Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3895 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. III, 17/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 17/02/2020), n.3895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25054/2018 proposto da:

FALLIMEMTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore N.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SANDULLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 175 C/O

POSTE ITALIANE, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FERRETTI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILI Tommaso, che ha chiesto

il rinvio alla pubblica udienza, in subordine accoglimento del

secondo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’origine del giudizio vi è un contratto di somministrazione di gas, intercorso tra la società (OMISSIS) srl e Poste Italiane S.p.A. per la somministrazione di gasolio per il riscaldamento degli edifici postali dell'(OMISSIS). A fronte di un decreto ingiuntivo chiesto da (OMISSIS) srl a soddisfazione del proprio credito la società Poste Italiane eccepì, ai sensi dell’art. 1460 c.c., che il gasolio somministratole era di qualità inferiore a quella pattuita ed in particolare che non era “gasolio ad uso riscaldamento” ma olio “combustile fluido o fluidissimo”. In primo grado la società Poste Italiane fu condannata a pagare l’importo di Euro 66.612,00 mentre il Giudice d’Appello ha riformato la sentenza ritenendo che il primo giudice avesse fatto malgoverno del principio di distribuzione dell’onere della prova, ponendo erroneamente il relativo onere a carico del creditore, laddove invece il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza mentre è il debitore convenuto a dover provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento. Ciò posto, nel caso in esame, ad avviso della Corte territoriale il Giudice di primo grado ha erroneamente invertito l’onere della prova ritenendo che Poste Italiane Spa non avesse dato prova della difformità sotto il profilo qualitativo, delle forniture di carburante pur sussistendo elementi presuntivi a sostegno della detta difformità, e non tenuto conto del principio di “vicinanza della prova” secondo il quale, in tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento o denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata, essendo a carico del debitore di un’obbligazione di risultato l’onere di provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto. All’esito dei suddetti rilievi la Corte d’Appello ha accolto l’appello di Poste Italiane ed ha rigettato l’appello incidentale della (OMISSIS) srl, nelle more dichiarata fallita, ponendo a carico di quest’ultima le spese del doppio grado del giudizio. Avverso la sentenza il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati da memoria; Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso. Il P.G. deposita conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’impugnante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 163,164 e 156 c.p.c., L. Fall., art. 42, art. 43, comma 3 e art. 78, nonchè degli artt. 327 e 328 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Evidenzia la pretesa nullità della notifica dell’appello alla (OMISSIS) in bonis in spregio a quanto dettato dall’art. 328 c.p.c., u.c..

1.1 Il motivo è infondato in ragione del consolidato principio dell’ultrattività del mandato, sancito da questa Corte a partire dalla nota sentenza a S.U., n. 15295 del 4/7/2014 e successivamente confermato da pronunce dello stesso tenore, secondo il quale “L’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte) è disciplinata in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altri parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione” (si veda anche Cass., 5, n. 26495 del 17/12/2014; Cass., 5, n. 11072 del 9/5/2018; Cass., 2, n. 20964 del 22/8/2018). Nel caso di specie in assenza di espressa deduzione in giudizio dell’intervenuto fallimento della parte, il principio di ultrattività del mandato ha correttamente impedito al Giudice di considerare nulla la notifica dell’appello e ciò conduce al conseguente rigetto del primo motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1460, 1218, 2697, 1570, 1490, 1495, 1497, 1511 e 1513, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo al capo di sentenza che, accogliendo l’eccezione di inadempimento di Poste Italiane, non avrebbe conferito alcun rilievo alla intervenuta violazione dei termini di decadenza per la denuncia dei vizi, previsti dalla disciplina codicistica della vendita ma applicabili espressamente anche al contratto di somministrazione. In sostanza il somministrato, non avendo ottemperato all’obbligo su di esso incombente di denunciare i vizi della cosa somministrata entro il termine breve di otto giorni dalla scoperta dei medesimi, prescritto dal codice non avrebbe avuto alcun titolo a sollevare l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.. In secondo luogo il Giudice avrebbe errato nel non considerare la cospicua documentazione versata in atti dalla quale avrebbe potuto desumere agevolmente la piena conformità della fornitura effettuata rispetto a quella pattuita.

2.1 Il motivo è inammissibile per distinti e concorrenti profili. Quanto alla questione del termine di decadenza per la denuncia dei vizi si tratta di questione introdotta per la prima volta in cassazione, sicchè il motivo è certamente inammissibile. Quanto alla pretesa mancata considerazione e valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, relativo alla qualità del gas somministrato, la parte propone a questa Corte una rivalutazione del merito, certamente ad essa precluso.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1495,1947,1511,1513 c.c. – censura la sentenza nella parte in cui, respingendo l’appello incidentale avrebbe violato le regole relative al riparto dell’onere probatorio, dando per scontata la presenza di vizi e senza peritarsi di verificare se vi fosse stata una tempestiva denuncia dei medesimi.

3.1. Il motivo segue la stessa sorte del precedente, riproponendo la stessa inammissibile questione del termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa somministrata.

4. Con il quarto motivo si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha posto l’onere del pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio di merito a carico della parte soccombente, pur in presenza, ad avviso del ricorrente, di una soccombenza reciproca, derivante dall’intervenuto rigetto delle domande riconvenzionali di Poste Italiane che avrebbe giustificato quanto meno una compensazione delle spese. Il motivo è infondato in quanto, evidentemente, il Giudice ha ritenuto la presenza di una soccombenza preminente del Fallimento della (OMISSIS) srl che ha giustificato il regime delle spese di lite. E’ noto del resto che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, l’unico vincolo posto a carico del Giudice in tema di spese è quello di non porre il relativo onere a carico della parte integralmente vincitrice, non potendo altrimenti le sue statuizioni essere in alcun modo sindacate in sede di legittimità.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, oltre spese prenotate a debito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4.600 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%, oltre spese prenotate a debito. Non essendo stato versato il contributo unificato per mancanza di fondi ex art. 144 TUGS, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA