Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3900 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Gigliola Guglielmi;

– ricorrente –

contro

C.F., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del controricorso, dagli Avv. Diego Cornacchia e Ezio

Spaziani Testa, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in

Roma, viale Mazzini, n. 146;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 25

febbraio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

gennaio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Gigliola Guglielmi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 19 giugno 2009, C.F. chiedeva accertarsi la comproprietà di determinati immobili situati in (OMISSIS) e disporsi lo scioglimento della relativa comunione con G.G..

Nel costituirsi in giudizio, quest’ultimo (fratello di G.L.B., madre dell’attrice) eccepiva la nullità degli atti notarili in forza dei quali la Contini era divenuta titolare delle quote di comproprietà dei detti immobili, a lei cedute da B.T., zia di sua madre G.L.B., con atti pubblici stipulati, rispettivamente, nel luglio 2003 e nel giugno 2004 davanti al notaio L.B. di (OMISSIS), assumendo che la B. era rimasta vittima di una circonvenzione di incapace ad opera della nipote G.L.B., del marito di costei C.G.P. e della figlia della coppia, C.F..

G.G. sollecitava, pertanto, preliminarmente la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale per circonvenzione di incapace che avrebbe dovuto essere originato dalla denuncia che asseriva di aver presentato presso la Procura della Repubblica di Varese. Chiedeva, inoltre, che, accertata la sussistenza del reato di cui all’art. 643 c.p. e dichiarata la nullità dei due atti di cessione immobiliare ai sensi dell’art. 1418 c.c., venisse dichiarata l’inammissibilità o improcedibilità della domanda di divisione per difetto di legittimazione attiva in capo alla C., le cui domande avrebbero dovuto essere, in ogni caso, rigettate perchè infondate.

2. – Con sentenza non definitiva n. 1028 del 2010, il Tribunale di Varese, accogliendo le domande proposte dalla C., dichiarava che costei aveva il diritto di procedere allo scioglimento della comunione immobiliare.

Il Tribunale respingeva l’eccezione sollevata dal convenuto G., osservando che, con riferimento alla fattispecie astratta prospettata dal convenuto, difettava un’esplicita previsione di nullità, essendo riconducibili le condotte integranti, in tesi di parte, circonvenzione di incapace ad ipotesi di vizi del consenso, che determinavano l’annullabilità e non già la nullità del contratto.

3. – Avverso tale sentenza proponeva appello il G..

Si costituiva l’appellata, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.

4. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 25 febbraio 2014, ha rigettato l’appello.

Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha rilevato che:

– la produzione del “parere grafotecnico pro veritate” operata dall’appellante in allegato alla comparsa conclusionale di replica in appello – nel quale si sosteneva che le firme apposte da B.T., oltre che sul testamento pubblico del 21 giugno 2004 (rep. n. 24 degli atti di ultima volontà del notaio L.B. di (OMISSIS)), sugli atti di cessione di quote immobiliari del (OMISSIS) (n. (OMISSIS) di repertorio) del medesimo notaio L. non fossero state dalla stessa apposte e fossero, pertanto, false – era inammissibile e, comunque, irrilevante, in quanto: a) l’accertamento tecnico di parte non aveva alcuna relazione con la domanda, posto che la causa non aveva ad oggetto l’accertamento della nullità del testamento e dei due contratti per difetto di sottoscrizione da parte del soggetto che ne figurava autore; b) l’accertamento tecnico era stato eseguito, in ogni caso, tardivamente; c) la produzione non era stata autorizzata ed era stata compiuta, in violazione delle esigenze del contraddittorio, solo con la memoria di replica conclusionale in appello, in spregio ai diritti della difesa di controparte;

– era doverosa, tuttavia, la trasmissione di copia della comparsa conclusionale di replica nell’interesse dell’appellante G., della relazione a firma M.A. con i relativi allegati e della sentenza alla Procura della Repubblica di Milano per le valutazioni di competenza in ordine al delitto di calunnia commesso dall’Avv. Gigliola Guglielmi di (OMISSIS) e dal Dott. M.A. in danno del notaio L.B., perchè con la comparsa conclusionale di replica ed il parere grafotecnico a rispettiva firma lo avevano incolpato del delitto di cui all’art. 476 c.p., assumendo che il pubblico ufficiale avesse falsamente attestato che i tre atti sopra indicati erano stati sottoscritti da B.T. in sua presenza, mentre le sottoscrizioni di quest’ultima sugli atti ricevuti dal notaio erano state, in tesi, contraffatte da persone da identificare;

– l’appellante G. non aveva dato alcun seguito all’asserzione di aver presentato nel 2009 una denuncia-querela per il delitto di circonvenzione di incapace per i fatti oggetto di causa, con la conseguenza che doveva ritenersi che l’ipotesi formulata dal predetto circa il vizio della volontà negoziale della B. nella conclusione dei due contratti di cessione di quote immobiliari non avesse avuto alcun esito;

– ove anche la circonvenzione di incapace fosse stata provata, la stessa avrebbe potuto assumere rilevanza come causa di annullabilità dei contratti, per vizio del consenso, non come causa di nullità degli stessi.

5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello G.G. ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi.

C.F. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla difesa di parte controricorrente.

Invero, parte ricorrente afferma che la sentenza n. 794/2014 del 25 febbraio 2014 della Corte d’appello di Milano, nella presente sede impugnata, risulta ad essa notificata, a cura dei difensori della C., in data 27 marzo 2014.

Parte ricorrente ha ritualmente depositato copia autentica della sentenza notificata in data 27 marzo 2014 presso lo studio dell’avv. Gigliola Guglielmi – indicata come procuratore domiciliatario – in Varese, presso lo studio di via Salvo d’Acquisto, n. 3.

Rispetto a questa data di notifica della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione è stato proposto tempestivamente, nel rispetto del termine breve di sessanta giorni, essendo stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 26 maggio 2014 ed effettivamente notificato alla destinataria C.F. (presso la cancelleria civile della Corte d’appello di Milano, il 27 maggio 2014; presso i procuratori costituiti nella fase di appello – Avv. Diego Cornacchia e Andrea Cornacchia – nel domicilio eletto in Milano, via Concordia, n. 8, presso lo studio dell’Avv. M. Piccolo, il 26 maggio 2014; presso lo studio degli Avv. Diego Cornacchia e Andrea Cornacchia in (OMISSIS), viale Castelfidardo, n. 9, il 4 giugno 2014; presso la sua residenza di via Roma, n. 4, a Besozzo, il 3 giugno 2014).

La notifica si perfeziona infatti, per il soggetto notificante, al momento della consegna all’ufficiale giudiziario, stante il principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento.

La difesa della parte controricorrente, pervero, nel dedurre che il termine per l’impugnazione è scaduto il 19 maggio 2014 e non il 26 maggio 2014, afferma che la sentenza della Corte d’appello è stata notificata il 20 marzo 2014 a G.G. presso i procuratori domiciliatari Avv. Gigliola Guglielmi e Avv. Paolo Ricciardiello, nel domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Podgora, n. 12/A, ivi essendo stata consegnata copia conforme dall’ufficiale giudiziario P.P. a certo signor B., tale qualificatosi, che si è incaricato della consegna al domiciliatario-destinatario al momento assente.

Sennonchè parte controricorrente non ha prodotto copia della sentenza impugnata con la relata di notifica che asserisce essere avvenuta il 20 marzo 2014: nel controricorso si afferma (a pag. 7) che tra i documenti prodotti compare “copia della sentenza notificata il 20 marzo 2014”, ma dalla nota di iscrizione a ruolo del controricorso in data 7 luglio 2014 risultano depositati soltanto il controricorso presentato per la notifica il 19 giugno 2014 e il fascicolo dei precedenti gradi. Anche con la successiva nota in data 4 agosto 2014 risultano depositati esclusivamente gli avvisi di ricevimento della notifica del controricorso a mezzo posta il 24 giugno 2014 e la ricevuta della notifica a mezzo PEC il 19 giugno 2014.

2. – Passando all’esame dei singoli motivi di ricorso, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Corte d’appello dichiarato “inutilizzabile ai fini della decisione” il “parere grafotecnico pro veritate” allegato alla memoria conclusionale di replica depositata in data 31 gennaio 2014, senza considerare che la controparte non aveva mai prodotto le copie conformi, con le relative firme, degli atti di cessione del (OMISSIS) (rendendo in tal guisa impossibile la verifica anche dell’autenticità delle firme su di essi apposte) e che solo dopo la morte di B.T. (avvenuta il (OMISSIS)) e l’esito degli accertamenti effettuati dal perito all’uopo incaricato (comunicati il 24 gennaio 2014) il predetto parere poteva essere prodotto in giudizio.

2.1. – Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi che sostiene la pronuncia impugnata nella presente sede.

Invero, al di là dei profili di tardività del deposito e di violazione del principio del contraddittorio, la Corte milanese ha reputato irrilevante il documento in esame in quanto privo di alcuna relazione con la controversia, posto che la causa non aveva ad oggetto l’accertamento della nullità del testamento e dei due contratti per difetto di sottoscrizione da parte del soggetto che ne figurava autore.

3. – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.p. e art. 368 c.p., per aver la Corte territoriale disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano, ipotizzando a carico dell’Avv. Gigliola Guglielmi (che aveva depositato la perizia di parte in allegato alla memoria di replica) e del Dott. M.A. (che aveva redatto il parere pro veritate) il reato di calunnia, nonostante fosse stato il G. a sollevare dubbi sull’autenticità delle firme apparentemente apposte da B.T. e senza considerare che, semmai, la trasmissione degli atti sarebbe potuta avvenire per eventuali indagini sui possibili reati ravvisabili in ordine alle risultanze della perizia grafologica prodotta.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè la censura non coglie nel segno.

Essa si rivolge contro un provvedimento – la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica di Milano – avente una valenza esclusivamente ordinatoria e privo di ricadute sulla decisione del merito della controversia.

Va d’altra parte considerato che il delitto di calunnia è perseguibile d’ufficio, e che la Corte d’appello, una volta ipotizzato il predetto reato, ha disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica territorialmente competente della memoria di replica, del parere grafotecnico e della sentenza “per le valutazioni di competenza” (cfr. l’ultimo capo del dispositivo della sentenza), in tal guisa rimettendo all’evidenza all’autorità penale preposta il compito di accertare la concreta configurabilità dell’ipotesi delittuosa e di individuare gli eventuali colpevoli. In nessun modo, pertanto, la segnalazione operata avrebbe potuto avere portata vincolante per le indagini sollecitate nè avrebbe potuto condizionare l’autorità penale nella individuazione dei potenziali rei. La Corte di Milano si è limitata a ritenere le allegazioni “meritevoli di un vaglio in sede penale perchè calunniose ai danni del notaio L.”, per quanto detta Corte ha potuto apprezzare nella sede del giudizio civile.

4. – Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 643 c.p., in relazione all’art. 2697 c.c., per aver, dapprima, il Tribunale e, poi, la Corte distrettuale omesso di prendere in considerazione le ulteriori richieste istruttorie di prova testimoniale ed i documenti prodotti, nonchè gli specifici fatti indicati a dimostrazione della sussistenza degli estremi, oggettivi e soggettivi, del reato di circonvenzione di incapace.

Con il quarto mezzo (violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 643 c.p., in relazione all’art. 2729 cod. civ.) il ricorrente lamenta che la Corte di Milano non abbia dato rilevanza, ai fini del decidere circa la sussistenza della circonvenzione di incapace a carico (anche) di C.F. con riferimento agli atti di cessione oggetto di causa, agli elementi acquisiti nel corso del giudizio anche tramite la produzione di “copiosa documentazione” e, comunque, riconosciuti, espressamente o implicitamente, per difetto di specifica contestazione.

4.1. – L’uno e l’altro motivo – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono inammissibili.

La Corte d’appello ha ritenuto non provato il vizio della volontà della B. derivante dall’ipotizzata circonvenzione di incapace, rilevando – con logico e motivato apprezzamento – che lo stesso appellante non aveva dato alcun seguito alla notizia di avere, nel 2009, presentato una denuncia-querela per il relativo delitto, inferendone che l’ipotesi dallo stesso formulata non aveva avuto alcun esito.

Il ricorrente non indica in cosa specificamente consisterebbero le violazioni o le false applicazioni di legge denunciate nei due motivi di ricorso e nella sostanza finisce con il sottoporre alla Corte profili relativi al merito della valutazione del merito delle risultanze di causa, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

D’altra parte, il ricorrente non riporta puntualmente, nell’illustrazione dei motivi di ricorso, quali fatti, che assume indebitamente trascurati dalla Corte territoriale, sarebbe suscettibili di condurre ad un diverso esito della lite, ma si affida ad un richiamo indistinto e del tutto aspecifico agli elementi acquisiti nel giudizio anche tramite la copiosa documentazione; e anche quanto alle istanze istruttorie assertivamente rivolte a comprovare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto di circonvenzione d’incapace, la loro deduzione, formulata genericamente e con continui rimandi a punti articolati nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, non è affatto rispettosa del requisito di specifica indicazione imposto dall’art. 366 c.p.c..

5. – Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 643 c.p. e art. 1418 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per aver la Corte territoriale escluso che la circonvenzione di incapace potesse assumere rilevanza come causa di nullità del contratto.

5.1. – E’ bensì esatto, in punto di diritto, che il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d’incapace, punito dall’art. 643 c.p., deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, giacchè va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2008, n. 2860).

Nondimeno, la doglianza è inammissibile, perchè si rivolge contro una ratio aggiuntiva che è priva di effettiva rilevanza nell’economia della decisione della Corte d’appello, la quale ha, in primo luogo, con accertamento che resiste alle censure qui articolate, escluso che sia stata raggiunta la prova della circonvenzione d’incapace; sicchè si rivela del tutto ultroneo stabilire se un contratto stipulato per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione d’incapace sia nullo o annullabile.

6. – Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7.- Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del R.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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