Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3903 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 08/02/2022), n.3903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19644-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4645/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate notificava a Z.G., titolare dell’omonima ditta, l’avviso di recupero del credito di imposta per Euro 4.132,00.

Tale provvedimento veniva impugnato dal contribuente avanti alla CTP di Siracusa che accoglieva il ricorso.

L’ufficio interponeva gravame avanti alla CTR della Sicilia che con sentenza 4645/2019 lo respingeva.

Il giudice di appello rilevava che la parte contribuente aveva dato prova di aver inoltrato la sua domanda al Centro di servizi di Pescara producendo i relativi avvisi di ricevimento osservando che l’Amministrazione finanziaria non si era pronunciata in ordine a detta istanza.

Osservava che nel provvedimento di revoca l’Ufficio non aveva fatto riferimento alla mancata autorizzazione ma solo che non fosse stata presentata l’istanza di fruizione del credito di imposta per la quale il contribuente invece aveva fornito la relativa prova.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 311 del 1998, della L. n. 449 del 1997, art. 4 e della L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 3, in rapporto all’art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto sufficiente ai fini della fruizione del credito di imposta la sola sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Il motivo è fondato.

Giova Ricordare che la disciplina delle agevolazioni per investimenti in nuova occupazione, posta con la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, aveva previsto la concessione di apposito credito d’imposta per 10 milioni Lire e 8 milioni Lire rispettivamente “per il primo nuovo dipendente” e “per ciascuno dei successivi” (comma 1) vincolando il beneficio alle piccole e medie imprese definite con D.M. Industria 18 settembre 1997, che avessero assunto, dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000, “nuovi dipendenti” e con operatività nei territori di cui all’Obiettivo 1 del Reg. CEE 2052/1988.

Le condizioni procedimentali dell’agevolazione sono state poi specificate, al medesimo art. 4, comma 6, ponendosi l’esigenza che un’apposita disciplina di dettaglio regolasse gli accessi al credito d’imposta, in virtù di decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, il quale avrebbe stabilito – come poi fu con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311, di approvazione del Regolamento per gli incentivi fiscali per le piccole e medie imprese – anche le “procedure di controllo in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito”. E così il D.M. n. 311 del 1998, art. 5, comma 1, aveva stabilito che per il riconoscimento del credito d’imposta le piccole e medie imprese presentano la richiesta entro trenta giorni dall’assunzione del dipendente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di servigio delle imposte dirette e indirette di Pescara, secondo uno stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L’art. 6, a sua volta, significativamente intitolato Procedura di comunicazione e di riconoscimento del credito di imposta, aveva specificato che l’incompleta compilazione del modello costituisce causa di non riconoscimento del credito d’imposta, se l’impresa invitata a regolarizzare la richiesta non ottempera entro quindici giorni dal ricevimento dell’invito.

Tale premessa consente di affermare che proprio l’iter procedimentale complesso che presiede al vaglio del Centro di servizi (in allora di Pescara) qualifica una fattispecie nella quale non può dirsi maturato il credito in sé e per sé, quale proiezione economica di un’agevolazione, dalla mera sussistenza dei requisiti occupazionali voluti dalla norma (rectius nuove assunzioni, operatività d’area circoscritta, limiti temporali), richiedendosi invece il positivo compimento di alcune formalità essenziali, cioè statuizioni dell’Ufficio destinatario della richiesta, che siano ricognitive di detti presupposti sostanziali, della più ampia correttezza della domanda e della compatibilità con la capienza finanziaria espressamente contemplata nella disciplina stessa (anche con i criteri preferenziali, come ad esempio l’anteriorità della assunzione, rispetto alla limitatezza delle risorse finanziarie, D.M. n. 311 del 1998, art. 6, ex comma 1 e 2, oltre che l’ordine cronologico di formazione dell’elenco proprio sulla base della data di spedizione della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad attestazione del rilievo conferito altresì a tale modalità temporale).

Su tali basi questa Corte ha statuito che In tema di agevolazioni per investimenti in nuova occupazione, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 1, non è sufficiente la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, essendo, al contrario, necessaria un’attività discrezionale da parte del Centro di Servizio delle imposte dirette di Pescara volta alla verifica della ulteriore sussistenza della disponibilità finanziaria, ed affiancandosi, altresì, a tale verifica formale, un’attività di controllo e recupero da parte degli Uffici locali dell’Amministrazione finanziaria delle agevolazioni indebitamente fruite (Cass. III 70/2014; 2015 n. 1555).

Dalla ricostruzione della complessa trama normativa dei crediti d’imposta ne discende che la CTR non ha fatto buon governo della disciplina normativa da applicare nella specie ritenendo, a torto, che fosse sufficiente la verifica delle sole condizioni soggettive ed oggettive per fruire del beneficio fiscale posta a base dell’istanza del contribuente senza tenere conto della tempistica della domanda in relazione alla sussistenza o meno delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata e rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione,per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione in relazione al motivo accolto e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA