Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3899 del 18/02/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 3899 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 18/02/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi. A
Roma3, /01/2PI
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CAN
IL

Aoti
A-S

e

tr

e

CT 1713/07

Sez. I Bis -eg

Avv. Roberto de Felice

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

L’AGENZIA DELLE ENTRATE

(C. F. 06363391001) in persona

del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex
lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
80224030587

fax

06.96514000,

(C.F.

PEC

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui
uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12
ricorrente
contro

il signor SIBILIA Daniela
resistente

in punto
annullamento della
partes

sentenza n. 269/7/05 emessa

inter

dalla Commissione Tributaria Regionale di

Palermo/ Siracusa

PREMESSO

Che con nota 34981/12 la Direzione Provinciale di
Siracusa ha comunicato che il contribuente ha
presentato domanda di definizione della controversia
ai sensi dell’art. 39 coma 12 del D.L. n. 98/2011
(che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)

nel ricorso n. 6962/07

provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza,
dichiari l’estinzione in parte qua del giudizio ai
sensi dell’art. 16 coma 8 della legge n. 289/2002

Roma,19 novembre 2012

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