Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3901 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3901 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

senteira
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
D’ALO’ Luzio (DLA LZU 47A18 A485K), rappresentato e difeso,
per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati
Fausto Antonucci e Antonio Menna, domiciliato in Roma,
Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente contro
COLONNA Emilio e STAMPONE Nina;
– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n.
981/2011, depositata in data 4 ottobre 2011.

Data pubblicazione: 19/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

per la inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che, con atto di citazione notificato in data
25 ottobre 2003, Nina Stampone ed Emilio Colonna proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente del
Tribunale di Lanciano con il quale veniva loro ingiunto il
pagamento, in favore di Luzio D’Alò, della complessiva somma di euro 6.188,65, oltre interessi legali, a titolo di
compenso per prestazioni professionali, consistite nella
redazione di una perizia giurata per l’accertamento dei
danni su un fabbricato sito in Atessa, nelle visure catastali e nelle planimetrie al NCEU, nella rettifica dei confini dell’immobile e nel ricorso al Comune avverso l’avviso
di liquidazione ICI;
che a sostegno dell’opposizione il Colonna eccepiva la
propria estraneità al rapporto, non avendo mai conferito
alcun incarico al D’Alò, riferendosi l’attività dal medesimo svolta ad immobili di proprietà della moglie, con la
quale era in regime di separazione dei beni;
che la Stampone, a sua volta, offriva il pagamento della somma di euro 1.600,00 per la perizia giurata, mentre,

Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso

quanto alle altre incombenze, affermava di avere dato incarico al geometra Franco Pietrodarchi, al quale aveva corrisposto il relativo onorario;
che, costituitosi il D’Aie), l’adito Tribunale di Lan-

voca del decreto ingiuntivo opposto condannava la Stampone
al pagamento della somma di euro 6.185,65, oltre interessi
legali dal 28 luglio 2003 al saldo; rigettava la domanda
del D’Alò nei confronti del Colonna; condannava la Stampone
al pagamento delle spese in favore del D’Aie> e quest’ultimo
al pagamento delle spese in favore del Colonna;
che avverso questa sentenza proponeva appello il D’Aie)
chiedendo, in via principale la conferma del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la compensazione delle spese;
che si costituivano gli originari convenuti, chiedendo
il rigetto dell’appello principale e, in via di appello incidentale, la riduzione del quantum dovuto in relazione alla perizia giurata;
che l’adita Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza
depositata il

4

ottobre 2011, in parziale accoglimento

dell’appello principale, confermava, nei confronti della
sola Stampone Nina, il decreto ingiuntivo opposto, confermando nel resto la sentenza impugnata e compensando le spese del grado;

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ciano, con sentenza depositata il 6 marzo 2006, previa re-

che la Corte distrettuale rigettava innanzitutto
l’appello quanto alla pretesa formulata nei confronti del
Colonna, rilevando che l’incarico risultava conferito solo
dalla Stampone, proprietaria dell’immobile cui si riferiva-

opposto, e accoglieva, invece, l’appello quanto alla erronea revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti
della Stampone; decreto che, invece, doveva essere quanto
alla effettiva debitrice, confermato;
che la Corte d’appello rigettava l’appello incidentale,
ritenendo che le prestazioni indicate dal D’Alà nel ricorso
per decreto ingiuntivo fossero tutte state effettivamente
svolte in favore della Stampone, le cui pretese di riduzione dell’importo indicato nel decreto ingiuntivo dovevano
essere disattese;
che, quanto alle spese, la Corte riteneva che correttamente il Tribunale avesse condannato il D’Alò al pagamento
delle spese in favore del Colonna, in considerazione della
estraneità di quest’ultimo alla pretesa creditoria e in applicazione del principio della soccombenza;
che quanto alle spese del grado, la Corte ha motivato
la compensazione integrale con sostanziale reciproca soccombenza tra le parti, atteso il limitato accoglimento
dell’appello principale;

no tutte le prestazioni professionali svolte dal creditore

che per la cassazione di questa sentenza Luzio D’Aie> ha
proposto ricorso affidato a tre motivi;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con il primo motivo, dopo aver enuncia-

sostanziali e processuali ritenute violate, il ricorrente,
dolendosi della disposta compensazione delle spese del giudizio di appello, denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., degli artt. 91, 92,
94, 96, 97, 99, 101, 112, 113, 114, 115, 116 (117, 118),
132, 161, 324, 327, 329, 343, 345, 346, 347, 325, 336, 343,
345, 346, 347, 633, 634, 636, 641, 642, 645, 653 cod. proc.
civ., e del D.M. di approvazione del tariffario forense,
del principio per cui le spese non possono essere poste a
carico della parte vittoriosa, nemmeno in quota parte, anche all’esito del giudizio che aveva visto l’accoglimento
parziale dell’appello principale e il rigetto di quello incidentale, che invece avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività; il tutto in relazione agli
artt. 90 e segg. Cod. proc. civ., l, 2, 3, 4, 10, 23, 24,
25, comma secondo, 28, 29, 35, 36, 97, 98, 101 e 111 Cost.,
della CEDU e del Protocollo;
che in sostanza il ricorrente si duole della compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e della
conferma della sua condanna al pagamento delle spese del

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to dalla pagina 16 alla pagina 26 il complesso delle norme

giudizio di primo grado in favore dell’opponente Emilio Colonna, sostenendo che dalle risultanze istruttorie emergeva
chiaramente come l’incarico fosse stato conferito anche dal
marito della Stampone, e del mancato integrale riconosci-

fari;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio
di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione,
sia con riferimento alla mancata condanna anche del coniuge
della Stampone al pagamento delle prestazioni professionali
richieste anche dal marito, atteso che la Stampone era diventata proprietaria esclusiva dell’immobile solo dopo lo
svolgimento delle prestazioni stesse, sia quanto alla disposta compensazione delle spese del giudizio di appello;
che con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità
della sentenza «ex artt. 360, n. 4, c.p.c., 24 e 111 Cost.,
nonché per violazione della ragionevole durata del processo
ex art.

6 CEDU,

ecc.»,

del procedimento,
112,
4),

113,
161,

114,
324,

ex artt.

115,
327,

nonché «nullità della sentenza e/o

116
329,

91,

(117,
343,

92,

118),

94,
132

96,

97,

99,

101,

(in particolare n.

345, 346, 347,

324,

325,

327,

329, 336, 343, 345, 346, 347, 633, 634, 636, 641, 642, 645,
653,

ecc.

c.p.c.»,

sostenendo

che

la

sentenza

impugnata

conterrebbe una motivazione apodittica e contraddittoria
con le risultanze documentali in ordine alle prestazioni

mento delle spese liquidate in violazione dei minimi tarif-

effettuate su incarico verbale a beneficio di entrambi i
coniugi conviventi, e in ordine alla compensazione, illegittima, delle spese;
che il ricorso, i cui tre motivi possono essere esami-

che, invero, la Corte d’appello ha dato conto, in modo
congruo e logico, e quindi insindacabile in questa sede
attesi i limiti del giudizio di cassazione, delle ragioni
per le quali ha condiviso la statuizione del Tribunale in
ordine alla riferibilità alla sola Stampone del conferimento dell’incarico professionale e delle ragioni per le quali
andava accolto il motivo di appello concernente la mancata
conferma del decreto ingiuntivo opposto, con le conseguenti
ricadute in tema di spese del procedimento monitorio;
che la Corte d’appello ha altresì adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, che il
Tribunale non avesse errato nel rigettare la domanda nei
confronti del Colonna e per le quali, quindi, in relazione
alla posizione di quest’ultimo, il creditore opposto, odierno ricorrente, dovesse ritenersi soccombente; e,
dall’altro, ha ritenuto di dover compensare anche le spese
del giudizio di appello in considerazione del limitatissimo
accoglimento del gravame proposto dal D’Aie), della sua soccombenza sugli altri, e più significativi, motivi di gravame, e del rigetto dell’appello incidentale della Stampone,

nati congiuntamente, è infondato;

la quale mirava ad ottenere una riduzione della somma accertata come dovuta al D’Alò;
che le valutazione esposte dalla Corte territoriale si
sottraggono alle denunciate violazioni di legge, atteso che

quidazione delle spese del giudizio è costituto dal fatto
che le spese non possono mai essere poste a carico della
parte totalmente vittoriosa;
che certamente l’odierno ricorrente non poteva ritenersi vittorioso nel rapporto con il Colonna, sicché nessun
ostacolo vi era quanto alla condanna del D’Alò al pagamento
delle spese in favore del debitore nei cui confronti era
risultata insussistente la prova del conferimento
dell’incarico;
che del pari, si sottrae alle censure del ricorrente la
statuizione delle spese del giudizio di appello, in considerazione delle argomentate ragioni esposte dalla Corte
d’appello sul punto;
che dunque il ricorso deve essere rigettato;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva,
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.

l’unico limite che il giudice di merito incontra nella li-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il

10 dicembre 2013.

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