Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3899 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. III, 08/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 08/02/2022), n.3899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35751/2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Milano, Corso Buenos Aires

52, presso lo studio dell’avv. Rosalia Bennato, che lo rappresenta e

difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato

domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 27/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/10/2021 dal Cons. Dott. Lina RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.R., proveniente dal Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificato il 21.11.2019, avverso il Decreto n. 8421 del 2019, emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 27.10.2019.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorrente espone di essere giunto in mano in Italia via mare dalla Libia nel 2017 dopo aver lasciato il Bangladesh nel 2016 e di aver presentato domanda di protezione internazionale a causa della situazione di persecuzione a cui avrebbe potuto essere sottoposto in patria per la sua appartenenza etnica al gruppo nomade (OMISSIS), che vive di spettacoli itineranti e di piccolo commercio ambulante per metà dell’anno sulle barche lungo il fiume e per l’altra metà in piccole capanne costruite di anno in anno sulla riva del fiume quando esso è in secca. Espone di non essere in possesso di certificato di nascita né di regolare iscrizione all’anagrafe come tutti quelli appartenenti alla sua etnia, di aver dovuto subire discriminazioni di stampo razziale e di non aver potuto frequentare regolarmente la scuola in quanto privo di certificazione anagrafica. Espone di aver seguito con profitto un corso di approfondimento della lingua italiana e di lavorare regolarmente con contratto a tempo determinato più volte rinnovato presso un ristorante di (OMISSIS); fa altresì presente di aver incontrato molte difficoltà nel corso dell’audizione perché l’interprete non traduceva fedelmente a causa della incomprensione linguistica quanto da lui dichiarato. Riferisce altresì che il tribunale non avrebbe creduto alla sua appartenenza alla etnia (OMISSIS), probabilmente a causa dei problemi nella comprensione e verbalizzazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione, e che avrebbe sottovalutato tutta la sua vicenda umana ed anche l’intera situazione socio-politica e culturale esistente in Bangladesh.

5. Le domande volte alla concessione delle varie forme di protezione

internazionale venivano rigettate dal tribunale di Milano.

Diritto

RITENUTO

che:

6. La causa, discussa in data 29 ottobre 2021, è stata dapprima rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale su questione ritenuta rilevante, quindi, a seguito di riconvocazione, il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per le ragioni che seguono.

7. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall’illustrare i motivi di censura).

8. – Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

9. – La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13 – sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021, denunciandone il contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 28 e art. 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché all’art. 18, art. 19, p. 2 e art. 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, nella parte in cui prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso – è stata decisa dalla Corte costituzionale nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso della non fondatezza (cfr. comunicato stampa emesso in pari data dalla stessa Corte costituzionale e pubblicato sul sito web della medesima Corte).

10. – Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

11. – Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero.

Il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio – enunciato dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite – per cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre 2021 a seguito di riconvocazione, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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