Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3903 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. I, 17/02/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 17/02/2011), n.3903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6127-2005 proposto da:

FEDERAZIONE DI LATINA DET D.S., già Federazione di Latina del

Partito Democratico della Sinistra, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 290, presso l’avvocato CASELLATO ADRIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BASSOLI CARLO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO IMI S.P.A., incorporante per fusione il BANCO DI NAPOLI

S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LATTANZIO 5, presso l’avvocato CIANO SANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLELLI FILIPPO, giusta procura speciale per

Notaio CARLO BOGGIO di TORINO – Rep. n. 106288 del 21.3.05;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato AZZARITA MANFREDI, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO,

per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata in data 16.7.97, il Partito Democratico della Sinistra – Federazione di Latina, in persona del Tesoriere pro tempore (correntista), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Latina per l’importo di L. 20.253.035 nei suoi confronti e in quelli di P.G., già Tesoriere della Federazione in favore del Banco di Napoli, per esposizione debitoria.

Con citazione notificata il 19.7.97, proponeva opposizione pure il P..

Costituitosi, in entrambe le cause, regolarmente il contraddittorio, la banca chiedeva rigettarsi l’opposizione.

Le cause venivano riunite.

Con sentenza in data 21.12.98-16.2.99, il Pretore di Latina accoglieva le opposizioni.

Avverso tale decisione proponeva appello il Banco di Napoli s.p.a., con atto notificato il 15.5.99.

Si costituiva il contraddittorio: la Federazione di Latina dei D.S. – già federazione del P.D.S. – e P.G. chiedevano il rigetto del gravame.

Dopo una rimessione in ruolo per acquisizione dei documenti, con sentenza in data 28.2.2003-13.1.2004, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello del Banco di Napoli limitatamente alla posizione della Federazione di Latina dei D.S..

Ricorre per cassazione la Federazione di Latina dei D.S., sulla base di quattro motivi.

Resiste, con controricorso, il Sanpaolo IMI s.p.a. (incorporante per fusione il Banco di Napoli).

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 345 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo il proprio difetto di legittimazione processuale e censurando la richiesta della Corte di merito di esibire documentazione per comprovare i poteri rappresentativi idonei a conferire la procura per la Federazione D.S. nonchè il deposito, ritenuto tardivo, di note del Presidente del Comitato federale, avvenuto in grado d’appello.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato. Sicuramente il giudice a quo poteva effettuare una verifica sulla legittimazione processuale ed i poteri di rappresentanza; quanto alla produzione di un documento, all’atto di costituzione del giudizio d’appello (nota del Presidente del Comitato federale, il ricorso è privo di autosufficienza perchè non ne indica il contenuto e la rilevanza, ai fini della decisione.

Sulla legittimazione processuale della Federazione, il giudice a quo chiarisce che il P., tesoriere all’epoca dell’apertura del conto corrente, aveva sempre operato non in proprio, ma quale rappresentante del partito; che il contratto di apertura di conto corrente era intestato non al P., ma al P.D.S., e lo “specimen” allegato al contratto contiene la firma del P. apposta sul timbro “Partito Democratico della Sinistra – Federazione di Latina”. Correttamente, dunque, secondo la pronuncia impugnata, risponde il partito per aver stipulato il contratto di conto corrente ed averlo successivamente gestito, e il P., ai sensi dell’art. 38 c.c. per aver agito in nome e per conto del partito.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: la trasformazione dell’originario conto corrente in un’ apertura di credito doveva essere documentata dalla banca.

Anche tale motivo va rigettato, siccome infondato.

Secondo giurisprudenza consolidata la pattuizione relativa alla trasformazione del conto in apertura di credito può realizzarsi anche per facta concludentia (tra le altre, Cass. n. 14470/2005);

nella specie – chiarisce il giudice a quo – già una clausola del contratto di conto corrente prevedeva le condizioni per l’apertura di credito e la concessione di continui sconfinamenti, protratti costantemente nel tempo, ha dato luogo al perfezionarsi di tale apertura.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 108 del 1996, nonchè contraddittoria motivazione in relazione al saggio di interesse praticato, asseritamente usurario (in ordine al quale correttamente – e non contraddittoriamente – la sentenza precisa che la pretesa della Federazione non sarebbe superata dalla mancata contestazione degli estratti conto).

Anche tale motivo va rigettato, in quanto infondato. Chiarisce il giudice a quo che gran parte del rapporto si colloca fuori dell’operatività della L. n. 108 del 1996: essa, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 1126 del 2000), non opera rispetto ai precedenti contratti, pur essendo di immediata applicazione nei relativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione degli effetti in corso.

In relazione ad essi tuttavia, la censura appare del tutto generica perchè avrebbe dovuto indicare specificatamente il relativo ammontare e il quantum non dovuto.

Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed inefficacia di ogni effetto per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c..

Il motivo va dichiarato inammissibile, non avendo formato oggetto della materia del contendere nei due giudizi di merito.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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