Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3902 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 3902 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARALE Alessandro (BRL LSN 73R16 D205S), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Daria Boriosi, elettivamente domiciliato in
Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell’Avvocato
Marco Baliva;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Mondovì depositato il
13 gennaio 2011.

Data pubblicazione: 19/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Edoardo Toraldo, con delega.

Barale Alessandro proponeva ricorso dinanzi al Giudice
di Pace di Mondovì al fine di ottenere l’annullamento del
verbale di contestazione della violazione al Codice della
Strada emesso nei suoi confronti dai Carabinieri di Morozzo (CN).
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso con sentenza
depositata il 13 gennaio 2011.
Il Barale proponeva gravame avverso tale sentenza.
Il Tribunale di Mondovì dichiarava non luogo a provvedere poiché, secondo il giudice adìto, la sentenza in oggetto non era appellabile, bensì ricorribile per cassazione, rilevando altresì difetti di forma nella proposizione
del ricorso.
Avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Mondovì, Barale Alessandro ha proposto ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi.
L’intimato Ministero non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il Collegio rileva preliminarmente che non è di

ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

alla odierna pubblica udienza, del rappresentante della
Procura generale presso questa Corte.
Invero, l’art. 70, comma secondo, cod. proc. civ.,
quale risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 75

modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede
che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause
davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla
legge». A sua volta l’art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall’art. 81 del citato decreto-legge
n 69, al primo comma dispone che «Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in
tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi
alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di
cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile». L’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ. stabilisce che «Il primo presidente, tranne
quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374,
assegna i ricorsi ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di consiglio».
Infine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n. 69
del 2013, quale risultante dalla legge di conversione n.

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e
la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e
390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la di-

partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si
tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo
comma, al secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio
sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013.
Orbene, il Collegio rileva che l’esplicito riferimento
contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del
r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81 del decreto-legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2,
citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè quella di cui all’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ.), consenta di ritenere non solo che la detta
sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali
anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si
tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero. Rimane impregiudi-

sciplina del rito camerale alla disposta esclusione della

cata, ovviamente, la facoltà dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell’art. 70, terzo comma,
cod. proc. civ., e cioè ove ravvisi un pubblico interesse.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione

2013, sicché deve concludersi che l’udienza pubblica ben
può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del
ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse
pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ.
2. Nel merito, con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto
la sentenza del Giudice di Pace non appellabile, ma direttamente ricorribile per cassazione.
Con il secondo motivo, il Barale critica il provvedimento del Tribunale di Mondovì in quanto, a suo dire, pur
essendo stato l’appello introdotto erroneamente con ricorso anziché con citazione, poteva operare, nel caso di specie, il generale principio di conservazione dell’atto nullo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. (avendo l’atto
raggiunto il suo scopo) ovvero il principio di conversione

5

dell’udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre

ex art. 159, comma 3, cod. proc. civ., con salvezza degli
effetti dell’atto erroneamente proposto.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Invero, coglie nel segno la censura con cui il ricor-

cui afferma che /e

sentenze rese al sensi della L.

689/1981 non sono appellabili, ma direttamente ricorribili
per cessazione.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 26 del
d.lgs. n. 40 del 2006 all’art. 23 della legge n. 689 del
1981, operanti in relazione a tutti i provvedimento depositati dopo il 2 marzo 2006, il ricorso diretto per cassazione è esperibile soltanto nei confronti dell’ordinanza
del Giudice di Pace che dichiara inammissibile
l’opposizione alla sanzione amministrativa per proposizione del relativo ricorso oltre il termine di cui all’art.
22 della citata legge n. 689 del 1981 (fattispecie espressamente prevista dal primo comma dell’art. 23), mentre
l’unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice, nonché avverso le ordinanze di cui al quinto comma dell’anzidetto art. 23, è
costituito dall’appello (Cass. n. 24748 del 2009).
L’accoglimento del primo motivo, assorbe l’esame del
secondo che, del resto, ha ad oggetto una motivazione

ad

abundantiam, in quanto esplicitata dal giudice dopo la in-

6

rente critica il provvedimento impugnato nella parte in

dicazione dell’inammissibilità del rimedio prescelto
(Cass., S.U., n. 3840 del 2007).
Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato,
con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Mondovì, in

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa il provvedimento impugnato e rinvia,

anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Mondovì in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
9 gennaio 2014.

diversa composizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA