Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3896 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Clitunno n.

51, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 177/09/07, depositata il 18 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’avv. M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 177/09/07, depositata il 18 dicembre 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello del contribuente per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, poichè il quesito di diritto posto a conclusione dell’unico motivo si rivela del tutto generico, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso può pertanto essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (aggiungendo che l’invocato giudicato esterno – a parte la genericità del richiamo – non può comunque essere preso in considerazione, in quanto la sentenza prodotta è priva del relativo attestato di cancelleria) e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 200,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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