Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3901 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3901 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 106-2015 proposto da:
MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE,

UNIVERSITA’

E

RICERCA

80185250588, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
IARLORI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
ORECCHIONI;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 816/2014 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 09/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 16/02/2018

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, in
riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di
Iarlori Gina, dipendente del Ministero in qualità di docente in forza di

stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;

che la Corte territoriale ha fondato la decisione sul principio di non
discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul
lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28
giugno 1999;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

che la Iarlori ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

CONSIDERATO

Che l’avvocatura dello Stato ha presentato regolare rinuncia al
ricorso, ancorché manchi la prova della notifica dell’atto di rinuncia
alla controparte costituita;

Ric. 2015 n. 00106 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione

che questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei
requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica
alle parti costituite o comunicazione degli avvocati delle stesse per
l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a
determinare l’estinzione del processo, denota il venir meno definitivo
di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto,

volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del
contendere (cfr. Cass. n. 2259/2013; Cass. n. 11606/2011; Cass.
Sez. Un. n. 3876/2010);

che, pertanto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla
giurisprudenza richiamata, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che l’intervenuta rinuncia giustifica la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni
dello Stato l’art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1 , comma 17 legge 24 dicembre 2012
n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 5/12/2017

l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la

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