Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3895 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77

(STUDIO AVV. CRISTINA SPERANZA), presso lo studio dell’avvocato NERI

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

— ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 11/03/2006 R.G.N. 354/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato CLAUDIO NERI;

udito l’Avvocato ROBERTA TORTORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Campobasso, depositato il 3.10.2002, L.A., premesso di avere stipulato in data (OMISSIS) con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia convenzione per l’espletamento dei compiti di medico incaricato presso la Casa circondariale di (OMISSIS), esponeva che dopo il rituale inizio dell’attivita’ l’amministrazione penitenziaria, con nota dell’11.12.1993, gli aveva comunicato l’immediata sospensione della convenzione non risultando ristretto presso la suddetta Casa circondariale alcun detenuto tossicodipendente. Chiedeva pertanto, stante l’illegittimita’ del recesso, la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento delle somme spettatigli dalla data dell’illegittima sospensione della convenzione sino al 12.12.1994.

Con sentenza in data 12.6.2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della Giustizia lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza in data 1 marzo 2006, in accoglimento del proposto gravame, rigettava la domanda proposta dal L. con il ricorso introduttivo.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione L. A. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 416, 434, 437 c.p.c. e all’art. 345 c.p.c., comma 2, nonche’ delle norme di cui agli artt. 277 c.p.c., comma 1, degli artt. 437, 438, 429 e 430 c.p.c.; nonche’ omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In particolare rileva il ricorrente che la Corte territoriale aveva accolto il gravame proposto dal Ministero della Giustizia ritenendo in sostanza che l’assenza di detenuti tossicodipendenti nell’istituto di (OMISSIS) “rendeva doveroso il recesso operato dal Ministero”, in tal modo palesando il proprio convincimento circa la fondatezza dello specifico motivo di gravame basato sull’applicazione dell’istituto del “recesso ai sensi dell’art. 2237 c.c.”.

Osserva peraltro il ricorrente che, siccome eccepito nella propria comparsa di costituzione risposta, tale prospettazione, ossia il richiamo al recesso ex art. 2237 c.c. non era stata operata con il ricorso introduttivo del giudizio, e pertanto costituiva eccezione nuova come tale inammissibile in appello; rilevando altresi’ come la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione tempestivamente sollevata da esso ricorrente nella memoria di costituzione in appello.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c. in relazione alla norma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In particolare rileva il ricorrente che la Corte territoriale aveva fondato la propria statuizione sull’erroneo presupposto che il richiamo operato nel testo della convenzione ad un non meglio individuato “provvedimento dell’ufficio 4^ Div. Il del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria” rendeva evidente e necessario che nell’Istituto in questione fossero ricoverati detenuti tossicodipendenti; tale prospettazione non era per contro condivisibile risultando per tabulas che l’incarico conferito costituiva un “servizio integrativo di assistenza sanitaria – guardia medica”, e comprendeva l’assistenza ad altri detenuti ed agli agenti di custodia, oltre alla gestione del servizio di igiene e del servizio di farmacia.

La statuizione della Corte di merito si appalesava pertanto errata oltre che motivata in maniera insufficiente e contraddittoria in quanto, pur avendo riconosciuto che l’incarico professionale comprendeva anche altri profili di assistenza sanitaria oltre quelli concernenti i tossicodipendenti, non era pervenuta alle consequenziali determinazioni.

Il primo motivo di ricorso non e’ fondato.

Osserva in proposito il Collegio che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello concerne soltanto le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio.

Il valore dell’enunciato del secondo comma dell’art. 437 c.p.c., per cui in appello non sono ammesse nuove eccezioni, consiste nel non consentire alla parte, con la proposizione di siffatta eccezione, di ampliare l’ambito della controversia con conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e della lealta’ del contraddittorio (Cass. sez. lav., 23.3.2006 n. 6431; Cass. sez. lav., 20.10.2005 n. 20265).

Siffatta ipotesi non si verifica nel caso in cui la parte, rimasti immutati i presupposti di fatto gia’ prospettati, indichi per la prima volta la norma giuridica posta a fondamento del proprio assunto, atteso che in tal caso il fatto che costituisce il nucleo delle proprie deduzioni, e sul quale controparte ha diritto a controdedurre, e’ rimasto immutato.

Il rilievo concernente la novita’ della deduzione si appalesa di conseguenza infondato in punto di diritto, e pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la legittimita’ del recesso ai sensi dell’art. 2237 c.c., applicando la disciplina legale prevista dal comma 1 di tale norma, in assenza di alcuna deroga pattizia a tale facolta’. Ed in tale statuizione rimane assorbito l’ulteriore rilievo, proposto dal ricorrente nel suddetto motivo di gravame, concernente il difetto di motivazione su un punto decisivo per il giudizio da parte della Corte territoriale.

Parimenti non suscettibile di accoglimento deve ritenersi il secondo motivo di gravame.

In proposito e’ necessario innanzi tutto ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte pronunce, Cass. sez. 1^, 24.6.2008 n. 17088;

Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036; Cass. sez. lav. 12.6.2008 n. 15795; Cass. sez. 1^, 22.2.2007, n. 4178), l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realta’ storica e obiettiva, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed e’ censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioe’, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non puo’, dunque, investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi, in sede di legittimita’, del fatto che sia stata privilegiata l’altra. Specularmente, il vizio di motivazione, in punto di interpretazione del contratto, deve emergere dall’esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito, e non dalla possibilita’ di un diverso significato attribuibile al negozio, ne’ deve riguardare l’apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l’equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa (cfr, ex plurimis, Cass. sez. 1^, 2.5.2006 n. n. 10131; Cass. sez. 3^, 21.4.2005 n. 8360; Cass. sez. 3^, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. 3^, 6.8.2004 n. 15197; Cass. sez. 3^, 19.7.2004 n. 13344; Cass. sez. 3^, 17.7.2003 n. 11193).

Pertanto, onde far valere una violazione di legge, il ricorrente per cassazione non solo deve fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto altresi’ a precisare – al di la’ della indicazione degli articoli di legge in materia – in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, riportando, per il principio di specificita’ e autosufficienza del ricorso, il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto in contestazione, anche quando la sentenza vi abbia fatto riferimento, qualora cio’ non consenta, di per se’, una sicura ricostruzione del diverso significato che il ricorrente medesimo pretenda in ipotesi di attribuirvi (Cass. sez. 2^, 2.8.2005 n. 16132; Cass. sez. lav., 21.4.2005 n. 8296; Cass. sez. 3^, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. lav., 9.2.2004 n. 2394; Cass. sez. lav., 1.4.2003 n. 4948; Cass. sez. lav., 1.4.2003 n. 4905).

Analogamente, non e’ ammissibile la critica della ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che, dedotta sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione, si risolva in realta’ nella proposta di un’interpretazione diversa (Cass. sez. 2^, 3.11.2004 n. 21064; Cass. sez. lav., 9.8.2004 n. 15381; Cass. sez. lav., 23.7.2004 n. 13839;

Cass. sez. 3^, 21.7.2004 n. 13579; Cass. sez. 3^, 5.7.2004 n. 12289;

Cass. sez. 3^, 30.5.2003 n. 8809; Cass. sez. 2^, 20.5.2001 n. 7242;

Cass. sez. lav., 18.2.2000 n. 1886; Cass. sez. 1^, 4.2.2000 n. 1225;

Cass. sez. lav., 29.1.2000 n. 1045).

Alla luce di tali principi il motivo all’esame non puo’ trovare accoglimento sotto due concorrenti profili.

In primo luogo perche’, anziche’ trascrivere per intero la norma pattizia di cui lamenta l’erronea interpretazione, il ricorrente si e’ limitato ad indicare in maniera sommaria e frammentaria il contenuto della stessa, sebbene il proposto gravame fosse incentrato anche sul contenuto di tale convenzione e sulla circostanza che essa concerneva anche l’assistenza agli altri detenuti ed al personale di custodia.

In secondo luogo perche’ il ricorrente ha in buona sostanza, prospettato un’interpretazione della norma pattizia diversa da quella ritenuta dal Giudice a quo, non considerando che il sindacato di questa Corte non puo’ dunque investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto demandati al giudice di merito, al quale e’ esclusivamente riservata l’indagine ermeneutica.

Ne’ puo’ ritenersi, al fine della configurabilita’ del vizio di motivazione atto a giustificare l’invocata cassazione della sentenza impugnata, che iter argomentativo presenti una mancanza di coerenza logica, e cioe’ sia connotato da un’assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti prospettati.

Ed invero la Corte territoriale ha rilevato che la convenzione in parola non conteneva un generico richiamo agli atti amministrativi presupposti, ma assumeva come specifica premessa il provvedimento dell’Ufficio 4^, Div. 2^, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (il cui contenuto non poteva, e non doveva, essere sconosciuto dal L., avendo consapevolmente sottoscritto la convenzione che a tale provvedimento faceva riferimento) che autorizzava il convenzionamento a seguito della destinazione della Casa mandamentale di Riccia ad istituto per tossicodipendenti; ed ha evidenziato altresi’ come fosse proprio la presenza di detenuti tossicodipendenti che faceva gravare sul Ministero della Giustizia l’onere finanziano della assistenza inframuraria, laddove la sopravvenuta assenza di detenuti tossicodipendenti comportava la traslazione, in effetti verificatasi, dell’onere al Comune.

E pertanto la Corte territoriale ha dato espressa ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui la stessa era pervenuta alla statuizione adottata, di talche’ il ricorso in atti si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, proponendo in buona sostanza una inammissibile richiesta di sostituzione delle argomentate conclusioni cui erano pervenuti i giudici d’appello con prospettata diversa lettura ed interpretazione delle clausole pattizie.

Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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