Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3898 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, (ud. 21/09/2009, dep. 18/02/2010), n.3898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. TALEVI Alfredo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21674/2005 proposto da:

EREDI MILAN LUIGI DI MILAN ROBERTO & C SAS, in persona del

legale

rappresentante socio unico elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO Nicola, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAZZARINI ITALO per

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.B.B.;

– intimati –

sul ricorso 25261/2005 proposto da:

L.B., Ved. B. elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SONINO RUGGERO

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ER MILAN LUIGI DI MILAN ROBERTO & C SAS ;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1581/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Terza Civile, emessa il 03/05/2004; depositata il 23/09/2004;

R.G.N. 1362/1998;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/09/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GOFFREDO GOBBI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e

rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14 novembre 1991 la società s.a.s. eredi MILAN Luigi, in persona del legale rappresentante e socio unico M. R., conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia la signora B.B.L. per sentirla condannare al risarcimento dei danni nella misura di 60 milioni ovvero altra ritenuta equa, per non avere potuto esercitare il diritto di prelazione, in violazione dell’art. 40 della legge di equo canone, avendo il locatore, dopo avere ottenuto il rilascio dell’immobile per la finita locazione, nuovamente locato l’immobile ad altro conduttore.

La B. si costituiva contestando il fondamento della domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società conduttrice per la mancata restituzione dell’immobile alla scadenza contrattuale.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 29 giugno 1998 rigettava entrambe le domande per difetto di legittimazione della s.a.s. posto che il rapporto di locazione riguardava il solo defunto M.L. e questi era morto successivamente allo sfratto convalidato; pertanto anche la riconvenzionale doveva ritenersi proposta contro soggetto non legittimato.

La decisione era appellata con appello principale dalla società, che ne chiedeva la riforma e dalla B. in punto di legittimazione a proporre domanda riconvenzionale.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 23 settembre 2004 così decideva: accoglie nei limiti di cui in motivazione l’appello della società Eredi Milan ed in parziale riforma della sentenza, nel resto confermata, compensa tra le parti le spese di primo e secondo grado e pone definitivamente a carico della B. le spese di CTU liquidate in prime cure.

Contro la decisione hanno proposto ricorso principale la società, affidato a due motivi; controricorso e ricorso incidentale la B. affidato a due motivi.

Le parti hanno depositato memorie, i ricorsi sono stati riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni.

A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE della S.A.S. EREDI MILAN. Nel PRIMO MOTIVO la società ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per essere stato un giudice sostituito nel corso dì causa senza che ne ricorressero i motivi o comunque che gli stessi fossero specificati, con violazione dell’art. 174. c.p.c..

Nel SECONDO MOTIVO si deduce invece l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 40 e 69, in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3.

La tesi è che la Corte di appello doveva applicare alla fattispecie la disciplina dell’art. 69, comma 5, che richiama anche l’art. 40, comma 4, e che avendo il locatore violato le prescrizioni del quinto comma (in relazione allo obbligo di tempestiva comunicazione della nuova locazione con relative condizioni) a buon diritto il conduttore pretermesso agiva per il risarcimento del danno come equivalente economico della lesione del diritto di prelazione per ingiusto impedimento.

IN SENSO CONTRARIO si osserva:

quanto alla eccezione di nullità, che la stessa è manifestamente infondata; ed in vero il provvedimento di sostituzione del 6 settembre 2002 reca la giustificazione (il trasferimento ad altra sede), sicchè nessuna violazione del principio di immutabilità del giudice istruttore risulta verificata (cfr. Cass. 2007 n. 26237;

Cass. 2006 n. 24270), non sussistendo alcun vizio rilevante in ordine allo esercizio dei diritti della difesa.

Quanto all’error in iudicando denunciato nel secondo motivo, se ne rileva la infondatezza,sul rilievo assorbente che il contratto di locazione era già cessato sin dal 30 settembre 1985 (scadenza per la quale era stato convalidato lo sfratto per finita locazione) e dunque neppure lo stesso M.L., occupante sine titulo, avrebbe potuto esercitare il preteso diritto di prelazione (Cfr. Cass. 1997 n. 10174 e 2004 n. 10817). Sul punto appare fondata la controdeduzione esposta nel ricorso incidentale (primo motivo), là dove si rammenta che la società ricorrente non ha dato la prova di essere la erede del defunto M.L., ancorchè la sua ragione sociale indichi una intestazione che reca il lemma “eredi” con il nome del de cuius, atteso che l’autonomia patrimoniale della società di persone (connotata dalla contestuale presenza di soci illimitatamente responsabili e di soci meramente capitalisti) esclude in radice la configurabilità del rapporto locatizio tra il defunto e la società stessa.

Era dunque onere della società ricorrente dimostrare la qualità di erede sulla base di idonea documentazione che non è stata neppure riprodotta, onde il motivo risulta anche privo di autosufficienza.

B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA B..

Nel PRIMO MOTIVO si deduce l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 37, e dell’art. 81 c.p.c. sul rilievo del difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.

Il motivo resta assorbito in virtù delle considerazioni svolte nell’esame del secondo motivo del ricorso principale.

NEL SECONDO MOTIVO si deduce l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e art. 1218 c.p.c., ed il vizio della motivazione sul punto.

Tale motivo è invece infondato posto che la Corte di appello (ff. 9 della motivazione) accerta che M.R., ebbe a ricevere dalla locatrice la somma di L. 10.500.000, come determinata dal Pretore, in coincidenza con il rilascio dello immobile, avvenuto il (OMISSIS), come da relativo verbale di consegna, a titolo di indennizzo.

Pur essendo evidente che l’esecuzione si è protratta nel tempo a fronte del rifiuto del c.d. erede detentore che aveva l’obbligo della riconsegna dell’immobile, resta altrettanto evidente che la censura in ordine alla domanda risarcitoria doveva essere specificata e provata e per la legittimazione di tale erede e per il quantum e che tale deduzione doveva desumersi chiaramente dal tenore del motivo, che risulta invece privo di autosufficienza. (Cfr. Cass. 7 giugno 1995 n. 6368). Non senza rilevare che la lite sì è svolta tra la società e la B. e che la stessa non ha chiamato in lite l’erede contro cui propone ancor oggi una domanda inammissibile di risarcimento.

IN CONCLUSIONE anche il ricorso incidentale risulta infondato dal punto di vista della richiesta riconvenzionale per danni, fatta si sensi dell’art. 1591 c.c., pur essendo tale responsabilità di natura contrattuale (cfr. Cass. 13 novembre 1979 n. 5903, Cass. 3 giugno 1996 n. 5096) da porsi nei confronti di un soggetto legittimato a riceverla quale parte in lite, mentre tale citazione non risulta effettuata.

IN RELAZIONE alla reciproca soccombenza vengono in considerazione giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA