Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3899 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. III, 17/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 17/02/2020), n.3899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 19306 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

S.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura allegata al ricorso, dall’avvocato Alessandro Pantaleoni

(C.F.: PNT LSN 59A02 L407B);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del funzionario, rappresentante per procura, C.T.

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dagli avvocati Fernando Rampini Boncori (C.F.: RMP FNN 74D15 D548M)

e Giuseppe Caputi (C.F.: CPT GPP 71D14 G942Z);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trento n. 489/2017,

pubblicata in data 12 maggio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto dei primi due

motivi del ricorso principale e per l’accoglimento del terzo;

l’avvocato Stefano Zoccarato, per delega dell’avvocato Alessandro

Pantaleoni, per il ricorrente;

l’avvocato Fernando Rampini Boncori, per la società

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., ottenuta l’autorizzazione al sequestro conservativo dei beni di S.M. fino a concorrenza dell’importo di Euro 500.000,00, ha proceduto all’attuazione della misura cautelare sui crediti vantati dal debitore nei confronti di ITAS VITA S.p.A., ente gestore di un fondo pensione. La società terza ha reso la dichiarazione di quantità, facendo presente che il capitale accumulato ammontava ad Euro 39.268,64, che lo S. aveva presentato richiesta di riscatto totale della propria posizione e che era ancora in corso l’iter liquidativo. Lo S. ha contestato la sequestrabilità delle somme accantonante nel fondo ed il giudice dell’esecuzione ha “rigettato” la richiesta di sequestro. Avverso tale provvedimento, la banca creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Trento.

Ricorre lo S., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale il rilievo, operabile anche di ufficio, della nullità della decisione impugnata, per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Secondo il tradizionale indirizzo di questa Corte “nell’espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo pignorato di non compiere atti che comportino l’estinzione del credito, con il pagamento, o che attengano al trasferimento del credito ad altri, quale l’accettazione della cessione, cosicchè il terzo diviene interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento, in quanto comportano la sua liberazione o meno da tale vincolo; pertanto, qualora il creditore pignorante proponga opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa dell’inefficacia dell’eseguito pignoramento, con conseguente liberazione del terzo pignorato da ogni vincolo sulle somme oggetto del suo debito verso il debitore esecutato, il terzo è litisconsorte necessario del relativo processo e la sua mancata chiamata in giudizio comporta la inopponibilità, nei suoi confronti, della sentenza che lo definisce” (espressamente in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9527 del 22/12/1987, Rv. 456603 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 01/10/1997, Rv. 508411 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10321 del 21/10/1997, Rv. 509066 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15703 del 08/11/2002, Rv. 558343 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv. 559748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6432 del 23/04/2003, Rv. 562404 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009, Rv. 606953 – 01).

In proposito si è altresì precisato, a contrario, che “il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo” (così: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13191 del 26/06/2015, Rv. 635974 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 14106 del 01/07/2005, Rv. 582580 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006, Rv. 589801 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11928 del 22/05/2006, Rv. 589980 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008, Rv. 601763 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11585 del 19/05/2009, Rv. 607948 – 01).

L’oggetto della presente opposizione è la validità ed efficacia del sequestro conservativo operato dalla Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., in relazione ai crediti vantati da S.M. nei confronti di ITAS VITA S.p.A. (società che gestisce un fondo pensione), sequestro dichiarato inefficace dal giudice dell’esecuzione (con conseguente liberazione del terzo pignorato dai suoi obblighi di custodia).

E’ quindi evidente che dall’esito del presente giudizio dipende la effettiva liberazione del terzo pignorato ovvero la persistenza del vincolo sui crediti oggetto del sequestro; sussiste, di conseguenza, un evidente interesse di quest’ultimo a partecipare al giudizio stesso.

A maggior ragione ciò emerge, considerando che:

– il terzo ITAS VITA S.p.A. aveva dichiarato, per quanto riguarda i crediti oggetto di sequestro (derivanti da fondo pensione), che vi era una richiesta di riscatto ma che a seguito del sequestro era stato “sospeso l’iter liquidativo”, senza chiarire se era già stata verificata positivamente la sussistenza dei requisiti per il riscatto stesso;

– il giudice dell’esecuzione aveva “rigettato” la richiesta di sequestro, ritenendo i crediti non pignorabili/sequestrabili;

– il Tribunale (non limitandosi a revocare detto provvedimento) ha invece dichiarato direttamente attuato il sequestro, senza alcun ulteriore approfondimento in ordine al carattere effettivamente positivo della indicata dichiarazione di quantità, con conseguente possibilità di conversione del sequestro in pignoramento e di assegnazione dei suddetti crediti, all’esito del presente giudizio, senza che la società terza debitrice abbia potuto prendervi parte e senza neanche che risulti che essa ne abbia avuto notizia, dopo il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva disposto la liberazione dei crediti pignorati, ciò che comporta, come è evidente, la sua esposizione al rischio concreto di un doppio pagamento.

2. Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., u.c., (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26041 del 29/11/2005, Rv. 585734 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15643 del 07/11/2002, Rv. 560416 – 01; il principio è evidentemente applicabile anche per le cause che si svolgono in unico grado di merito, come l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.).

3. La sentenza impugnata è in definitiva nulla per difetto di integrità del contraddittorio, il che ne impone la cassazione, con rimessione del giudizio al giudice di primo (e unico) grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e art. 383 c.p.c., comma 3, con assorbimento di ogni questione di merito (il che esime altresì dalla necessità di dar conto del contenuto dei singoli motivi di ricorso).

P.Q.M.

La Corte:

pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di primo grado, cassa e rinvia al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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