Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3901 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 08/02/2022), n.3901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3322-2020 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITALY RECOVER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

URICCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2543/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La società Italy Recover s.r.l. impugnava la cartella di pagamento, notificata a mezzo pec il 21.4.2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente l’omesso pagamento di diverse cartelle esattoriali per l’importo di Euro 169.700,18.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso ritenendo che non era stata allegata la prova della notifica della cartella.

Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2543/2019, rigettava l’appello ritenendo non valida la notifica a mezzo pec tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “p7m”, l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell’atto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

La contribuente non si è costituita.

La ricorrente denuncia con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonché del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4,5,6 e 11, degli art. 2697,2712 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR rilevato e dichiarato l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento trasmessa alla contribuente in formato pdf, anziché p7m, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo è fondato.

La CTR ha accertato che la cartella esattoriale è stata notificata a mezzo del servizio di posta elettronica certificata, modalità di partecipazione dell’atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, e del richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 7.

Afferma la CTR l’invalidità della notifica per essere stata compiuta in estensione pdf anziché p7m atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e, conseguentemente, la paternità dell’atto.

Il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”. L’art. 1 CAD, lett. i-ter), – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), -, poi, definisce “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” come “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico”, mentre il medesimo CAD, art. 1, lett. i-quinquies), – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), nel definire il “duplicato informatico” parla di “documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico”. (cfr. Cass. n. 30948 del 2019 vedi anche Cass. n. 6417 del 2019, Cass. n. 30948 del 2019, Cass. n. 21238 del 2020) ed ha inoltre precisato che ” nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. Si è infatti precisato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. n. 21290 del 2018, Cass. n. 26053 del 2015, Cass. n. 13461 del 2012).

La cartella, quindi, è stata validamente notificata.

Va, in ogni caso, rilevato che la ricorrente, impugnando tempestivamente la cartella ha dimostrato di aver ricevuto e preso cognizione del contenuto dell’atto.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).

In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

 

 

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