Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3896 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATINO Diego – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28229-2012 proposto da:

T.P. (OMISSIS), T.T. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio

dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.M. LANCISI 31, presso lo studio dell’avvocato CARLO LEONE INGLESE,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1456/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato Martuccelli Carlo difensore delle ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione ritualmente notificata P. e T.T. convennero innanzi al Tribunale di Spoleto P.P., esponendo di essere proprietarie, in forza di atto di donazione del 1984, del secondo e terzo piano, già adibiti a soffitta e sottotetto, di un immobile sito in via (OMISSIS), in un fabbricato in cui la P. era proprietaria del primo piano e del piano seminterrato.

Con scrittura privata del 10 dicembre 1990 esse attrici avevano concluso con la convenuta una scrittura privata con la quale si erano impegnate a versarle la somma di Lire 45.000.000 (poi elevata a Lire 50.000.000) in relazione alla ristrutturazione, consolidamento e sopraelevazione dell’ immobile.

Tanto premesso, chiedevano la declaratoria di nullità delle clausole nn. 2), 3) e 4) della scrittura suddetta, con la quale esse si erano impegnate a versare il corrispettivo di Lire 50.000.000 alla convenuta, avendo appurato, successivamente alla conclusione della scrittura privata, che il diritto di sopraelevazione era già stato acquisito dal loro dante causa in forza di un atto di compravendita nel quale era stata apposta la clausola di esonero dal versamento di qualsiasi indennità e necessità del consenso per il diritto di sopraelevazione.

Con sentenza del 16 ottobre 1999, il Tribunale di Spoleto accolse la domanda di nullità e rigettò la domanda riconvenzionale della P. di rideterminazione delle tabelle millesimali e restituzione delle somme pagate in eccedenza,e la sentenza fu confermata dalla Corte d’Appello di Perugia.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 10571/2007 cassò la sentenza della Corte di Appello per vizio di motivazione, disponendo un nuovo esame della materia, iuxta alligata et probata, secondo la successione degli atti di traslazione della proprietà immobiliare, originariamente unica, e sino alla donazione del 1984 con la quale il bene era stato acquistato dalle T., per accertare se queste ultime, quali proprietarie, avessero il diritto di sopraelevare o se dovessero invece corrispondere un corrispettivo per la sopraelevazione.

Riassunta la causa da entrambe le parti, la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1456/11 pubblicata il 9.11.2011, rigettò le domande proposte dalle T. e le condannò al pagamento in favore della P. della somma di 25.822,84 Euro (corrispondenti a Lire 50.000.000) a titolo di corrispettivo pattuito nella scrittura privata impugnata, oltre ad interessi legali ed al pagamento delle spese processuali.

La Corte d’Appello, in particolare, dichiarò l’inammissibilità della produzione in sede di giudizio di rinvio di ulteriore documentazione. Affermò, inoltre, che tali ulteriori documenti dovevano ritenersi in ogni caso ininfluenti in relazione alla complessiva valutazione della controversia, e che la somma oggetto di causa doveva ritenersi pattuita dalle parti non tanto quale compenso della sopraelevazione delle T., quanto a titolo di contributo per l’esecuzione dei gravosi lavori di ristrutturazione e consolidamento del fabbricato, necessari anche in conseguenza della sopraelevazione suddetta.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione con due motivi P. e T.T..

La P. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1127 e 2697 c.c., artt. 112 e 392 c.p.c., deducendo l’omesso esame di elementi decisivi della controversia.

Il motivo presenta anzitutto profili di inammissibilità, in quanto viene genericamente e cumulativamente dedotta la violazione di diverse norme sostanziali e processuali senza precisare, in relazione a ciascuna di esse, quale, tra le diverse ipotesi tra quelle tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c. venga denunziata.

Va al riguardo osservato che il motivo del ricorso per cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (Cass. 19959/2014) e la generica deduzione del vizio di violazione di legge.

Il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), giusta il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4), inoltre, dev’essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche con la specifica affermazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere alla propria funzione, di verificare il fondamento della denunciata violazione (ex multis, Cass. 16038/2013; 25419/2014; 287/2016).

Il motivo è, nel merito, infondato, posto che non è configurabile il dedotto vizio di violazione dei limiti del giudizio di rinvio.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il giudice del rinvio, cui sia demandato, come nel caso di specie, il riesame della controversia in ragione del solo vizio di motivazione della sentenza impugnata ai sensi del’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’ambito della sua discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, non può considerarsi vincolato, se non nei limiti della necessità di tener conto anche delle emergenze istruttorie trascurate in sede rescindente, da eventuali indicazioni in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, che assumono valore meramente orientativo e che non valgono a circoscrivere, in una sfera invalicabile, i suoi poteri.

Il giudice del rinvio rimane invece libero nella valutazione delle risultanze processuali in forza dei medesimi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata, con l’unica limitazione consistente nell’evitare di fondare la decisione sugli elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati(Cass.4018/2006; 5316/2009).

Risultano del pari inammissibili, per genericità, le ulteriori censure di violazione dell’art. 1127 e 2697 c.c., nonchè la dedotta violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, la parte che con il ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale (nella specie transazione), non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.

I rilievi contenuti nel ricorso devono dunque essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di esercitare, nei termini esattamente individuati dal ricorrente, il proprio sindacato sull’ applicazione della disciplina normativa (Cass. 25728/2013).

Orbene, nel caso di specie la Corte d’Appello, con motivazione logica, coerente ed esaustiva ha interpretato la scrittura privata stipulata dalle parti, in coerenza con le indicazioni di massima della sentenza di cassazione con rinvio, ritenendo, nell’esercizio del potere di libera valutazione delle prove riservato al giudice di merito, che le clausole del contratto impugnate,dalle ricorrenti prevedessero, del tutto legittimamente, un corrispettivo in relazione al complesso dei lavori di ristrutturazione e consolidamento delle parti comuni dell’edificio di cui era proprietaria anche la P..

Da ciò la statuizione di rigetto della nullità.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, genericamente, la violazione delle norme in tema di giudizio di rinvio, nonchè dell’art. 345 c.p.c., in relazione alla statuizione di inammissibilità dell’ulteriore documentazione prodotta in sede di rinvio dalle ricorrenti.

Il motivo è inammissibile non solo per la genericità della formulazione, ma anche per carenza di decisività.

La sentenza impugnata ha infatti da un lato affermato l’inammissibilità della produzione documentale nel giudizio di rinvio per tardività, rilevando, che la Corte cassazione aveva demandato al giudice del rinvio una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, iuxta alligata et probata, e dunque senza necessità di acquisire ulteriori elementi di prova, dall’altro ha motivatamente escluso la rilevanza degli ulteriori documenti, ritenendo del tutto sufficienti ed adeguati gli elementi già acquisiti.

Tale ulteriore ratio decidendi non è stata censurata.

Anche nel merito il motivo è infondato atteso che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c., quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 19424/2015).

Il ricorso va dunque respinto e le ricorrenti vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti in solido alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA