Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3895 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3895 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ha pronunciato la seguente

cA.G( , 7e‹.0

ORDINANZA
sul ricorso 26009-2015 proposto da:
LA FINICE S.R.1,., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROI\IA, VIA MARIA MONTESSORI n. 25, presso lo studio
dell’avvocato -PIETRO RUZZA, rappresentata e difesa dagli avvocati BRUNO
FIORITO e MAUR() DI PACE;

– ricorrenti contro
FALLIMENTO di LA FENICE S.r.l.; FALLIMENTO della S.d.F. PUGLISI
SEVERINO E COCINA GIUSEPPE, nonché dei soci illimitatamente responsabili;
– intimati avverso la sentenza n. 1440/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata
il 25/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
14/12/2017 dal presidente dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO CHE:
I,a Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo proposto da La Fenice s.r.l.
avverso la sentenza del tribunale della città che, ad istanza del Fallimento della s.d.f.
Pugiisi Severino e Cocina Giuseppe, aveva dichiarato il suo fallimento.
La corte del merito — premesso che il credito dell’istante era stato accertato con
sentenza irrevocabile, emessa il 29.12.011, in forza della quale era stato anche
inutilmente tentato un pignoramento mobiliare – ha escluso che l’avvenuta emissione, il
7.10.014, da parte della Procura di Catania (che aveva sottoposto a sequestro preventivo
i beni de La Fenice) di un provvedimento ex art. 20 della 1. n. 44/99, di sospensione per
300 giorni dei termini di scadenza degli atti esecutivi, potesse comportare la sospensione
anche del procedimento prefallimentare, avente natura meramente cognitiva; ha quindi
accertato la ricorrenza dello stato di insolvenza della reclamante, stante l’ammontare del
credito, l’esito negativo del pignoramento e la cessazione della sua attività di impresa.
La sentenza, pubblicata il 25.9.015, è stata impugnata da La Fenice con ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Data pubblicazione: 16/02/2018

-e,. A ,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
. i sensi dell’art. 13 comma I uater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17 0
comma, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 14 dicembre 2017

La ricorrente ha ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del
decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, che
la corte d’appello non abbia tenuto conto che il provvedimento di sospensione influiva
sull’accertamento dello stato di insolvenza.
motivo, che si fonda su argomentazioni assiomatiche, ma non spiega in qual modo il
provvedimento di sospensione potesse incidere (rendendole irrilevanti) sulle circostanze
di fatto, non contestate, in base al quale il giudice del reclamo ha ritenuto provato lo
stato di insolvenza, va dichiarato inammissibile.
Poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non v’è luogo alla
liquidazione delle spese del giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA