduto ad integrare il contraddittorio nei
confronti di alcuna delle parti necessarie del procedimento di opposizione.
Avverso questo provvedimento l’Avvocato Cristiano Ba-

al Ministero della giustizia, affidato a un motivo, illustrato da memoria.
L’intimato Ministero non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio rileva preliminarmente che non è di

ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza,
alla odierna pubblica udienza, del rappresentante della
Procura generale presso questa Corte.
Invero, l’art. 70, comma secondo, cod. proc. civ.,
quale risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 75
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede
che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause
davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla
legge». A sua volta l’art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall’art. 81 del citato decreto-legge
n 69, al primo comma dispone che «Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in
tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi
alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinan-

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sile ha quindi proposto ricorso per cassazione notificato

zi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di
cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile». L’art. 376, primo comma, cod.

quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374,
assegna i ricorsi ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio».
Infine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n. 69
del 2013, quale risultante dalla legge di conversione n.
98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e
la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e
390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della
partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si
tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo
comma, al secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio
sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013.

proc. civ. stabilisce che «Il primo presidente, tranne

Orbene, il Collegio rileva che l’esplicito riferimento
contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del
r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81 del decreto-legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2,

ne (e cioè quella di cui all’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ.), consenta di ritenere non solo che la detta
sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali
anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si
tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la facoltà dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell’art. 70, terzo comma,
cod. proc. civ., e cioè ove ravvisi un pubblico interesse.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione
dell’udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre
2013, sicché deve concludersi che l’udienza pubblica ben
può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del
ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse
pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ.
2. Nel merito, con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli

citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezio-

artt. 82 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che
nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione
dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese
dello Stato non sarebbe configurabile un litisconsorzio

primo decreto di liquidazione non era stata proposta opposizione da alcuna delle parti alle quali lo stesso era
stato comunicato.
In proposito, il ricorrente ricorda che,secondo la
giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, «in
materia di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione delle competenze del
difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio,
non è necessaria la presenza delle parti ai fini della decisione, in quanto si tratta di una procedura che, in base
al combinato disposto degli artt. 170 comma secondo d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 e 29 legge 13 giugno 1942, n. 794,
richiede un contraddittorio eventuale e differito, sulla
base dello scambio di atti scritti» (Cass. pen., Sez. IV,
8 marzo 2005 n. 20149).
In ogni caso, il ricorrente rileva che, quand’anche
volesse ritenersi necessaria la notificazione del ricorso
in opposizione alle altre parti, troverebbe applicazione
il principio affermato dalle sezioni penali di questa Corte, secondo cui «quando il ricorso dell’interessato avver-

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necessario, tanto più che, nel caso di specie, avverso il

so il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione sia
stato tempestivamente depositato presso il giudice ad
quem, ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell’istante e il giudizio si sia comunque

dosi con ordinanza di inammissibilità, deve essere dichiarata la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo e, poiché la mancata notificazione non dà luogo
all’inammissibilità del ricorso, non essendo sanzionata da
un’esplicita previsione di decadenza dal gravame, deve disporsi il rinvio degli atti allo stesso giudice perché,
previa rituale notifica del ricorso alla Direzione regionale delle entrate, da eseguire a cura del ricorrente ai
fini della regolare instaurazione del contraddittorio,
proceda a nuovo giudizio» (Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre
2000, n. 4378; Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 2001, n.
14406).
3. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161) hanno affermato che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del
soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di
persone ammesse al programma di protezione), dei compensi

svolto in assenza della necessaria controparte, concluden-

agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi,
anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e
che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il
provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel

vile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.
Le medesime Sezioni Unite civili hanno avuto modo di
affermare il principio per cui «posto che il procedimento
di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività
espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di
natura civile incidente su situazione soggettiva dotata
della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi
ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del
procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di
opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’uerario”, anche
quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia,
è parte necessaria» (Cass., S.U., n. 8516 del 2012).
Ai sensi dell’art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel
testo

ratione temporis

applicabile nel caso di specie,

«avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese pri-

rispetto dei termini e delle forme del codice di rito ci-

vate cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione
in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione,
entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presi-

«il processo è quello speciale previsto per gli onorari di
avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione
monocratica» (comma 2).
Stabilito, dunque, che il procedimento di liquidazione
degli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è assoggettato al rito civile e
che di tale procedimento sono parti necessarie le parti
del procedimento e il Ministro della giustizia, deve rilevarsi che, come già affermato dalle sezioni penali di questa Corte e ribadito in sede civile, «la mancata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione
della comparizione delle parti (…) dà luogo non all’inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito
dell’atto introduttivo realizza l’editio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e
della relativa decisione, svoltosi l’uno ed adottatasi
l’altra a contraddittorio non integro» (Cass. n. 4697 del
1999; Cass. n. 7528 del 2006; Cass. n. 24786 del 2010).

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dente dell’ufficio giudiziario competente» (Comma l), e

Il Tribunale di Pescara, dichiarando la inammissibilità della opposizione proposta dall’Avvocato Basile perché
non notificata ad alcuno, si è quindi discostato
dall’indicato principio, con la conseguenza che il decreto
impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di

rà a nuovo esame dell’opposizione previa integrazione del
contraddittorio nei confronti del Ministro della giustizia
e delle altre parti del procedimento.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il provvedimento

impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara in persona di diverso
magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
9 gennaio 2014.

Pescara, in persona di altro magistrato, il quale procede-

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