Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3894 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3894 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 23964-2015 proposto da:
CRISTAUDO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di
.\ LLONIATIC G. \ Ml S

.R.I,., elettivamente domiciliato in R( )\

VIALE

\TICANO n. 45, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO
rappresentar() e difeso dall’avvocato) SALVATORI’, GIGLIOTTI;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO di AUTOMATIC GIMES S.R.I,., in persona del curatore pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO n. 14, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE LAGOTETA, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO FAMULARO;
– controricorrente —
contro

Data pubblicazione: 16/02/2018

SNAITECH (già COGETECH) S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DEI PARIOLI n. 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO GERONIMO CARDIA,
che la rappresenta e difende;

– controrkorrente –

depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
14/12/2017 dal presidente dott.ssa MAGRA CRISTIANO.
RILEVATO CHE:
Giuseppe Cristaudo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Automatic
Games s.p.a., impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza
7.9.015 della Corte d’appello di Catanzaro che ha respinto il suo reclamo contro la
sentenza 3.11.014 del tribunale di Lamezia Terme, dichiarativa del fallimento della
società ad istanza di Cogetech s.p.a.
Cogetech (oggi Snaitech) s.p.a. ed il Fallimento di Automatic Games s.r.l. resistono
con separati controricorsi.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del
decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.
iitrambi i controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di difetto di
legittimazione attiva della creditrice istante, concessionaria per conto del N finistero
dell’Economia e Finanze del servizi() di attivazione e conduzione operativa della rete per
la gestione telematica del gioco lecito, di cui Automatic Games era uno dei gestori, che
avrebbe agito per la riscossione non di un credito proprio, ma di un credito
dell’amministrazione, costituito in massima parte dal PREU (Prelievo Unico Erariale) e
dal canone di concessione che la concessionaria deve versare allo Stato, e solo per 1’1°/0
da canoni propri. Sostiene inoltre che il credito, neppure portato da titolo esecutivo, era
stato saldato.

avverso la sentenza n. 1102/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

Il motivo, nella sua prima parte, è manifestamente infondato.
_11 di là del. rilievo che, come correttamente affermato dalla corte territoriale, Cogetech
non era incaricata della riscossione del credito in nome e per conto del Ministero — cui
era tenuta unicamente a riversare una parte delle somme riscosse — ma intratteneva con
Automatic Games un rapporto autonomo di mandato, in forza del quale la società poi
fallita si era riconosciuta sua debitrice per un importo – già scaduto e a scadere – di oltre

una cambiale di 300.000 curo, resta che lo stesso ricorrente ammette che quantomeno
1’1% di tale importo ineriva a crediti propri della concessionaria, che era dunque sol per
que.:to pienamente legittimata alla presentazione dell’istanza.
Nella sua seconda parte il motivo è invece inammissibile, in quanto richiede a questa
Corte un completo riesame del merito della vicenda, senza indicare quale siano i t -atri
storici decisivi, oggetto di contraddittorio fra le parti ed ignorati dal giudice a quo, che
smentirebbero gli accertamenti contenuti in sentenza in ordine alla mancanza di prova
del pagamento del debito scaduto ed all’effettiva sussistenza del residuo debito oggetto
di riconoscimento.
In parte manifestamente infondato, ed in parte inammissibile, è anche il secondo
motivo del ricorso, con il quale si contesta la ricorrenza dello stato di insolvenza in base
ad un assunto (che il pagamento era garantito da fideiussione prestata dallo stesso
Cristaudo, non azionata dalla creditrice), privo totalmente di rilievo, atteso che
l’accertamento di detto stato non è subordinato alla preventiva escussione del
condebitore solidale, e si deduce in via del tutto generica l’irrilevanza dei sintomi esteriori
(perdite di esercizio, pignoramenti, ipoteche, cessazione dell’atrività) ritenuti dalla corte
del merito rivelatori del dissesto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in proprio e nella qualità, al
pagamento delle spese del giudizi() che liquida, in favore di ciascuna delle due parti
controricorrenti , in C 5.100, di cui €: -100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e
accessori di legge.

530.000 curo, con atto scritto accompag,nato, a garanzia del pagamento, dal rilascio di

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17 °
comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 14 dicembre 2017

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