Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3894 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CARTOSHOP s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Claudio Monteverdi n. 16, presso l’avv. Natola Giuseppe, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 165/32/07, depositata il 29 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Cartoshop s.r.l., in liquidazione, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 165/32/07, depositata il 29 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, emesso nei suoi confronti in relazione all’atto di cessione di azienda stipulato nel 1999. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso si conclude con il quesito se – in tema di accertamento dell’imposta di registro su atto di cessione di azienda -“l’Ufficio che riconosce la adeguatezza delle attività ma che mette in dubbio la validità delle passività, prima di azzerare completamente le passività, facendo emergere la sola rilevanza delle attività, in base alla corretta applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, è tenuto ad esperire preventivamente gli accessi, ispezioni e verifiche espressamente previste dalla norma medesima”.

Il motivo appare inammissibile, poichè, non risultando la detta questione in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, dimostrare di averla sollevata in primo grado e riproposta in appello, e, quindi, in tal caso, denunciare l’omessa pronuncia sulla stessa da parte del giudice a quo.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, aggiungendo che il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato, poichè l’invocato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, non prevede alcun obbligo di accesso o verifica da parte dell’Ufficio, bensì, chiaramente, una mera facoltà;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1800,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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