Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3899 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3899 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2454-2017 R.G. proposto da:

DE ANGELIS COSTRUZIONI EDILIZIE s.r.1., in liquidazione, in
persona del liquidatore, Giulio De Angelis, rappresentato e difeso, per
procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Maria Assunta Coluccia e
Carlamaria Melpignano, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via
Claudio Monteverdi, n. 16, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore;

– intimata avverso la sentenza n. 3982/29/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/06/2016;

Data pubblicazione: 16/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio

Luc:Torri.

RILEVATO
– che in controversia relativa a cartella di pagamento recante l’iscrizione
a ruolo di un debito fiscale relativo all’IVA dovuta dalla predetta società per

dichiarazione ex art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, scaturito dalla rilevata
omessa presentazione della dichiarazione relativa al precedente periodo di
imposta (anno 2007) e dal conseguente disconoscimento del credito
maturato nel predetto periodo, la Commissione tributaria regionale del
Lazio con la sentenza in epigrafe rigettava l’appello proposto dalla società
contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta
rigettato il ricorso dalla medesima proposto, all’uopo sostenendo che
l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la società
aveva maturato il credito di imposta ne vietava l’utilizzo a fini compensativi
nel successivo anno di imposta, fatta salva la facoltà per il contribuente di
chiederne il rimborso;
– che avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso
per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), regolarmente costituito il
contraddittorio, il Collegio con motivazione semplificata
OSSERVA
– che con il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 19, 27 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, 8 d.P.R. n. 322
del 1998, la ricorrente sostiene che la Commissione di appello era incorsa
nella violazione delle predette disposizioni negandole il diritto alla
compensazione del credito effettivamente maturato, in quanto non
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l’anno di imposta 2008 emerso a seguito di controllo formale della

contestato, e tempestivamente indicato nella dichiarazione relativa all’anno
di imposta successivo, ponendosi peraltro in contrasto con i principi
affermati dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 17757 del
2016;
– che il motivo è fondato e va accolto; invero, esso ripropone la

un credito IVA, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione IVA
nell’anno precedente (dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 322 del 1998),
quando il credito medesimo sia stato comunque indicato nella prima
dichiarazione utile successiva al suo sorgere, nonché nelle scritture contabili
e nelle successive liquidazioni mensili e trimestrali dell’IVA; questione in
relazione alla quale si annoverava un contrasto all’interno della quinta
sezione civile di questa Corte, sottoposto alle sezioni unite (con ordinanza
interlocutoria n. 10653 del 2014) che l’ha composto con la recente sentenza
n. 17757 del 2016 (citata dalla ricorrente), in cui è stato affermato il
principio secondo cui «la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore
aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale,
l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari
versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano
stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel
giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo
formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato
la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in
concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un
soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni
imponibili». In senso analogo si sono espresse le sezioni unite anche nella
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questione se sia preclusa al contribuente la facoltà di portare in detrazione

concomitante sentenza n. 17758 del 2016, in cui si è affermato (par. 6.7)
che «il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio
d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale
automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la
dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in

soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni
imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto è sorto»:
– che l’applicazione di detti principi alla fattispecie in esame, in cui sia
l’amministrazione finanziaria che i giudici tributari hanno escluso la
detraibilità del credito IVA per la rilevata omissione dichiarativa e, quindi,
per ragioni meramente formali, comporta l’accoglimento del motivo di
ricorso in esame, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla
competente CFR per l’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e
per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P. Q. M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del
Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma l’11/01/2018

riel7ionszio Giudizi**,

concreto – ovvero non controverso — che si tratti di acquisti fatti da un

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