Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3896 del 17/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Clitunno n.
51, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 177/09/07, depositata il 18 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’avv. M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 177/09/07, depositata il 18 dicembre 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello del contribuente per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il ricorso è inammissibile, poichè il quesito di diritto posto a conclusione dell’unico motivo si rivela del tutto generico, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
Il ricorso può pertanto essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (aggiungendo che l’invocato giudicato esterno – a parte la genericità del richiamo – non può comunque essere preso in considerazione, in quanto la sentenza prodotta è priva del relativo attestato di cancelleria) e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 200,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011