Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3898 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3898 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2321-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

PIZZERIA RISTORANTE VAI MO’ Sri (già Pizzeria-Ristorante Vai
Mo’ di Marziali Daniela & C. s.n.c.), in persona del legale rappresentante

RUOPPO Francesco, quest’ultimo anche in proprio, e MARZIALI
Daniela, rappresentati e difesi, per procura in calce al controricorso,
dall’Avv. Filippo Polisena ed elettivamente domiciliati presso lo studio
legale del medesimo in Porto Sant’Elpidio, corso Umberto I, n. 418;

– controricorrenti –

fu

Data pubblicazione: 16/02/2018

avverso la sentenza n. 421/02/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE delle MARCHE, depositata il 17/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’i 1/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVAT O
che l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche delle

movimentazioni bancarie, emetteva separati avvisi di accertamento in
relazione agli anni di imposta 2006 e 2007 nei confronti della “PizzeriaRistorante Vai Mo’ Srl” (già Pizzeria-Ristorante Vai Mo’ di Marziali Daniela
& C. s.n.c.), ai fini IVA ed IRAP, per recupero a tassazione di maggiori
ricavi non dichiarati, imputati per trasparenza ai soci Daniela Marziali e
Francesco Ruoppo, ai fini IRPEF, in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione nella predetta società
– che con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria
regionale delle Marche, riuniti i separati giudizi promossi dalla società e dai
soci, accoglieva gli appelli dai medesimi proposti, rigettando quello
incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate e, in riforma delle impugnate
sentenze di primo grado, annullava gli avvisi di accertamento ritenendo che
i contribuenti avessero fornite adeguate prove per giustificare le
movimentazioni bancarie contestate;
– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso
per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicano gli intimati con
controricorso;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380
bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito

del quale i controricorrenti depositano tardive memorie (in data
8/01/2018);
– che il Collegio ha deliberato la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata;
2

CONSIDERATO
— che con il motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata
perché corredata da motivazione apparente, in violazione e falsa
applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36,

—che il motivo è fondato e va accolto;
— che costituisce ius re ceptum

il principio secondo cui il vizio di

motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il
giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente
imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e
dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di
processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e
diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico
seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove
ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è
pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di
verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata e t probata; l’obbligo
del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale
«elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è
affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e
precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la
Corte precisò che «l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto
costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni
di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi
come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.
U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la
giurisprudenza ivi richiamata);
3

comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992.

— che in tale grave vizio incorre la sentenza in esame il cui contenuto
motivazionale è limitato alle seguenti testuali espressioni: «esaminati ed
attentamente ponderati gli atti di causa, ritiene il Collegio che
contrariamente a quanto asserito dall’Amministrazione, i contribuenti
abbiano fornito adeguata ed idonea documentazione a giustificazione delle

soltanto la innegabile difficoltà materiale di reperire tale mole di documenti
a distanza di tempo dai fatti che li rappresentano ma, soprattutto, che sono
stati indicati i beneficiari di tali prelevamenti. Condizione questa che,
soddisfacendo ed integrando l’onere della prova attribuito al contribuente
dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, conseguentemente rimette
all’Amministrazione l’obbligo di dimostrare analiticamente (e non per mere
presunzioni semplici) che i versamenti si sono tradotti in acquisti ed
investimenti rientranti nell’esercizio dell’attività aziendale. Nulla di tutto
questo risultando prodotto dall’Amministrazione (la quale si è limitata a
valutare insoddisfacenti le prove avverse) deve quindi il Collegio ritenere —
sulla base degli atti — che le movimentazioni bancarie oggetto di verifica e
non correlate alle scritture contabili della Società, si possono
verosimilmente riferire ad operazioni estranee all’attività di impresa e, come
tali, soggette ad imposizione fiscale»;
— che, invero, dalla motivazione della sentenza impugnata, come sopra
trascritta, non è dato individuare sulla base di quali prove i giudici di appello
hanno fondato il proprio convincimento, mancando il benché minimo
riferimento al tipo e al contenuto della documentazione prodotta dalla
società contribuente idonea, nonostante la rilevata difficoltà materiale di
reperirla da parte della società contribuente, a giustificare le
movimentazioni bancarie e mancando, altresì, ogni indicazione delle
emergenze processuali in cui risultavano indicati i beneficiari dei
prelevamenti bancari;
4

movimentazioni bancarie, anche riguardo ai prelevamenti, considerato non

— che da quanto detto consegue raccoglimento della censura proposta
dalla ricorrente con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
competente CFR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese
del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale delle
Marche, in diversa composizione.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA