Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3903 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3903 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 24903-2014 proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE
DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– ricorrente contro
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI
22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA GRASSI;
– controricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

4 3r

C

Data pubblicazione: 16/02/2018

- intimata avverso la sentenza n. 10047/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 17/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

– L’I.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.)
propone ricorso con unico motivo avverso la sentenza n. 10047/2013
della Corte d’appello di Roma che ha respinto l’impugnazione
avanzata dall’Istituto contro la sentenza del Tribunale della stessa
città che aveva dichiarato non dovuto il credito di cui alla cartella di
pagamento opposta dalla GSE gestore dei servizi elettrici S.p.A.
(società sorta a seguito del d.lgs. n. 79/1999 di liberalizzazione del
settore elettrico), con la quale era stato richiesto il pagamento di
contributi per indennità di maternità. La Corte capitolina ha ritenuto,
con riferimento all’obbligo della società opponente, appartenente al
gruppo E.N.E.L. S.p.A., che l’art. 6 della I. n. 138/1943, che esonera
l’I.N.P.S. dal pagamento dell’indennità di malattia quando il datore di
lavoro è tenuto, in base a contratto collettivo, a corrispondere la
retribuzione durante la malattia del dipendente, fosse applicabile
anche all’indennità di maternità, con la conseguente insussistenza
dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione all’I.N.P.S.;

resiste GSE gestore dei servizi elettrici S.p.A. con

controricorso, illustrato con memoria;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata.
CONSIDERATO CHE

– Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli
artt. 20, d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n. 133/2008), e 6 I. n.

Ric. 2014 n. 24903 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

RILEVATO CHE:

138/1943, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito
ritenuto che la prima delle due disposizioni citate, che
nell’interpretare autenticamente l’art. 6 cit. ha previsto che «i datori
di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo,
anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con
conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale

versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo», si
applicasse anche ai trattamenti e ai contributi per maternità, con la
conseguenza che, avendo il successivo comma 2, lett. a), dell’art. 20
cit. previsto l’obbligo per «le imprese dello Stato, degli enti pubblici e
degli enti locali privatizzate e a capitale misto» di versare «la
contribuzione per maternità» soltanto «a decorrere dal 10 gennaio
2009», nessuna contribuzione a tale titolo poteva l’INPS richiedere
per il periodo precedente;

– il motivo è fondato;

– questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le società che,
come l’odierna controricorrente, derivano la loro genesi dal processo
di trasformazione dell’ENEL, sono obbligate al pagamento della
contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore
all’1.1.2009, nonostante il versamento diretto del trattamento
dovuto alle lavoratrici madri, non essendo estensibile a tali contributi
l’esonero previsto dall’art. 20, d.l. n. 112/2008 (conv. con I. n.
133/2008), con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei
datori di lavoro che abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la
relativa indennità (cfr. Cass. n. 15394 del 2017);

– a supporto di tale conclusione si è sottolineato che l’obbligo,
per tali società, di corrispondere ai propri dipendenti il trattamento di
maternità discende dai contratti collettivi, e non già dall’art. 1, d.P.R.
n. 145/1965, che deve ritenersi disposizione ormai priva di efficacia
diretta, in quanto legata necessariamente all’esistenza dell’ente
Ric. 2014 n. 24903 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al

pubblico economico denominato Ente Nazionale per l’Energia
Elettrica, già venuto meno a seguito della sua trasformazione in
società per azioni, per effetto del d.l. n. 333/1992, e poi
ulteriormente scomposto in più società a seguito della
liberalizzazione del mercato elettrico realizzata dalla legge delega n.
128/1999 e dal successivo d.lgs. n. 79/1999, resa necessaria dal

-va, quindi, richiamato il principio che informa la materia degli
obblighi contributivi delle società partecipate da enti pubblici che
questa Corte di cassazione ha più volte recentemente affermato e
che si compendia nell’affermazione secondo cui nessuna deroga
all’ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali
può discendere dalla origine di tali soggetti, trattandosi di società di
natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al
pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione
pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti
di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una
disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema
societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non
totalitaria – da parte dell’ente pubblico (in tal senso Cass. n.
8591/2017 a proposito dei contributi per cassa integrazione
guadagni; Cass. n. 4274/2016; Cass. 27213/2013 );

-va, altresì, ribadito – sulla scorta di Cass. S.U. n. 10232 del 2003 e
di Corte cost. n. 47 del 2008 – che il fondamento della previdenza
sociale sta nel principio di solidarietà e che il concetto di sinallagma,
inteso quale equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta
insufficiente alla rappresentazione del sistema previdenziale,
accompagnandosi all’apporto contributivo delle categorie interessate
il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà
generale, con la conseguenza che, non esistendo tra prestazioni e
contributi un nesso di reciproca giustificazione causale e ben potendo
dunque persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di
Ric. 2014 n. 24903 sez. ML – ud. 06-12-2017
-4-

rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 96/92/CE;

lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti
l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni, il rinvio ai
criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria per le malattie, contenuto nell’art. 15, I. n. 1204/1971,
in tema di corresponsione dell’indennità di maternità, non consente
di per sé di estendere ai contributi per la maternità l’esonero

versare l’indennità di malattia;

-va rilevato che dalle statuizioni di Cass. S.U. n. 10232 del 2003,
così come quelle di Corte cost. n. 47 del 2008, è dato ricavare un
principio di carattere generale relativo alla natura sostanzialmente
impositiva della contribuzione previdenziale pubblica ed all’assenza
di logiche di stretta correlazione tra obbligo contributivo e
prestazione alla stessa sottese;

-per altro verso, l’individuazione delle previsioni contrattuali
collettive quali fonti esclusive dell’obbligo di corresponsione
dell’indennità di maternità da parte della società controricorrente
assolve al compito di giustificare la persistenza di tale obbligazione a
seguito del venir meno dell’efficacia precettiva del disposto dell’art.
1, d.P.R. n. 145/1965: trattandosi di obbligazione di fonte collettiva,
e non più legale, il suo adempimento non può logicamente essere
invocato dall’odierna controricorrente al fine di garantirsi l’esonero
dal pagamento dei contributi previdenziali relativi all’indennità di
maternità;

– manifestamente infondato, poi, è il dubbio di legittimità
costituzionale argomentato da parte controricorrente sul presupposto
di una disparità di trattamento tra le società derivate dalla
trasformazione dall’ente pubblico e quelle generatesi dello scorporo
delle prime: tale dubbio, infatti, trae origine dal presupposto che
l’art. 1, d.P.R. n. 145/1965 continuasse a trovare applicazione anche
alle società derivanti dalla c.d. prima privatizzazione, laddove si è
Ric. 2014 n. 24903 sez. ML – ud. 06-12-2017
-5-

dall’obbligo contributivo previsto per i datori di lavoro tenuti a

visto che la sua efficacia precettiva deve ritenersi venuta meno a
seguito della trasformazione dell’ENEL in società per azioni;

-di conseguenza non può in alcun modo trarsi dall’art. 20, comma
2, d.l. n. 112/2008, cit., alcun indizio circa la volontà del legislatore
di assoggettare le società rivenienti dal processo di trasformazione

dal 1°.1.2009, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata: tale
obbligo, infatti, doveva ritenersi immanente al sistema in ragione dei
rilievi di ordine sistematico dianzi enunciati, restando naturalmente
salva la facoltà del legislatore di renderlo manifesto attraverso
un’apposita disposizione di legge a carattere meramente ricognitivo
(cfr. in tal senso, tra le tante, Corte cost. nn. 230 del 2016, 346 del
2010, 401 del 2007);

-neppure possono desumersi argomenti contrari dall’art. 3, comma
2, I. n. 218/1990, che, oltre i diritti quesiti, ha fatto salvi «gli effetti
di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell’ente di appartenenza», giacché tale disposizione,
originariamente introdotta per i dipendenti degli enti creditizi e
successivamente estesa anche ai dipendenti dell’ENEL in virtù del d.l.
n. 198/1993 (conv. con I. 292/1993), si riferisce espressamente ed
esclusivamente alle situazioni giuridiche dei dipendenti degli enti
pubblici oggetto di trasformazione in soggetti di diritto privato e non
può in alcun modo costituire la base normativa per attribuire
situazioni di vantaggio in favore dei loro datori di lavoro;

-il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata
con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che
si atterrà ai principi di diritto enunciati, provvedendo, altresì, alla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

P. Q. M.

Ric. 2014 n. 24903 sez. ML – ud. 06-12-2017
-6-

dell’ENEL al pagamento dei contributi per maternità solo a far data

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA