Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3898 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. III, 17/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18707/2018 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO, 18, presso lo studio dell’avvocato DANILO LUSSO (ST.

PETRILLO), rappresentato e difeso dagli avvocati GIAN FRANCO RICCI

ALBERGOTTI, ALESSANDRO LIBERATORI;

– ricorrente –

contro

Z.P., B.O., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPINA PIGLIONICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.F. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 17/1/2018 che, rigettando il suo appello principale ed accogliendo un motivo dell’appello incidentale di Z.P. e di B.O. avverso la sentenza di prime cure, lo ha condannato a pagare in favore degli appellati appellanti incidentali la somma di Euro 6.296,86 a titolo di risarcimento del danno per aver tenuto un comportamento connotato da colpa grave a fronte di una proposta di lavoro ricevuta via internet da una società sconosciuta e da persone che non avevano fornito alcuna garanzia circa la propria identità, a seguito della quale proposta aveva messo a disposizione il proprio conto corrente bancario per ricevere pagamenti relativi a pretese vendite di orologi. Per questa ragione Z.P. ed B.O. avevano riscontrato l’avvenuta esecuzione in favore del L. di tre bonifici da loro mai disposti o autorizzati, dei quali chiedevano di essere rimborsati.

La sentenza impugnata, per quel che ancora qui di interesse, ha rigettato l’eccezione sollevata dall’appellante relativa al difetto di legittimazione attiva degli attori in favore della legittimazione della sola banca, soggetto delegato ad effettuare i bonifici e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha ritenuto esistente la colpa del L. e dunque integrato il requisito soggettivo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con la conseguente condanna del medesimo al risarcimento del danno, in favore degli appellati-appellanti incidentali, nella misura di Euro 6.296,86.

Avverso la sentenza, che ha condannato il L. anche alle spese del doppio grado del giudizio, il medesimo propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Resistono Z.P. ed B.O. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni logiche è opportuno iniziare l’esame dall’illustrazione del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso con i quali il ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver giudicato su una domanda (ex art. 2043 c.c.) senza accertare l’esistenza di tutti i presupposti della responsabilità aquiliana e per aver pronunciato in relazione ad una causa petendi diversa da quella proposta (ex art. 2033 c.c.), incorrendo a suo dire nella violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c..

1.1 I motivi sono fondati per quanto di ragione.

Innanzitutto la sentenza impugnata ha omesso di svolgere un autonomo accertamento sull’esistenza del nesso causale tra il comportamento del L. ed il danno arrecato a Z. e a B., sostanzialmente ritenendo di poter configurare un’ipotesi di responsabilità aquiliana in ragione del mero accertamento della colpa. Se il giudice d’appello avesse svolto un autonomo accertamento sul nesso causale avrebbe acclarato che il danno era conseguente non tanto alla responsabilità del L. quanto al comportamento della banca che aveva autorizzato i bonifici senza avere alcuna autorizzazione in tal senso dai clienti. E’ corretto ritenere che nel momento in cui i bonifici erano entrati nel conto corrente del L. il danno si era già verificato sicchè non poteva attribuirsi al L. – il cui comportamento era consistito nella mera ricezione sul proprio conto corrente di somme di cui non conosceva la provenienza ma in forza di un contratto lecito – alcuna efficacia causale nella produzione del danno.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., assumendo che la sentenza sarebbe incorsa in extrapetizione qualificando la fattispecie in termini di illecito aquiliano al di fuori di qualsiasi domanda in tale senso proposta dagli attori. Sia nell’atto introduttivo del giudizio sia nella memoria ex art. 183 c.p.c., sia nelle conclusioni gli attori avevano fatto solo ed esclusivo riferimento all’azione di ripetizione dell’indebito ed in subordine all’azione di arricchimento senza causa ma mai ad un’ipotesi di responsabilità aquiliana. Solo in sede di appello incidentale i coniugi Z. avevano chiesto la condanna del L. al risarcimento del danno e, solo invia subordinata, avevano proposto un’azione ai sensi dell’art. 2033 c.c..

Ne consegue, come correttamente richiesto dal ricorrente, che la sentenza impugnata va cassata per aver pronunciato su una domanda mai proposta dagli attori. Conseguentemente va altresì accolto il sesto motivo con il quale si è fatta valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 345 c.p.c., ed al divieto di proposizione di domande nuove. E’ evidente che la Corte d’Appello, pronunciandosi sull’art. 2043 c.c., ha legittimato ed accolto una domanda nuova, incorrendo nella violazione dell’art. 345 c.p.c., che vieta la proposizione di domande nuove in appello.

Posto pertanto l’accoglimento per quanto di ragione del quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, si procede all’esame dei residui mezzi di impugnazione.

2. Con il primo motivo di ricorso – violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto colposo, ai fini dell’art. 2043 c.c., il comportamento consistente nel dar corso ad un contratto on line in forza del quale il L. doveva inviare a terzi somme che sarebbero state bonificate sul suo conto trattenendo una percentuale dell’8%. Ad avviso del ricorrente erroneamente sarebbe stata ritenuta la colpa in un comportamento relativo ad un contratto on line, connotato per definizione dalla reciproca assenza degli stipulanti e comunque non illecito.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè l’accertamento della colpa rientra nelle valutazioni del giudice del merito e non è censurabile in questa sede.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione dell’art. 2033 c.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza per non aver qualificato la fattispecie nei termini della restituzione dell’indebito.

3. Con il terzo motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 2033 c.c., sotto il profilo del difetto di legittimazione. Assume che, erroneamente, il Giudice abbia omesso di considerare il difetto di legittimazione attiva degli attori a fronte della legittimazione della sola banca.

2-3 Il secondo ed il terzo motivo riguardano il capo di sentenza che non ha qualificato la fattispecie nei termini della restituzione di indebito. Anche questi motivi impingono nel merito della qualificazione giuridica della fattispecie che afferisce all’attività di accertamento e qualificazione del giudice del merito.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto con riguardo al quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, inammissibili o rigettati gli altri, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Firenze di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, inammissibili o rigettati gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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