Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3902 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.14/02/2017), n. 3902
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8609-2012 proposto da:
ZANETTE PREFABBRICATI SRL, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANCARLO BITOSSI
21, presso lo studio dell’avvocato GIANRICO PITTALUGA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIEGO DA ROS, LAURA
PICCO;
– ricorrente –
contro
B & B GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL
LEGALE RAPP.TE LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato RENATO
SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROMEO BIANCHIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 793/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 09/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato Francesca Latino con delega depositata in udienza
dell’Avv. Renato Scognamiglio difensore della controricorrente che
ha chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 10 ottobre 2007, accoglieva la domanda proposta dalla Zanette Prefabbricati S.r.l. nei confronti della B. & B. Group S.r.l., che veniva condannata al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di Euro 21.400,00, oltre rivalutazione ed interessi.
La domanda era relativa alla richiesta di risarcimento danni per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto inter partes di appalto in data 23 gennaio 2004 per, l’ampliamento del capannone industriale della società attrice.
La società B. & B. interponeva, avverso la decisione del Tribunale, appello – fondato su due motivi – resistito dalla società attrice appellata.
L’adita Corte di Appello di Trieste, disattesa la prospettazione dell’insistenza del contratto di appalto e dopo aver proceduto ad una rivalutazione d’ufficio del fatti costitutivo della pretesa azionata in giudizio, accoglieva, con sentenza n. 793/2011, il gravame, rigettando – per l’effetto – la domanda e compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre la società Zanette con atto affidato a quattro ordini di motivi e resistito con controricorso dalla parte intimata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Con apposito verbale, depositato in cancelleria con nota del 12 gennaio u.s., le parti in causa hanno raggiunto accordo per la transazione della controversia.
Il suddetto verbale di transazione, sottoscritto dalle parti e dai difensori, comporta, quindi, la conseguente declaratoria di estinzione del processo.
Nulla va statuito quanto alle spese di lite che risultano essere state interamente compensate a seguito del raggiungimento dell’accordo transattivo.
PQM
LA CORTE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017