Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3896 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3896 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 16827-2007 proposto da:
SANPAOLESI

LORENZO

(C.F.

SNPLNZ41A04D612Y),

SANPAOLESI CRISTINA, elettivamente domiciliati in
ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 18, presso il dott.

Data pubblicazione: 19/02/2014

GREZ GIAN MARCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ARIZZI FRANCO, giusta procura a
2014

margine del ricorso;
– ricorrenti –

27

contro

PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del Presidente pro

gio

1

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 58, presso l’avvocato MOLINO CLAUDIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CECCHI
ALESSANDRO,

procura

giusta

controricorso; -C.

a

margine

del

Od16140 10 —

avverso la sentenza n.

165/2007 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/01/2014 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito,

per i

ricorrenti,

l’Avvocato CORRADO

MORRONE, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato CECCHI
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del secondo e

– controri corrente –

terzo motivo, assorbito il primo.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza 25 gennaio 2007, la Corte d’appello di

Firenze ha respinto il gravame proposto contro la sentenza
1 marzo 2004 del Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato prescritto il diritto dei signori Lorenzo e Cristina

quisitiva di un loro terreno da parte del Comune di Pistoia. La decisione è motivata con l’affermazione che la
dichiarazione di pubblica utilità era divenuta inefficace
sessanta mesi dopo la deliberazione del Consiglio provinciale adottata il 10 dicembre 1984, e quindi il 10 dicembre 1989, travolgendo il decreto occupazione temporanea
che sarebbe scaduto cinque anni dopo l’immissione in possesso, avvenuta il 17 aprile 1985, e quindi il 17 aprile
1990, mentre i lavori erano terminati sin dal 6 dicembre
1986; la citazione era stata notificata in data l marzo
1995, poco più di cinque anni dopo il termine finale della
dichiarazione di pubblica utilità, entro il quale il decreto di espropriazione poteva essere emesso, irrilevante
essendo la prosecuzione dell’occupazione legittima oltre
quel termine.
2.

Per la cassazione di questa sentenza, non notifi-

cata, ricorrono i signori Sanpaolesi per tre motivi, illustrati anche con memoria.

.

3

Sanpaolesi al risarcimento del danno da prescrizione ac-

La Provincia di Pistoia resiste con controricorso e
con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce che l’occupazione
espropriativa è illegittima perché incompatibile con la

4. Il secondo motivo, logicamente prioritario, è ido-

neo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti anche da solo,
e pertanto deve esaminar p con precedenza. Esso denuncia la
violazione di norme di diritto (l’ultroneo riferimento a
vizi di motivazione su un fatto controverso, privo di
qualsiasi illustrazione e della sintesi prescritta
dall’art. 366 bis, parte seconda c.p.c., è inammissibile).
Si deduce che il termine della dichiarazione di pubblica
utilità è stato prorogato
dall’art.

4

legge

n.

ex lege,
166

del

com’è confermato
2002

al

termine

dell’occupazione legittima; vale a dire al 17 aprile 1994,
tenuto conto dei provvedimenti che hanno prorogato le occupazioni temporanee in corso, e specificamente dell’art.
14 comma 2 del d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, convertito
dalla legge 29 febbraio 1988 n. 47, e dell’art. 22 della
legge 20 maggio 1991 n. 158.
Il relativo quesito di diritto – di cui senza fondamento è stata eccepita l’assenza – sollecita la decisione
sul punto “se la proroga senza soluzione di continuità
4

Il con. jel. est.
dr. Aldd frccherini

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

dell’occupazione d’urgenza derivante da provvedimenti di
legge si estenda o meno anche ai termini relativi al connesso procedimento espropriativo”.
Il terzo motivo, strettamente connesso al precedente
e da esaminarsi congiuntamente a esso, verte sulla mancan-

la dichiarazione di pubblica utilità e posteriore scadenza
dell’occupazione temporanea, soprattutto se prorogata per
legge, come nella fattispecie, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza del termine di occupazione e non da quello di dichiarazione di
pubblica utilità.

5. I due motivi sono fondati nei sensi appresso indicati e assorbono il primo. Va premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. Sez.
un. 8 febbraio 2006 n. 2630), ai fini di quanto stabilito
dall’art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, solo la
scadenza del termine finale per il compimento dei lavori
ha carattere perentorio, dovendo a tutti gli altri termini
attribuirsi, invece, efficacia acceleratoria e ordinatoria. Questa interpretazione risulta avallata dall’art. 4
della legge 1 agosto 2002, n. 166, il quale – nel prevAdere che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite dalle varie disposizioni di
legge succedutesi in materia, coordinate tra loro nelle
scadenze, s’intendono, con effetto retroattivo, riferite

5

za di consequenzialità logico-giuridica tra decadenza del-

anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze
previste dalle singole leggi e s’intendono efficaci anche
in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti – riferisce l’effetto di proroga anche ai connessi
procedimenti espropriativi, compreso il termine per l’e-

5.1. Sul punto questa corte si è già pronunciata, af-

fermando il principio di diritto, che deve nella fattispecie trovare applicazione, che i termini non solo delle occupazioni d’urgenza ma anche delle dichiarazioni di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore delle leggi l marzo 1985 n. 42, 29 febbraio 1988, n. 47, 20
maggio 1991, n. 158 sono stati da dette leggi prorogati,
con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 4 della legge
1 agosto 2002 n. 166, e automaticamente di cinque anni.
Pertanto il termine di prescrizione dell’indennizzo di natura risarcitoria per la sottrazione coattiva e illegittima dell’immobile (occupazione cosiddetta acquisitiva) inizia a decorrere dal quinquennio successivo all’iniziale
scadenza del termine per l’occupazione temporanea (Cass.
21 giugno 2012 n. 10394).
5.2.

Nel caso in esame, pertanto, le citate disposi-

zioni, avevano prorogato (indipendentemente dal termine di
occupazione) il termine della stessa procedura espropriativa, originariamente stabilito al 10 dicembre 1989, di
cinque anni, e dunque al 10 dicembre 1994. Solo in questa
6

Beoni 1. est.
dr. Aldd uherini

missione del decreto di esproprio.

data era spirato il termine utile per l’emissione del decreto di espropriazione del terreno già irreversibilmente

trasformato, in mancanza del quale i proprietari potevano


agire per il danno definitivamente subito; e dalla stessa
data cominciava a decorrere il termine di prescrizione

terruttiva dalla prescrizione, ebbe luogo il giorno l marzo 1995, appena due mesi e ventuno giorni dopo, sicché la
prescrizione non si era verificata.
6.

La sentenza deve essere pertanto cassata in acco-

glimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, e rimessa alla medesima corte territoriale, in altra composizione, per il nuovo giudizio, nel quale il giudice di rinvio applicherà – anche ai fini del regolamento delle spese
del presente giudizio di legittimità – il principio di diritto riportato sub 5.1.
P. q. m.

Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche ai fini del regolamento delle spese
del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in altra composizione.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
giorno 9 gennaio 2014.

quinquennale. La notificazione dell’atto di citazione, in-

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