Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3897 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3897 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA


sul ricorso 8353-2009 proposto da:
PELLEGRINI

GIULIO

(c.f.

PLLGLI15H11F384K),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 2, presso l’avvocato DI GIROLAMO

Data pubblicazione: 19/02/2014

ALFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MILANI MARCO, giusta procura in calce
2014

al ricorso;
– ricorrente –

32

contro

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (c.f. 00363790478), in

1

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso il dott. GIAN MARCO GREZ, rappresentato e
difeso dall’avvocato ARIZZI FRANCO, giusta procura a
margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

1299/2008 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato DI GIROLAMO che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CARBONE
B.S., con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– controricorrente

2

Ritenuto in fatto e in diritto
– che, con sentenza del 24 settembre 2008, la Corte di
appello di Firenze, pronunciando sull’opposizione alla
stima proposta da Giulio Pellegrini, determinava in

25.719,55 l’indennità dovuta dal Comune di Monsummano
Terme per l’espropriazione di un’area edificabile di mq.
1.410 sita zona P.I.P.; che, in particolare, secondo la
Corte di appello l’indennità doveva essere determinata, ai
sensi dell’art. 16 del d. lgs. n. 504/1992 e dell’art. 37,
comma settimo, del d.p.r. n. 327/2001, avendo riguardo non
al valore venale, ma al minore valore dichiarato ai fini
ICI per l’anno 2005 e per quelli precedenti;
– che avverso detta sentenza proponeva ricorso per
catazione Giulio Pellegrini r deducendo: 1) la violzione
dell’art. 37, settimo comma, del d.p.r. n. 327/2001 atteso
che il limite posto da detta disposizione, analogamente a
quello posto dal precedente art. 16 del d. lgs. n.
504/1992, comportava soltanto che l’erogazione
dell’indennità di espropriazione, da commisurare al valore
venale del bene, era condizionata al pagamento da parte
del contribuente della giusta imposta ICI maggiorata di
interessi e sanzioni; 2) il vizio di motivazione quanto
alla individuazione dei principi desumibili dalla
giurisprudenza di legittimità;

3

- che il Comune di Monsummano Terme resisteva con
controricorso;
– che entrambe le parti hanno presentato memoria;
– che il primo motivo è fondato, con assorbimento del

sentenza n.

338/2011,

secondo, in quanto la Corte costituzionale, con la
ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 504/1992 e
dell’art. 37, comma settimo, del d.p.r. n. 327/2001;
– che, pertanto, l’indennità di espropriazione deve
essere determinata avendo riguardo al valore venale del
terreno espropriato;
– che, contrariamente a quanto assume il ricorrente,
non è possibile una decisione di merito poiché è mancato
un accertamento sul valore venale del terreno, considerato
che al riguardo la Corte di appello si è limitata a
riportare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio,
senza prendere posizione sui contrasti tra le parti,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara
assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di
Firenze in diversa composizione.

4

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9

gennaio 2014.

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