Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3896 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. III, 17/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 06129/2018 proposto da:

Kuwait Petroleum Italia S.p.a. Kupit, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via

Giulia n. 66, presso lo studio dell’avvocato Rossi Maurizio che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Consorzio Eni Per l’Alta Velocità Cepav Uno, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla

Piazza Barberini n. 12, presso lo studio dell’avvocato Grassi

Stefano che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Sanalitro Jacopo, Damone Luigi Valentino;

– controricorrente –

e contro

G.M., in proprio e nella qualità di erede di

M.R., G.C.A. S.a.s.,

– intimati –

avverso la sentenza n. 01519/17 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata aprile 2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2019 da Dott. Cristiano Valle;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Maurizio Rossi per la ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato Taddei per la controricorrente, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Eni per l’Alta Velocità (d’ora in avanti:) Cepav, procuratore speciale di Treno Alta Velocità S.p.a., nel dicembre 2004 stipulò con G.M. e M.R., nuda proprietaria la prima ed usufruttuaria la seconda, un atto di cessione volontaria di un terreno, sul quale erano installati quattro distributori di benzina, interessato da un procedura di esproprio per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità; con detto atto di cessione le cedenti si impegnano a garantire il cessionario Cepav, entro i limiti della somma ricevuta a titolo di indennizzo per la perdita della proprietà (un milione quattrocentomila Euro), per eventuali costi di bonifica; il Cepav, che aveva proceduto a detta bonifica essendo stati scoperti serbatoi di cui si ignorava l’esistenza e fortemente inquinanti, convenne in giudizio le cedenti dinanzi al Tribunale di Milano per ottenerne la condanna a rimborsargli oltre un milione e trecentomila Euro, corrispondente, nella sua prospettazione, ai costi sostenuti per la bonifica; la G. e la M. contestarono la domanda e chiesero e ottennero di chiamare in causa Kuwait Petroleum Italia (d’ora in avanti) Kupit S.p.a. (conduttore del terreno) e G.C.A. S.a.s. di G.M. & C., gestore dell’originario impianto; il Tribunale di Milano accolse la domanda del Cepav per oltre Euro ottocentoventiduemila, condannando G. e M. a pagare detto importo al Consorzio e Kupit S.p.a. al rimborso in favore di G. e a M..

La Corte di Appello di Milano ha, con sentenza n. 01519 del 11/04/2017, per quanto ancora rileva in questa sede, in parziale riforma della detta sentenza del Tribunale, condannato G.M. e M.R. al pagamento in favore del Cepav la somma di oltre Euro settecentottantamila e duecento, con interessi legali dal marzo 2007 al saldo e la Kupit S.p.a. a rimborsare detto importo alla G. ed alla M. con condanna delle dette parti in solido a rifondere al Cepav le spese del grado, liquidate in Euro quindicimila, e dichiarando compensate le stesse nei confronti della G.C.A. di M.G. & C. S.a.s..

La sentenza è impugnata per cassazione, con atto affidato a sei motivi, dalla Kupit S.p.a..

Resiste con controricorso Cepav Uno.

G.M., M.R. e la G.C.A. S.a.s. di M.G. & C. sono rimasti intimati.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 112,324,329,333,334,342 e 343 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed afferma che la sentenza di primo grado, in adesione a quanto stabilito dal c.t.u. sia nella relazione sia nella integrazione, aveva riconosciuto per l’impiego delle palancole la somma di Euro ventimilanovecento circa, in luogo di quella di Euro novantaquattromila richiesta da Cepav ed era poi stata esclusa la voce relativa agli oneri generali, per la quale Cepav aveva chiesto circa centocinquantottomila Euro; nella relazione di c.t.u. svolta in appello queste voci erano ricomparse, attribuendosi per esse l’ammontare complessivo di circa centodiecimila Euro, posto che non era stato proposto da Cepav appello incidentale e stante l’inapplicabilità della giurisprudenza formatasi in tema di danno non patrimoniale.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 112,324,329,333,334,342 e 343 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando che sulle voci di spesa di cui al primo mezzo di legittimità si era formato giudicato.

Il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente sulle medesime questioni relative alle spese generali ed alle palancole.

Il quarto mezzo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 196 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4. La censura riguarda la mancata motivazione della scelta di non rinnovare la c.t.u. benchè, successivamente al deposito della stessa, era emerso un conflitto di interessi dell’ingegnere M., di talchè era stata rappresentata alla Corte l’opportunità di detta rinnovazione, non essendo più possibile la ricusazione.

Il quinto motivo di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, per avere il Cepav eseguito la bonifica avvalendosi di subappaltatori con conseguente lievitazione esagerata dei costi: lamenta anche il mancato coinvolgimento di Kupit S.p.a. nelle opere di bonifica, che avrebbe portato a una ulteriore riduzione dei costi.

Il sesto ed ultimo afferma violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento al regime delle spese.

Il primo ed il secondo motivo, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

E’ pacifico, tanto risultando dal testo della sentenza impugnata, che la Corte di Appello di Milano, adita con appello principale dalla Kupit S.p.a. e da G.M. e M.R. con appello incidentale, ha complessivamente ridotto l’importo della condanna a carico delle stesse, da oltre ottocentoventiduemila Euro ad oltre settecentottantatremila.

Ciò nonostante la stessa motivazione della sentenza d’appello al punto f) afferma che al Cepav, vanno attribuite le somme, non riconosciute dal Tribunale, per “noleggio, infissione, estrazione palancole” e per “costi extra direzione lavori e coordinamento per la sicurezza” pur in assenza di propria impugnazione da parte del Cepav, in quanto il collegio peritale officiato in grado d’appello aveva determinato le somme necessarie alla bonifica in misura complessivamente minore, cosicchè non era necessario appello incidentale per il riconoscimento delle singole voci di spesa “trattandosi soltanto di una diversa incidenza degli specifici costi nell’ambito del complessivo importo riconosciuto dal giudice di prime cure”.

La detta statuizione, tuttavia, fondata su una sostanziale minore rilevanza monetaria della condanna, non è coerente con la costante giurisprudenza di legittimità in materia di effetto devolutivo dell’appello (Cass. n. 25244 del 08/11/2013 Rv. 628907 – 01): “Il divieto di reformatio in peius costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.” e (Cass. n. 11868 del 09/06/2016 (Rv. 640002 – 01): “Il potere del giudice di individuare l’esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, deve misurarsi con le preclusioni che derivano, per l’appello, dagli artt. 329 e 346 c.p.c. e, nel ricorso per cassazione, dalla natura del giudizio di legittimità, a critica vincolata, con oggetto delimitato dalle censure sollevate con i singoli motivi”.

Al fine di ottenere la decurtazione delle due voci suddette il Cepav avrebbe dovuto, quindi, proporre impugnazione incidentale che le investisse direttamente, non limitandosi alla mera resistenza in fase d’impugnazione.

I primi due motivi di ricorso devono, pertanto, essere accolti.

Il terzo motivo, che compendia censure già ampiamente svolte nei primi due e le ripropone sotto il paradigma dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nel prisma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è assorbito dal loro accoglimento.

Il quarto motivo è inammissibile, dovendo l’incompatibilità di uno dei componenti del collegio peritale essere fatta valere immediatamente nell’apposita sede processuale di merito e nei termini di cui all’art. 192 c.p.c. (Cass. n. 8184 del 06/06/2002 Rv. 554910 – 01) e comunque risultando la questione non adeguatamente prospettata, in quanto l’ing. M. era soltanto uno dei componenti del collegio dei periti, cosicchè dovrebbe essere stata dedotta, il che non è avvenuto, una sua influenza determinante sull’elaborato peritale svolto nella fase d’appello.

Il quinto motivo, relativo all’art. 1227 c.c., comma 1, ed al risparmio di spesa conseguibile da un coinvolgimento di Kupit S.p.a. nelle operazioni di bonifica è anch’esso di puro merito, in quanto non evidenzia un effettivo e concreto risparmio di spesa ed essendo necessario l’avvalinnento di appaltatori specializzati per la bonifica di siti inquinati. Il Cepav vi ha, inoltre provveduto, come adeguatamente evidenziato dalla motivazione della sentenza in scrutinio, alla stregua della normativa in materia e segnatamente del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. (Ministero Ambiente) 25 ottobre 1999, n. 471.

Il sesto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese processuali, è assorbito dall’accoglimento dei primi due.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai primi due motivi, assorbiti il terzo ed il sesto, inammissibili i restanti quarto e quinto, e la causa rinviata alla stessa Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame dei fatti rilevanti si atterrà a quanto in questa sede statuito.

Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso assorbiti il terzo ed il sesto, dichiara inammissibili nel resto;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA