Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3895 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 10429/2020 R.G. proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Lufrano, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 671/20

depositata il 14 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che G.A., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 14 febbraio 2020, con cui la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 19 maggio 2018 dal Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Cost., e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e art. 14, lett. c), osservando che, nell’escludere la credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, la Corte d’appello non ha tenuto conto dei pudori e delle remore legati alla sua condizione di omosessuale, costituente di per sè una ragione di persecuzione idonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, nè delle informazioni relative al suo Paese di origine, da cui risultava che in Pakistan l’omosessualità è perseguita come reato;

che il motivo è infondato;

che, nel valutare la credibilità della vicenda personale riferita dal ricorrente, la Corte territoriale ha tenuto opportunamente conto della peculiarità della situazione determinata dalla sua dichiarata condizione di omosessuale, avendo per un verso richiamato le informazioni fornite da una fonte internazionale aggiornata ed accreditata, attestanti il trattamento sanzionatorio riservato dall’ordinamento penale del Pakistan a tale categoria di soggetti e le discriminazioni e le violenze alle quali gli stessi sono sottoposti a livello sociale, ed avendo altresì dato atto dell’eventuale difficoltà del richiedente a rendere nota la predetta condizione, ma avendo per altro verso evidenziato le incongruenze della narrazione e le differenze tra la versione fornita dinanzi alla Commissione territoriale e quella riferita al Tribunale, nonchè l’imprecisione di particolari importanti, tale da impedire qualsiasi riscontro in ordine alla veridicità dei fatti narrati;

che possono dunque ritenersi rispettati i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in virtù dei quali, ove il racconto del richiedente riguardi la sua sfera sessuale e le sue dichiarazioni non siano suffragate da prove, il giudice non è esonerato dall’obbligo di spiegare le ragioni per cui le ritiene non credibili, dovendo sottoporle non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (cfr. Cass., Sez. II, 28/09/2020, n. 20385);

che con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, ha escluso che nel suo Paese di origine esistesse una situazione di violenza indiscriminata, facendo riferimento a fonti d’informazione non aggiornate, senza tener conto di un rapporto pubblicato il 31 gennaio 2020, dal quale emergevano una situazione di diffusa violazione dei diritti umani e l’inaffidabilità delle autorità di polizia;

che il motivo è infondato;

che, nell’escludere la configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la sentenza impugnata ha infatti richiamato informazioni fornite da fonti internazionali accreditate ed aggiornate (rapporto EASO relativo all’anno 2017, rapporto sui diritti umani della European Country of Origin Network relativo all’anno 2018), dai quali ha desunto che nel Pakistan non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, ma solo il rischio di attentati terroristici, non riferibile al ricorrente, il quale non aveva allegato il timore di rimanere coinvolto negli stessi;

che nel censurare il predetto apprezzamento il ricorrente invoca le informazioni fornite da un’altra fonte internazionale, più aggiornate di quelle richiamate dalla sentenza impugnata ed anteriori al deposito di quest’ultima (Country Report on Human Rights Practices 2019, pubblicato il 31 gennaio 2020 dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti), dalle quali, tuttavia, si desume che l’attuale situazione socio-politica del Pakistan, pur essendo caratterizzata da violenza diffusa e gravi violazioni dei diritti umani, non è riconducibile alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non essendo in corso un conflitto armato interno;

che con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, senza tener conto della situazione d’instabilità politica e violazione dei diritti umani esistente nel suo Paese di origine e del livello d’integrazione sociale da lui raggiunto in Italia;

che il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello correttamente rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in considerazione della mancata allegazione da parte del ricorrente di fatti diversi da quelli dedotti a sostegno della domanda di riconoscimento delle altre forme di protezione, e ritenuti inattendibili dalla sentenza impugnata, nonchè di elementi idonei a comprovare l’integrazione sociale del ricorrente in Italia;

che questa Corte, nel riconoscere la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, ha infatti affermato che l’accertamento della condizione di vulnerabilità che ne giustifica la concessione dev’essere ancorato ad una valutazione comparativa, da condursi caso per caso, tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e la situazione personale vissuta prima dell’abbandono del Paese di origine ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il paradigma normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304);

che la mera allegazione delle criticità rilevabili nella situazione del Paese di origine, sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, non può dunque ritenersi sufficiente a legittimare il riconoscimento della misura in questione, in difetto dell’attendibile deduzione di fatti specifici dai quali emerga la personale esposizione del richiedente alle conseguenze della violazione dei predetti diritti, in relazione alla vita privata e familiare da lui condotta in patria;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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