Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3895 del 14/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23905/2012 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G

TUCCIMEI 1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN TRIMARCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA EMILIANA BONANNO;

– ricorrente –

contro

I.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BUTTA’,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO INTILISANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Bonanno Lucia Emiliana difensore della ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. I.P. con delega depositata in udienza

dell’Avv. Intilisano Mario difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione notificata il 4 ottobre 1997 I.P. conveniva innanzi al Tribunale di Messina P.M. esponendo: di essere proprietario di tre appartamenti siti in (OMISSIS), di cui quello al primo piano (distinto al catasto al fg. (OMISSIS), part. (OMISSIS)), acquistato da V.M., con atto per notar M. dell'(OMISSIS), era ubicato sotto la terrazza confinante con un appartamento di proprietà della convenuta (distinto al catasto al fg.(OMISSIS), part. 157 sub 11), che le era stata ceduto, unitamente alla porzione di terrazza soprastante, dai germani V.G. e V.F.;

l’intero compendio immobiliare, composto da quattro appartamenti (due al piano terra e due al primo piano) era stato realizzato dal proprio bisnonno ing. Ve.Gi., il quale, con testamento olografo, aveva lasciato in successione alla figlia M. l’immobile sito al primo piano ed ai figli nascituri del figlio A. l’appartamento sito al medesimo piano.

Gli altri due appartamenti al piano terreno venivano lasciati alla figlia g. ed al figlio N., mentre il piano cantinato veniva lasciato alla moglie.

Il lastrico solare, raggiungibile dagli immobili siti al primo piano attraverso una scala comune, in assenza di disposizione testamentaria, doveva ritenersi parte comune dell’edificio.

V.M. e V.A., quale tutore ed esercente la potestà sui minori Gi., F. e G., stipulavano una convenzione di apposizione di confini della terrazza sovrastante.

A tal fine veniva attribuita a V.M. la proprietà della parte di terrazzo sovrastante il proprio appartamento, ad esclusione del vano bagno, ed ai figli di V.A. la parte di terrazzo sovrastante il loro appartamento.

Tanto premesso e rilevato altresì che la convenuta si era appropriata dell’intero terrazzo, negandone l’accesso dapprima alla V.M. e successivamente allo stesso attore, chiedeva:

– l’accertamento del proprio diritto di proprietà sul terrazzo soprastante il proprio appartamento;

– la demolizione delle nuove opere realizzate dalla convenuta in quanto poste in essere in violazione della normativa sulle distanze e costituenti illegittimamente nuove servitù di affaccio, tali da ridurre l’aria e la luminosità dell’appartamento di sua proprietà;

– in via subordinata, in caso di rigetto della domanda di demolizione, il pagamento dell’indennità di soprelevazione;

– la rimozione delle ulteriori modifiche apportate alla scala in ferro insistente sulla chiostrina interna, quali pannelli, gabbia in ferro, stuoia, riduzione del lucernario in quanto riducevano ariosità e luminosità degli appartamenti dell’attore;

– la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Costituitasi in giudizio la P. opponeva di essere proprietaria esclusiva dell’intera terrazza in forza di due atti di acquisto e deduceva l’infondatezza delle domande proposte dall’attore.

Espletata ctu ed assunta prova per interrogatorio formale e testi, il Tribunale dichiarava la natura condominiale della terrazza;

– condannava la convenuta alla demolizione dei vani abusivamente costruiti sul terrazzo comune;

– ordinava la rimozione del pannello saldato alla scala interna che impediva all’attore di accedere alla terrazza condominiale;

– rigettava la domanda di risarcimento dei danni spiegata dall’ I., in quanto non provati.

La Corte di Appello, con la sentenza n. 343/2012 depositata il 5 giugno 2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la P. alla demolizione anche del prolungamento del bagno ed all’eliminazione dell’ingabbiamento della scala e delle schermature poste sulla chiostrina comune, nonchè al risarcimento dei danni per uso indebito di un bene comune.

Disponeva l’integrale compensazione tra le parti delle spese di primo grado, condannando la P. al pagamento di 1/3 delle spese dell’ulteriore grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione con sei motivi la P..

L’ I. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità dei documenti prodotti dalla P. in sede di ricorso, costituiti da un carteggio tra le parti successivo alla sentenza impugnata, dall’atto di precetto e di opposizione all’esecuzione, nonchè da istantanee dello stato dei luoghi, trattandosi di produzione documentale effettuata al di fuori dei limiti di cui all’art. 372 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo il vizio di ultra petizione della sentenza impugnata.

La ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d’Appello abbia confermato la pronuncia del giudice di prime cure, di accoglimento delle domande proposte dall’ I., in forza di un titolo diverso da quello fatto vale dall’attore, vale a dire la proprietà esclusiva di una parte della terrazza, fondando invece la legittimazione ad agire sulla sua qualità di comproprietario del bene.

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità del motivo, per errata indicazione numerica dell’ipotesi di vizio dedotta dalla ricorrente, la quale ha fatto riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), invece che a quella, appropriata, di cui al n. 4).

Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, infatti, il ricorso per cassazione, seppure dev’essere articolato in motivi specifici, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non richiede necessariamente l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. S.U. 17931/2013), se la Corte possa, come nel caso di specie, agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante.

Il motivo presenta, per altro verso, profili di inammissibilità.

La Corte d’Appello, ha infatti escluso la sussistenza del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, dedotto, quale motivo di impugnazione, dalla ricorrente.

Orbene, il motivo non riporta l’esatta formulazione delle domande svolte dall’ I. nel giudizio di primo grado, nè la specifica statuizione della sentenza che ha definito tale grado del giudizio asseritamente affetta da ultra petizione, nè riproduce il contenuto del motivo di impugnazione con cui detto vizio della sentenza di primo grado è stato specificamente censurato dalla ricorrente davanti alla Corte d’Appello.

Ciò premesso, il motivo è, nel merito, infondato.

Ed invero, premesso che l’accertamento della natura condominiale del terrazzo per cui è causa, e la conseguente qualità di comproprietario dell’ I. è stata accertata, dal Tribunale prima e dalla Corte successivamente, in via incidentale, ai soli fini della legittimazione ad agire, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di rivendicazione, il giudice può riconoscere l’esistenza di una proprietà pro quota pure laddove si assuma esistere una proprietà esclusiva, senza con ciò trasmodare dai limiti della domanda, ricorrendo il vizio di ultrapetizione soltanto allorchè dalla pronunzia derivino effetti giuridici più ampi di quelli richiesti dall’attore (Cass. 12953/2015).

Orbene, nel caso di specie, la qualità di comproprietario dell’intero terrazzo attribuiva certamente all’odierno controricorrente la legittimazione ad esercitare la negatoria servitutis sulle opere poste in essere dalla ricorrente e la statuizione impugnata ha accolto la relativa domanda nei limiti in cui essa era stata articolata (rimozione delle opere poste in essere nella parte di terrazzo sovrastante l’appartamento del controricorrente).

Si osserva al riguardo che, com’è noto, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la “causa petendi” delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non svolge, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, ma è rilevante ai soli fini della prova (Cass. 3089/2015).

Con il secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4), deducendo la violazione del diritto di difesa della ricorrente, per avere la sentenza impugnata confermato la pronuncia di primo grado (che aveva accolto le domande dell’ I.), in forza di una questione nuova, costituita dal carattere condominiale della terrazza che non era stata ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha confermato l’accertamento della natura condominiale della terrazza effettuata da parte del primo giudice, onde l’eventuale violazione del diritto di difesa della ricorrente, in quanto fondata su questione nuova, non sottoposta al preventivo esame delle parti, si sarebbe verificato nel giudizio di primo grado.

Non risulta peraltro che la ricorrente abbia proposto specifica impugnazione, fondata sulla violazione del diritto di difesa, avverso la pronuncia di primo grado, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.

Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa e contraddittoria valutazione degli elementi di prova acquisiti in giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), avuto riguardo allo stato dei luoghi, ed in particolare alle modalità di accesso alla terrazza, nonchè alla data di esecuzione del prolungamento del vano bagno della ricorrente di cui la Ctu non aveva indicato la data di esecuzione.

Avuto riguardo alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., il motivo è inammissibile.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità, solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 11892/2016).

Del pari inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il vizio di contraddittorietà della motivazione, atteso che secondo il consolidato indirizzo di questa corte è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale il ricorrente denunzi la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, senza trascrivere le proposizioni che si assume siano contraddittorie, ovvero tra loro inconciliabili e tali da elidersi a vicenda.

Anche sotto altro profilo si rileva che il vizio di insufficiente motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. L’omessa motivazione, al contrario, non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (ex plurimis Cass. n. 6064/08).

Nel caso di specie, la Corte d’appello con argomentazione logica, coerente ed esaustiva ha fondato il proprio convincimento e le statuizioni circa la natura condominiale della terrazza, le caratteristiche della scala di accesso alla stessa ed il prolungamento del vano bagno della ricorrente sull’ analitico esame di tutti i documenti e le prove orali acquisiti in giudizio, onde non è ravvisabile la dedotta carenza motivazionale.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver omesso di rilevare la sussistenza di prova documentale, attestante il suo diritto di proprietà esclusiva dell’intera terrazza.

Con il quinto motivo si denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla statuizione, connessa e consequenziale a quella oggetto del motivo precedente, di declaratoria di comproprietà della terrazza.

Pure il quarto e quinto motivo, che, in virtù dell’intima connessione vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili.

Ed invero l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. 16056/2016), fermo restando che il riesame degli atti di causa è inammissibile in sede di legittimità (Cass. 19254/2011).

Con il sesto motivo si denunzia la violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione con cui la ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore dell’ I., della somma di 5.000,00 Euro a titolo di risarcimento del danno, lamentando che la Corte abbia ritenuto configurabile il danno in re ipsa ed abbia pronunziato in relazione ad una domanda proposta soltanto in grado di appello.

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della doglianza di novità in quanto la stessa non si è tradotta nella denunzia di uno specifico vizio tra quelli tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1 e considerato altresì il fatto che il motivo è del tutto carente sotto il profilo dell’ autosufficienza.

Del pari inammissibile, per genericità, la censura avverso la statuizione di condanna della ricorrente al risarcimento del danno, che la Corte ha liquidato in ragione del pregiudizio derivante dall’impossibilità di utilizzo del bene comune, per impedimento all’ accesso ed uso della terrazza condominiale.

Il motivo è altresì nel merito infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte del singolo condomino, situazione che la Corte ha ritenuto sussistente nel caso di specie, in assenza del consenso degli altri condomini, ai quali resta precluso l’uso, anche solo potenziale, della “res”, determina un danno “in re ipsa” (Cass. 19215/2016).

La reiezione del ricorso comporta la condanna della ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio e travolge la doglianza relativa alla regolazione delle spese processuali formulata dalla stessa ricorrente, in modo peraltro del tutto generico.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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