Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3897 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Giovanni Raffaglio e Lucio

De Angelis, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in

Roma, via Val Gardena, n. 3;

– ricorrente in via principale –

contro

COMUNE DI LONATO DEL GARDA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv. Mauro Luzzari, Pierluigi Tirale e Piero

Guido Alpa, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in

Roma, piazza Cairoli, n. 6;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

e contro

TELEGARDA IMPIANTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv. Enrico Bertelli e Giovanna

Fiore, con domicilio eletto nello studio di quest’ultima in Roma,

via degli Scipioni, n. 94/8;

– controricorrente –

e contro

RADIO STUDIO PIU’ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv. Aldo Paloschi, Giovanni

Ferrari e Antonio Boccuccia, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultimo in Roma, largo Brindisi, n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 53/12

depositata il 19 gennaio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

gennaio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Attilio Terzino, per delega dell’Avv. Lucio De

Angelis, Antonio Boccuccia e Loreta Uttaro, per delega dell’Avv.

Piero Guido Alpa;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con distinti atti di citazione notificati rispettivamente il 22 marzo 2000, il 30 maggio 2000 ed il 31 maggio 2000, F.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia il Comune di Lonato del Garda, Radio Telegarda s.r.l., Telegarda Impianti s.r.l. e Radio Studio Più s.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertata e dichiarata l’esistenza di una servitù a carico della proprietà F. (mapp. (OMISSIS)) ed a favore della proprietà del Comune di Lonato (mapp. (OMISSIS)) per il solo transito di persone addette alla manutenzione del serbatoio, dichiararsi illegittimo ogni altro tipo di accesso esercitato dal Comune, dalla società Radio Studio Più e dalla Telegarda Impianti; accertata l’immissione di onde elettromagnetiche (o di altro genere) nel terreno di proprietà dell’attore provenienti dai manufatti di proprietà delle Telegarda Impianti e Radio Studio Più, inibirsi tali immissioni.

L’attore deduceva: di essere proprietario di un appezzamento di terreno in località (OMISSIS), sul quale insiste un edificio, che circonda altro piccolo appezzamento di proprietà del Comune di (OMISSIS) che vi aveva realizzato un serbatoio per l’acqua potabile, al quale era possibile accedere solo attraversando la proprietà dell’attore; che il (OMISSIS) il Comune aveva concesso alla Radio Studio Più di installarvi un ripetitore e da allora personale di questa società aveva iniziato ad attraversare la proprietà F. per eseguire interventi sul ripetitore, senza alcun diritto; che il trasmettitore diffondeva nella proprietà F. onde elettromagnetiche rivelatesi dannose per le persone; che ciò costituiva aggravamento dell’esercizio di un diritto di servitù di accesso al mappale (OMISSIS) e illegittima immissione di onde elettromagnetiche nella proprietà dell’attore che intendeva ora ottenere l’eliminazione di tali violazioni.

Nelle tre cause riunite si costituivano il Comune di Lonato del Garda, la s.r.l. Telegarda Impianti e la s.r.l. Radio Studio Più, resistendo.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 9 settembre 2004, dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti della convenuta Radio Telegarda (avendone il procuratore dell’attore chiesto l’estromissione dal processo, in quanto risultata estranea ai fatti di causa), rigettava le domande dell’attore.

Il Tribunale:

– rilevava che l’attore, a fondamento delle proprie pretese, aveva prodotto estratto di mappa ed atti di concessione alle convenute dell’autorizzazione all’installazione dei tralicci, chiedendo c.t.u. descrittiva dei luoghi e accertativa delle immissioni;

– osservava che l’attore non aveva allegato, provato o chiesto di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese;

– affermava che – quanto all’accertamento dell’esistenza della servitù di passaggio a favore del fondo intercluso del Comune per i soli pedoni incaricati della manutenzione del serbatoio dell’acqua potabile e dell’illegittimità del passaggio esercitato – era onere del F. dimostrare le modalità di esercizio del passaggio nel corso degli anni e quali innovazioni, tali da aggravare la condizione del fondo servente, fossero nel frattempo intervenute;

– precisava che tale onere non era stato assolto, e che anzi Telegarda Impianti aveva prodotto in giudizio due fatture, risalenti agli anni (OMISSIS), relative alla fornitura di materiale radio trasmittente, asseritamente collocato nei luoghi di causa, che possono essere considerate un principio di prova della presenza dei trasmettitori e, conseguentemente, dei passaggi necessari per la loro manutenzione già in quegli anni;

– sottolineava infine – quanto alla domanda di accertamento delle immissioni elettromagnetiche – che la c.t.u. richiesta dall’attore non poteva essere ammessa, stante l’evidente natura esplorativa, in assenza di qualsivoglia allegazione anche, ad esempio, circa l’uso della proprietà da parte del F., il quale aveva dedotto unicamente l’esistenza di un edificio, senza specificare nè quando era stato realizzato, nè l’attività in esso svolta; e ricordava che, in materia di immissioni, il giudice deve essere posto in grado di valutare, caso per caso, nel quadro delle direttive di legge, in relazione alle singole situazioni e all’entità degli interessi in conflitto, il limite di tollerabilità delle immissioni stesse, valutazione in questo caso impossibile, perchè nulla era stato allegato dall’interessato.

2. – La Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 19 gennaio 2012, ha respinto l’appello del F., condannandolo a rifondere alle parti appellate Telegarda Impianti e Radio Studio Più le spese di lite del grado.

La Corte territoriale ha rilevato che – poichè il F. ammette l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio attraverso il proprio fondo per accedere a quello, intercluso, di proprietà del Comune di Lonato, e nel contempo deduce che la servitù era originariamente limitata al solo transito di persone addette alla manutenzione del serbatoio – era onere dell’attore di provare l’esistenza di tale limite, onere che egli non ha in alcun modo assolto.

Secondo la Corte di Brescia, in mancanza di titolo che determini estensione ed esercizio della servitù, deve presumersi che la stessa sia stata costituita per il conveniente uso del fondo dominante, ai sensi dell’art. 1051 c.c. e che la stessa comprenda “tutto ciò che è necessario per usarne”. E – prosegue la Corte territoriale – non vi è dubbio che la concessione da parte del Comune dell’installazione di ripetitori radiotelevisivi sia conforme all’utilizzazione “conveniente” del fondo in relazione alla natura dello stesso (posto in località collinare, circondata da campi e boschi, senza altri edifici ad eccezione di quello del F., adibito ad “uffici”) nonchè all’interesse pubblico, determinato per legge, inerente all’attività di radiodiffusione. Di qui la conclusione che, in assenza di prova di limitazioni specifiche alla servitù di passaggio nonchè di aggravio del fondo servente, l’utilizzo della stessa da parte di personale addetto alla manutenzione delle installazioni radiotelevisive concesse dal Comune di (OMISSIS) sul proprio fondo, è legittimo, non costituendo, tra l’altro, aggravamento della servitù, “aggravamento comunque da escludere in forza della ragionevole presunzione, in mancanza di prova contraria, che si tratti di passaggi di (non) rilevante frequenza ed intensità, considerata la modesta attività di manutenzione richiesta dalle antenne installate”.

In ordine alla domanda di inibitoria delle immissioni, la Corte d’appello ha rilevato che, in esito all’accertamento peritale disposto in sede di appello, il c.t.u. ha accertato che il campo elettrico misurato nei nove punti riportati nella planimetria, anche in corrispondenza dell’edificio di proprietà F., distante 260 metri dall’impianto, risulta inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente sia durante le misurazioni effettuate “a sorpresa”, sia durante quelle effettuate in contraddittorio, spiegando altresì come la possibile variabilità del campo elettromagnetico misurabile nell’area in esame, dovuta a diversi fattori sia manutentivi sia di esercizio, non possa, nell’attuale configurazione impiantistica, determinare il superamento dei limiti di legge.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 febbraio 2013, sulla base di sei motivi.

Il Comune di Lonato ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un mezzo.

Hanno altresì depositato atti di controricorso Telegarda Impianti e Radio Studio Più.

Il ricorrente F. e la controricorrente Telegarda hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1079 c.c. e art. 2697 c.c., comma 1) il ricorrente in via principale si duole che la sentenza impugnata, capovolgendo l’onere probatorio, che grava sul preteso titolare del diritto alla servitù di passaggio, abbia richiesto all’attore in negatoria servitutis la prova del contenuto della servitù medesima. Secondo il F., l’onere probatorio, riguardante l’effettiva sussistenza della servitù ed il suo contenuto, grava soltanto sul titolare del fondo dominante, anche nella negatoria servitutis.

1.1. – Il motivo è infondato.

E’ bensì esatto che in tema di azione negatoria servitutis incombe sul convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore (da ultimo, Cass., Sez. 2, 15 ottobre 2014, n. 21851).

Ma nella specie l’attore non ha agito in giudizio per negare puramente e semplicemente una servitù di passo, ma ha agito premettendo di riconoscere l’esistenza di una servitù di passo a carico del suo fondo e lamentando un preteso aggravamento di detta servitù. Ciò emerge per tabulas dalle conclusioni dell’appellante riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, in cui si chiede che – “accertata e dichiarata l’esistenza di una servitù di transito a carico della proprietà F. ed a favore del Comune di Lonato per il solo transito di persone addette alla manutenzione del serbatoio” venga dichiarato “illegittimo ogni altro tipo di transito esercitato” dal Comune, da Radio Studio Più e da Telegarda Impianti.

L’azione proposta è dunque di accertamento che l’utilizzo del fondo dominante da parte dei convenuti avrebbe determinato un aggravamento della servitù di transito pacificamente esistente a carico del fondo di proprietà F..

Incombeva pertanto all’attore dimostrare l’avvenuta alterazione in suo danno dell’esercizio della servitù (Cass., Sez. 2, 30 giugno 2005, n. 14015).

Correttamente, pertanto, la Corte di Brescia ha ritenuto che fosse onere dell’attore dimostrare che la servitù fosse originariamente limitata e che l’utilizzo più intenso della stessa da parte del personale addetto alla manutenzione delle installazioni televisive concesse dal Comune di Lonato sul proprio fondo avesse reso più gravosa la condizione del fondo servente.

2. – Il secondo mezzo del medesimo ricorso lamenta mancanza assoluta (o, comunque, manifesta insufficienza) di motivazione, in ordine ad un’asserita (più ampia) servitù di passaggio, precedente alle installazioni industriali radiotelevisive de quibus, nonchè omesso esame di risultanze ex se decisive. Il ricorrente deduce che era pacifica la preesistenza del solo serbatoio idrico rispetto alle sopravvenute installazioni industriali oggetto del presente giudizio, come era evidente l’eventuale e del tutto saltuario passaggio, in precedenza consentito dal F., nel caso di sopravvenute esigenze di manutenzione del serbatoio idrico, peraltro in mancanza sia di un titolo negoziale costitutivo di un’effettiva servitù di passaggio, sia di segni esteriori di passaggio. La Corte d’appello non avrebbe considerato la sopravvenuta concessione, da parte del Comune, della facoltà di installare cospicui impianti tecnologici per emissioni radiotelevisive sul terreno intercluso, in passato occupato unicamente dal vetusto serbatoio idrico.

2.1. – Il motivo è infondato là dove denuncia mancanza assoluta di motivazione, quindi una nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La pronuncia della Corte di Brescia è infatti supportata da argomentazioni in fatto e in diritto che danno conto in modo lineare del percorso logico seguito dal giudice del gravame per giungere alla decisione dell’appello.

Quanto al prospettato vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo ratione temporis applicabile), la censura muove da una inammissibile modificazione della linea difensiva seguita nei precedenti gradi di merito, ipotizzando l'”assoluta mancanza di un titolo costitutivo di una vera e propria servitù prediale”, laddove l’azione proposta in giudizio sin dal primo grado è nel senso dell’esistenza di una servitù a carico della proprietà F. e a favore del fondo appartenente al Comune di Lonato, sia pure limitatamente al transito di persone addette alla manutenzione del serbatoio.

In ordine, poi, alla “pacifica” “preesistenza”, nel fondo dominante, “del solo serbatoio idrico” rispetto alle sopravvenute installazioni, si tratta di circostanza non decisiva, avendo la Corte territoriale ritenuto – con un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente e congruamente motivato – che l’utilizzo della servitù di passaggio per la manutenzione delle antenne installate sul fondo del Comune non integra aggravamento, in ragione: (a) della legittimità della installazione, (b) del comprendere la servitù tutto ciò che è necessario per usarne e (c) della scarsa frequenza dei passaggi, considerata la modesta attività di manutenzione richiesta.

3. – Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1051, 1064, 1065, 1066 c.c., art. 1067 c.c., comma 1, nonchè dell’art. 2697 c.c., comma 1) si lamenta che la costituzione di una asserita servitù precedente e la sua estensione non potevano riferirsi all’eventuale servitù coattiva che si sarebbe potuta creare ai sensi dell’art. 1051 c.c.. Con il riferimento a tale pretesa servitù sarebbe stato illegittimamente pretermesso l’esclusivo onere probatorio – che nella specie incombeva, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sul convenuto in negatoria servitutis in ordine all’effettiva sussistenza del più esteso diritto che si pretendeva di esercitare. Ad avviso del ricorrente, il ricorso al preteso contenuto di una più ampia servitù coattiva, che si sarebbe potuta costituire, sarebbe fuori luogo nella fattispecie in esame, non essendo mai stata promossa alcuna azione costitutiva ed essendo del tutto mancata la sentenza creatrice dell’asserito diritto reale (ai sensi dell’art. 1032 c.c., previo pagamento della correlativa indennità). Pertanto, sarebbe privo di fondamento anche il richiamo al criterio dell’uso “conveniente” (di cui all’art. 1051 c.c.) anzichè al più restrittivo criterio dell’uso “necessario”, testualmente sancito per l’esercizio delle servitù dall’art. 1064 c.c., comma 1, criterio ulteriormente circoscritto dalla doverosa applicazione dei criteri integrativi del possesso precedente e del minor aggravio per il fondo servente. Nella specie gli impianti installati (due imponenti tralicci, con due grandi pali in cemento e strutture tecniche) sono soggetti a ricorrenti aggiornamenti tecnici e sostituzioni, e determinano la necessità di un correlativo accesso continuativo, tra l’altro specificamente dedotto dalle controparti.

3.1. – Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, nell’economia della complessiva ratio decidendi che sostiene la statuizione della Corte d’appello, il riferimento all’art. 1051 c.c., svolge una funzione meramente ancillare, ad colorandum.

La Corte di Brescia fonda piuttosto la propria motivazione sulla corretta applicazione del criterio per cui il diritto di servitù comprende “tutto ciò che è necessario per usarne”, con richiamo testuale, quindi, al disposto dell’art. 1064 c.c., applicabile in mancanza di titolo che determini estensione ed esercizio della servitù.

Il resto appartiene al merito, risolvendosi la doglianza, sebbene formalmente intestata alla denuncia della violazione e falsa applicazione di norme di legge, nella deduzione, nella sostanza, di profili relativi al merito della valutazione delle risultanze di causa, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, in particolare escludendo che l’attività di manutenzione delle antenne installate richieda passaggi di rilevante frequenza e intensità sul fondo servente.

4. – Il quarto motivo è rubricato “violazione o falsa applicazione dell’art. 844 c.c. e delle disposizioni limitative dettate dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 1, a tutela della salute pubblica”. Sarebbe erronea, ad avviso del ricorrente, l’affermazione secondo cui non sarebbe provata la pericolosità delle onde elettromagnetiche per la salute umana. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che la tutela civilistica apprestata dall’art. 844 c.c., è più estesa rispetto alla tutela pubblicistica: le norme pubblicistiche dettate a tutela dell’ambiente possono essere utilizzate quali criteri minimali di partenza, ma non sono vincolanti.

4.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha statuito che, in tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione – sancito dall’ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale – è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la disciplina contenuta nella L. 22 febbraio 2001, n. 36, e nel D.P.C.M. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore (Cass., Sez. 3, 28 luglio 2015, n. 15853; e cfr. Cass., Sez. 2, 23 gennaio 2007, n. 1391).

A tale principio si è attenuta la Corte territoriale, la quale – premesso che sono i parametri previsti dalla normativa vigente a costituire la misura normativa della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. – ha rigettato la domanda di tutela inibitoria dopo avere accertato in concreto, a seguito di indagini e verifiche svolte dal c.t.u. nel grado di appello, che il campo elettromagnetico misurato, sia in contraddittorio con le società che gestiscono gli impianti sia con accessi “a sorpresa” senza previa informazione alle parti, è inferiore ai limiti di legge.

5. – Con il quinto motivo il ricorrente in via principale censura mancanza (o insufficienza) di motivazione sul contenuto effettivo della relazione di c.t.u. e sulle specifiche censure dell’appellante, con richiesta (inizialmente accolta dalla Corte territoriale) di accertamenti tecnici ulteriori, in particolare in ordine all’entità delle immissioni, nell’ipotesi di contemporaneo utilizzo, da parte di tutte le emittenti, della loro potenza massima, nonchè omesso esame di risultanze decisive della stessa relazione di c.t.u., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Il ricorrente in via principale sostiene che dalla relazione di c.t.u. emerge: che le misurazioni sono state eseguite in tre soli giorni, per un periodo di tempo che, peraltro, non è stato, in alcun modo, precisato dal c.t.u.; che le misurazioni sono state eseguite nelle sole ore diurne e sono caratterizzate da una rilevantissima variabilità di dati; le immissioni verificate il 17 dicembre 2005 evidenziano il superamento del limite di legge (6) (infatti, il punto di rilevazione 5 evidenzia immissioni, addirittura, di 8,1); che le stesse rilevazioni dell’11 gennaio 2006 recano, per il punto di osservazione 9, immissioni (sia pure di poco) superiori al limite normativo (6), poichè sono pari a 6,24; che mancano rilevazioni riferite alle ore serali e, comunque, riferite alle ore qualificate dalla maggiore intensità di emissione; che mancano rilevazioni eseguite durante la contestuale effettuazione di trasmissioni, da parte di tutte le stazioni radiotelevisive, nonchè eseguite con l’utilizzo della massima potenza di emissione di ciascuna delle stazioni medesime.

Il sesto mezzo lamenta mancanza assoluta di motivazione sul decisivo contenuto della relazione tecnica di parte appellante, che formula molteplici ed assai gravi censure sulla relazione del consulente tecnico d’ufficio sotto il profilo della descrizione dei luoghi, della metodologia utilizzata per determinare il livello di emissione delle antenne, nonchè della individuazione delle radio-televisioni che trasmettono dal sito oggetto della causa.

5.1. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

Il ricorrente si duole che “il c.t.u. era stato formalmente riconvocato, con provvedimento collegiale, rimasto, poi, inspiegabilmente non più eseguito”; ma in realtà la lamentata omessa esecuzione trova spiegazione in quanto chiarito dalla stessa sentenza impugnata, là dove si afferma che “depositata la c.t.u., il perito venne richiamato a chiarimenti e si presentò all’udienza del 13 dicembre 2006, alla quale peraltro il difensore del F., che ne aveva richiesto la riconvocazione per rispondere alle osservazioni del proprio c.t.p., chiese il “differimento per trattazione pendendo trattativè”.

Tanto premesso, la complessiva doglianza si risolve in un dissenso di merito rispetto al congruo apprezzamento della Corte d’appello, la quale – con motivazione logica e priva di mende giuridiche fondata sulle risultanze probatorie – ha aderito alle conclusioni del c.t.u. e ritenuto prive di rilievo le critiche rivolte al perito d’ufficio. In particolare, la Corte di Brescia ha considerato che il c.t.u. ha effettuato anche delle misurazioni “a sorpresa”, vale a dire senza informare le parti, per scongiurare anche il più remoto rischio di eventuale manipolazione delle frequenze da parte dei gestori in occasione dei preannunciati esami, senza riscontrare sensibili differenze o superamenti dei limiti di legge; e ha giudicato priva di rilievo la critica rivolta al c.t.u. di non avere identificato e catalogato i singoli impianti, posto che le misurazioni effettuate riguardano l’intero complesso delle onde magnetiche provenienti dagli impianti in questione.

Le censure del ricorrente non evidenziano carenze o lacune nelle argomentazioni della pronuncia, ma sono intese a far valere la non rispondenza della valutazione delle risultanze peritali operata dal giudizi di merito al diverso convincimento del ricorrente; esse, pertanto, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni che hanno determinato il convincimento del giudice.

6. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Comune di Lonato del Garda si duole che la sentenza impugnata – pur essendosi pronunciata per il rigetto dell’appello e per la condanna dell’appellante soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado alle parti appellate costituite – abbia escluso dalla decisione sulle spese il Comune.

6.1. – Il motivo è fondato.

Nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Brescia il Comune di Lonato era parte appellata costituita.

Le conclusioni del Comune appellato, volte ad ottenere la conferma della sentenza di primo grado, sono state accolte dalla Corte d’appello, la quale, nel respingere l’impugnazione del F., ha statuito che l’appellante soccombente “va condannato a rifondere alle parti appellate costituite le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo”.

Sennonchè, in dispositivo, la Corte d’appello ha condannato l’appellante a rifondere le spese soltanto in favore delle appellate Telegarda Impianti e Radio Studio Più, omettendo di disporre anche per il Comune di Lonato.

7. – Il ricorso principale del F. è rigettato.

Il ricorso incidentale del Comune è accolto.

La sentenza impugnata è cassata relativamente alla censura accolta, in punto di spese.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna dell’appellante a rifondere alla parte appellata Comune di Lonato le spese del gravame, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 1.500 per diritti ed Euro 3.000 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7.- Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale F.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, condanna l’appellante F. a rifondere alla parte appellata Comune di Lonato le spese del gravame, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 1.500 per diritti ed Euro 3.000 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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