Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3897 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA, in persona del Direttore

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.P.F. in proprio e quale rappresentante legale

della Soc. MARINI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, gia’ entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LEONARDO PISANO 16, presso lo studio dell’avvocato MARTINO CLAUDIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANGIORGI

PIERGIORGIO, giusta delega in calce al controricorso e da ultimo

domiciliati d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13 7/2 005 del TRIBUNALE di RAVENNA,

depositata il 31/08/2005 R.G.N. 1955/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;

Udito l’Avvocato MARTINO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del Tribunale di Ravenna M.P. F., in proprio e quale rappresentante della s.p.a. Marini, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 5867 del 4 maggio 2004, emessa dalla Direzione Provinciale del lavoro di Ravenna e contenente la condanna al pagamento della somma di Euro 1.385,80 in relazione alle violazioni accertate con verbale di contestazione redatto in data 1 giugno 1999 e ritualmente notificato all’opponente.

A sostegno dell’opposizione proposta la parte ricorrente eccepiva in via preliminare che l’invalidita’ dell’atto opposto per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e nel merito deduceva l’infondatezza della richiesta di pagamento contenuta nell’atto opposto.

Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale del lavoro di Ravenna, che resisteva insistendo per il rigetto del ricorso perche’ infondato in fatto ed in diritto.

Il Tribunale di Ravenna con sentenza del 31 maggio 2005 in accoglimento del proposto ricorso annullava l’ordinanza ingiunzione e compensava le spese. Nel pervenire a tale conclusione il suddetto Tribunale osservava – per quanto interessa in questa sede di legittimita’ – che la L. n. 689 del 1981, pur introducendo una disciplina generale in materia di sanzioni amministrative, tuttavia non prevede nulla in ordine al termine entro il quale il procedimento amministrativo finalizzato alla irrogazione della sanzione deve concludersi. Dovevano pertanto trovare applicazione in materia i principi generali fissati dalla L. n. 241 del 1990, che all’art. 2 ha individuato un termine finale di trenta giorni entro il quale ogni procedimento amministrativo deve essere portato a termine. Nel caso di specie tale termine non era stato rispettato perche’ la parte opponente aveva presentato scritti difensivi pervenuti all’autorita’ amministrativa in data 26 giugno 1999 e quest’ultima aveva emesso solo in data 4 maggio 2004 ordinanza ingiunzione opposta.

Avverso tale sentenza la Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3 e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, e art. 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare la ricorrente deduce che la natura speciale della L. n. 689 del 1981 rispetto alla L. n. 241 del 1990 ed il suo carattere organico consentono di sottrarre la disciplina sulle sanzioni amministrative alla normativa successiva del 1990.

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, merita accoglimento. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, risolvendo un contrasto sorto sull’ambito applicativo della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3 hanno statuito che tale la disposizione – tanto nella sua originaria formulazione, applicabile “ratione temporis”, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine e’ di novanta giorni – nonostante la generalita’ del testo legislativo in cui e’ inserita, e’ incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine cosi’ breve (cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 27 aprile 2006 n. 9591). A fondamento di tale statuizione i giudici di legittimita’ hanno osservato che l’innesto del disposto della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 cit. nell’ambito della disciplina dettata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e’ impedito dalla incompatibilita’ con quest’ultima normativa, che delinea un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell’interesse dell’incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell’amministrazione. Ne’ l’ostacolo puo’ essere superato applicando il termine di trenta giorni in questione alle singole fasi in cui il procedimento e’ articolato, o comunque a quella conclusiva perche’ in tal modo verrebbe operata un’arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall’esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensi’ “dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e’ ad iniziativa di parte” (cfr. in motivazione : Cass., Sez. Un., 27 aprile 2006 n. 9591 cit.).

I compiti di nomofilachia, devoluti a questa Corte di Cassazione, portano a condividere la riportata statuizione – ribadita piu’ volte con altri pronunziati (cfr. tra le tante Cass. 10 agosto 2007 n. 17625; Cass. 30 luglio 2007 n. 16859; Css. 24 aprile 2007 n. 9860;

Cass. 28 giugno 2006 n. 14890) – non essendo state prospettate in questa sede ragioni capaci di metterne in dubbio la validita’.

Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell’art. 384 c.p.c., comma 2, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa al Tribunale di Ravenna in persona di altro giudice del lavoro che, in applicazione del principio sopra enunciato, procedera’ all’esame della controversia. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ravenna in persona di un diverso giudice anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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