Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3894 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3894 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 6249-2007 proposto da:
COMUNE DI FERMO (C.F. 00334990447), in persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

Data pubblicazione: 19/02/2014

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CHIARINI MARIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2014
25

contro

FULVI GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CESI 72, presso l’avvocato DE LUCA GIOVANNI,

1

rappresentata e difesa dall’avvocato CIMINO MAURO,
giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

728/2005 della CORTE

D’APPELLO di ANCONA, depositata il 27/12/2005;

udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato CHIARINI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l Con sentenza non definitiva in data 19 aprile 1999,

il Tribunale di Fermo, accogliendo la domanda proposta con
citazione in data 25 settembre 1990, dichiarò illegittima

proprietà di Graziella Rita Fermi a partire dal luglio
1994, e rimise la causa sul ruolo per l’assunzione di consulenza tecnica.
Con successiva sentenza definitiva in data l settembre 2001, lo stesso tribunale condannò il comune al pagamento del danno liquidato in £ 204.885.181, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione.
2.

Contro la sentenza propose appello il Comune.

L’attrice propose appello incidentale anche contro la sentenza non definitiva, per la quale aveva fatto riserva di
appello, chiedendo la liquidazione anche dell’indennità di
occupazione legittima per il periodo dal luglio 1985 al
luglio 1994.
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza 8 febbraio
2006, respinse l’appello principale, e si dichiarò competente a decidere, quale giudice in unico grado, sulla richiesta di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, che liquidò in misura pari agli interessi legali
sull’indennità di occupazione.

3

l’occupazione da parte del Comune di Fermo del terreno di

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il comune con atto notificato il 7 febbraio
2007, affidato a cinque motivi.
La signora Fulvi resiste con controricorso notificato

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con i motivi primo, secondo e quarto, il comune
ricorrente censura l’accoglimento della domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima formulata
nel giudizio di appello.
Il primo motivo denuncia una violazione degli artt.
112 e 345 c.p.c., ponendo il quesito se nella richiesta di
risarcimento dei danni derivanti dall’illecita occupazione
di un terreno debba ritenersi compreso sia il risarcimento
dei danni da occupazione illegittima che l’indennità da
occupazione legittima.
Questo quesito è inammissibile, vertendo su una fattispecie che non rispecchia quella di causa. La corte territoriale si è pronunciata quale giudice di unico grado su
una domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione
legittima formulata dalla parte nell’appello incidentale,
che per questa parte introduceva un giudizio in unico grado di merito, valutabile quindi ex art. 167 c.p.c., sicché
l’art. 345 c.p.c. non era applicabile, mentre l’art. 112
c.p.c. è stato certamente rispettato.
4

Il co
dr. Al

el. est.
ccherini

il 19 marzo 2007.

Il secondo motivo lamenta una violazione degli artt.
19 e 20 della legge n. 865 del 1971, e degli artt. 163,
164 e 137 c.p.c., perché la domanda non fu proposta con
atto notificato al comune e perché non conteneva – si sostiene – gli elementi indicati nell’art. 164 c.p.c. Questa

rente precisato quali fossero gli elementi della domanda,
indicati nell’art. 163 c.p.c., la cui mancanza avrebbe
comportato nullità. E’ sufficiente per il resto osservare
che alla notifica dell’atto alla parte supplì nella fattispecie il deposito dell’atto nel giudizio, seguito
dall’accettazione del contraddittorio da parte del comune,
che nel ricorso non riferisce di aver sollevato alcuna eccezione su questo punto nel giudizio davanti alla corte di
merito.
Infine, con il quarto motivo si censura – con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. e per violazione di norme
di diritto indicate peraltro in disposizioni processuali
sull’acquisizione e valutazione delle prove – l’utilizzazione della consulenza tecnica assunta in primo grado in
funzione della liquidazione del risarcimento del danno,
per la decisione sulla domanda di liquidazione
dell’indennità di occupazione, senza che la relativa relazione peritale fosse stata prodotta dalla parte interessata nel giudizio per la determinazione dell’indennità di
occupazione.
5

doglianza è assolutamente generica, non avendo il ricor-

Il motivo – che andava formulato con riferimento
all’art. 360, comma primo n. 5 c.p.c., e nel rispetto dei
requisiti prescritti per questo mezzo d’impugnazione – è
in ogni caso infondato, perché il giudizio sull’indennità
di occupazione si svolgeva contestualmente a quello di ap-

consulenza tecnica, assunta in primo grado nel contraddittorio tra le stesse parti, era già acquisita al giudizio
di appello.
5. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa pronuncia

su un’eccezione di prescrizione del diritto all’occupazione legittima che la parte avrebbe sollevato in una memoria
di replica in data 18 marzo 2004.
La censura è inammissibile. Va premesso che della
proposizione di tal eccezione non v’è traccia nel testo
della sentenza impugnata, e in particolare nelle conclusioni del Comune di Fermo riportate in epigrafe. Il riferimento alla memoria di replica in data 18 marzo 2004, è
generico, perché non è specificato se fosse una replica a
una comparsa conclusionale o all’appello incidentale, e in
ogni caso se fosse il primo atto difensivo dopo il deposito dell’appello incidentale e se non vi fossero state udienze prima di quella data; e perché la parte non ha osservato le prescrizioni dell’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 poste a pena rispettivamente d’inammissibilità e
d’improcedibilità, essen si limitato a produrre il fascie!. est.
6
fico
dr. Al. i alefini

pello contro la sentenza di primo grado, e la relazione di

colo di parte senza precisare se e dove in esso la memoria
in questione fosse compresa, rimettendo al giudice di legittimità l’esplorazione degli atti per la verifica
dell’esistenza e del contenuto della memoria, onde verificarne la pertinenza all’eccezione (per l’esigenza di spe-

n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi, anche nel caso
di produzione del fascicolo di parte, e di richiesta di
trasmissione del fascicolo d’ufficio, cfr. Cass. Sez. un.
3 novembre 2011 n. 22726).
6. Con il quinto e ultimo motivo si denuncia l’insuf-

ficiente motivazione sul punto controverso, costituito
dall’esistenza sul fondo occupato dei materiali per i quali il giudice di primo grado aveva liquidato il danno. Nonostante l’esistenza di uno specifico motivo di appello
sulla mancanza di qualsiasi prova dell’esistenza di quei
materiali sul fondo, la corte d’appello ha confermato la
sentenza dando il punto per scontato.
6.1.

Questo motivo è fondato. Trovandosi a decidere

sullo specifico motivo di appello, con il quale si denunciava la mancanza di qualsiasi prova sul fatto che i materiali in questione fossero presenti sul fondo, e la mancanza di un verbale di consistenza redatto al momento
dell’occupazione, la corte territoriale ha ritenuto sufficiente osservare che il comune di Fermo doveva ritenersi
7

cifica indicazione, a pena d’inammissibilità ex art. 366,

custode e responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei
materiali che vi si trovavano depositati, anche per il caso di sottrazione ad opera di terzi. Quest’osservazione
dava per accertato il fatto in contestazione, che era invece il thema demonstrandum.

Sul punto, conseguentemente,

7. La causa, peraltro, può essere decisa anche nel me-

rito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di
merito. Deve, infatti, trovare qui applicazione il principio di diritto già enunciato da questa corte (Cass. 8 giugno 2005 n. 12007; conf. 27 aprile 2011 n. 9378; più in
generale, sul punto, cfr. Cass. 4 novembre 1991 n. 11700),
che è il seguente:
a seguito del decreto di occupazione, al proprietario
dell’immobile è attribuita la sola scelta di abbandonare
ogni suo bene sul fondo, senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (salvo per le costruzioni, piantagioni
e migliorie non opportunistiche, cioè non eseguite al solo
scopo di ottenere un’indennità maggiore), ovvero “di asportare a sue spese materiali e tutto ciò che può essere
tolto senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da
eseguirsi”, valendo, quale messa a disposizione dei beni
mobili per il ritiro, l’avviso, notificato al proprietario
almeno venti giorni prima, con l’indicazione del luogo,
giorno e ora dell’immissione in possesso.

8

Il cons
dr. Ald

1. est.
cherini

la sentenza impugnata deve essere cassata.

8. In conclusione la domanda di risarcimento danni
proposta nei confronti del Comune di Fermo, deve essere
*

rigettata nella parte concernente il danno per la perdita
dei materiali lasciati sul terreno, liquidato in E
14.571.000.

lentemente soccombente, e ciò giustifica che sia tenuto
fermo il regolamento delle spese già stabilito dai giudici
di merito. Le spese del giudizio di legittimità, che si è
reso necessario per la correzione del vizio denunciato con
l’ultimo motivo, sono invece compensate, tenuto conto
dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
P. q. m.

Accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il ricorso nel resto; cassa l’impugnata sentenza in relazione
al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento del danno per la perdita dei materiali lasciati sul terreno occupato dal Comune di Fermo.
Condanna il Comune di Fermo al pagamento delle spese
dei giudizi di primo e secondo grado, che liquida:
– quanto al giudizio di primo grado, in C 222,80 per
esborsi, C 1.548,00 per diritti e C 4.390,00 per onorari,
oltre alle spese generali e agli accessori di legge;


9

9. L’esito del giudizio vede il Comune di Fermo preva-

- quanto al giudizio di appello in

72,31 per esbor-

si, g 1.032,00 per diritti e g 4.200,00 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
giorno 9 gennaio 2014.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della

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