Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3896 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3896 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA L AITER-LoGAJ Tt>
sul ricorso 3335-2017 proposto da:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOCI ETA’
COOPERATIVA PER AZIONI C.F.00604840777, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI n.77, presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO LATERZA;
– ricorrente contro
COLONNA FEDELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LAURA MANTEGAZZA n.24, presso lo studio dell’avvocato MARCO

Data pubblicazione: 16/02/2018

GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE BASSO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1140/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

CORTE D’APPELLO di BARI depositata il 02/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FALABELLA.

LA CORTE OSSERVA
[n data 28 ottobre 2009 Tribunale di Bari definiva il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Colonna Fedele e
Balducci Maria Donata nei confronti della intimante Banca Popolare di
Puglia e Basilicata. Il provvedimento monitorio aveva ad oggetto il
pagamento delle somme corrispondenti ai saldi debitori di due distinti
conti correnti (nn. 11.1530631 e 15.1530630): gli importi di cui la banca
si assumeva creditrice erano pari, rispettivamente, a L 222.061.472 e a
503.230.270. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione e
condannava gli opponenti al pagamento di somme differenti.
Interposto gravame, era pronunciata una sentenza non definitiva
con cui la Corte di appello di Bari rigettava la pretesa creditoria fondata
sul contratto n. 15.1530630, mentre con riferimento all’altro contratto
dichiarava la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi
ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi debitori e alla commissione
di massimo scoperto. Con successiva sentenza definitiva la Corte
pugliese, poi, rideterminava il saldo del conto n. 11.1530631.
Le due sentenze sono stata impugnate per cassazione dalla Banca
Popolare di Puglia e Basilicata con due motivi di ricorso. Resiste con
controricorso Fedele Colonna.
2

depositata il 29/11/2016, e la sentenza non definitiva n. 1026/2016 della

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c.. Dopo aver
ricordato che la Corte di merito aveva respinto la domanda relativa al
conto n. 15.1530630 sul presupposto che non erano stati prodotti gli

conto, relativo al mese di marzo 1986, recava un saldo debitore iniziale
di L 38.293.202), rileva che l’andamento del rapporto era stato
documentato con riferimento ai successivi dieci anni. Deduce, pertanto,
che il saldo ben avrebbe potuto essere ricalcolato sulla scorta degli
estratti conto prodotti.
Col secondo motivo è denunciata la violazione e falsa
applicazione dello stesso articolo e lamentata l’applicazione del c.d.
«saldo zero». Assume, in sintesi, l’istante, che in mancanza degli estratti
conto dei primi undici mesi la Corte di merito avrebbe dovuto
procedere all’azzeramento del saldo debitore portato dal primo estratto
conto prodotto e che, dunque, non potesse farsi luogo all’integrale
rigetto della pretesa azionata.
Si è fatto luogo alla fissazione dell’adunanza della Corte per la
trattazione della causa in camera di consiglio.
Il Collegio, a norma dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., ritiene che
non si ravvisi una evidenza decisoria tale da permettere la definizione
del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicché esso deve essere avviato
alla discussione in pubblica udienza presso la sezione tabellarmente
competente.

P.Q.M.
La Corte
dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della
Sezione prima.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione
3

estratti conto relativi ai primi mesi del rapporto (e che il primo estratto

Civile, in data 20 dicembre 2017.

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