Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3894 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15169/2013 proposto da:

C.T., C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CAVALIERE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REFACTOR SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2262/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di

ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Su ricorso di Refactor srl, quale cessionaria del credito di Finrenault s.p.a., il Presidente del Tribunale di Latina emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti di C.T., beneficiario del finanziamento erogato alla Barsi Auto s.n.c., per l’acquisto di un’auto Peugeot 605 SV Plus CAT, per il pagamento del finanziamento medesimo.

Avverso il decreto ingiuntivo il C. proponeva opposizione, deducendo che l’acquisto non si era perfezionato e che quindi egli non aveva beneficiato del finanziamento.

L’opposta, costituitasi, resisteva.

Il Tribunale di Latina rigettava l’opposizione e condannava il C. al pagamento delle spese.

Il C. proponeva appello deducendo l’incapacità a testimoniare del legale rappresentante della Barsi Auto e ribadiva l’infondatezza della pretesa, concludendo per la revoca del decreto opposto.

La Refactor, costituitasi, deduceva che la causa avrebbe dovuto essere dichiarata estinta dal giudice di primo grado perchè riassunta fuori termine.

Nel merito, chiedeva la reiezione dell’impugnazione.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2262/12 depositata il 27.4.2012, ha dichiarato la nullità dell’atto di appello per carenza di procura alle liti, compensando le spese del grado. La Corte d’Appello rilevava in particolare che l’avv. Angelo Cavaliere, quale difensore del C., aveva dichiarato di agire in virtù di procura a margine del ricorso per riassunzione nel giudizio di primo grado e di procura a margine dell’atto di appello.

La costituzione in giudizio era stata fatta con la “velina”, ma nè a margine della velina, nè a margine della copia notificata alla Refactor risultava il mandato “ad litem”.

In sede di prima comparizione l’appellante non era comparso e nel verbale della successiva udienza non si dava atto del deposito dell’originale dell’atto notificato.

In definitiva, l’appellante non aveva depositato prima della costituzione in giudizio, e neppure tardivamente, il mandato cui si faceva riferimento nell’atto di appello, nè l’avv. Cavaliere poteva ritenersi legittimato in forza del mandato rilasciato a margine del ricorso per riassunzione depositato nel “corso del giudizio di primo grado, in quanto esso era stato conferito per la sola causa di primo grado e l’eventuale fase esecutiva e non anche per la proposizione dell’appello.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il C., sulla base di sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 codice di rito.

La Refactor s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il C. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2907 c.c., e artt. 137 e 148 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), per non aver la Corte d’appello considerato che la mancanza della procura ad litem nella copia dell’atto notificato non determinava alcuna sanzione e che, avendo l’ufficiale giudiziario, nella relata di notifica in calce all’atto di appello, attestato di aver verificato l’esistenza della delega (con la dicitura “Ad istanza dell’avv. Angelo Cavaliere, con studio anche in Latina V. Triboniano n. 6, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario U.N.E.P. addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Latina…”), doveva presumersi (in assenza di una querela di falso proposta avverso la valenza fidefacente dell’attestazione) che a quella data (8.5.2007) la stessa fosse esistente in atti prima della notificazione e, quindi, della costituzione in cancelleria avvenuta con il deposito della “velina”.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., e artt. 161, 182 e 184 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 2, (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la Corte considerato che, poichè la questione relativa alla sussistenza della legittimazione ad processum è esaminabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la prova documentale della detta sussistenza poteva risultare da produzioni o acquisizioni avvenute in un grado successivo.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte di merito dichiarato la nullità dell’atto d’appello per la mancanza della procura ad litem senza aver consentito previamente alle parti di formulare le loro osservazioni, nonostante la controparte non avesse sollevato alcuna contestazione sul punto, e senza prima invitare la parte a fornire il documento giustificativo dell’asserito potere rappresentativo del difensore (mediante la produzione dell’originale dell’atto di appello).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., e artt. 161, 182, 184 e 345 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per non aver la corte territoriale, in applicazione dell’art. 182 c.p.c., assegnato un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio.

Con il quinto motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 162 e 184 bis c.p.c., (nella esposizione del motivo vengono altresì richiamati gli artt. 101, 182, 183 e 384 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver la corte locale, in violazione del principio del contraddittorio, dopo aver sollevato d’ufficio la questione concernente la procura non considerata dalle parti, segnalato la stessa alle medesime e consentito loro di eccepire e di argomentare in merito.

Con il sesto motivo il ricorrente invoca la conferma, ex art. 384 c.p.c., dell’affermazione, resa dalla Corte d’appello ai soli fini delle spese, che “la somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene – che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo – legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore”.

Conviene per ragioni di priorità logica esaminare anzitutto il quarto motivo di ricorso in relazione al mancato invito, da parte della Corte d’Appello, all’appellante a regolarizzare mediante produzione dell’atto mancante (nel caso di specie la procura ad litem), la propria costituzione in giudizio.

Il motivo è fondato.

Ed invero secondo il più recente orientamento di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 1, il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell’appello, sicchè solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso (Cass. 11359 del 22/05/2014 e n. 19169/2014.).

Va fatta applicazione anche nel caso di omesso deposito della procura speciale del principio, che questa Corte ha già da tempo affermato ed ancora di recente ribadito con riferimento alla procura generale ad lites in forza del quale il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione senza aver prima provveduto – in adempimento del dovere impostogli dall’art. 182 c.p.c., comma 1, – a formulare l’invito alla parte a produrre il documento mancante.

Tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell’appello, poichè la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, sana “ex tunc” la irregolarità della costituzione (Cass. 3181/2016).

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, la lettera dell’art. 182, comma 1, che impone al giudice di verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, di invitarle a completare o a mettere in regola gli atti ed i documenti che riconosce difettosi, si distingue dalla formulazione del secondo comma, poichè soltanto in quest’ultimo e non anche nel primo – nel testo della norma anteriore alla sostituzione apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, – viene riconosciuto al giudice un potere discrezionale per la concessione del termine per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione.

Peraltro le Sezioni Unite, anche in relazione alla portata del secondo comma dell’art. 182 hanno di recente affermato il principio in forza del quale anche detto secondo comma – nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, – dev’essere interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, è tenuto a promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal uopo un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217/10 e, nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011, in materia di nullità della procura ad litem e Cass. 22559/2015).

L’accoglimento del presente motivo assorbe l’esame degli altri.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo esame, la quale farà applicazione del seguente principio di diritto:

“L’art. 182 c.p.c., comma 1, va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti, di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3, enunciata ma non rinvenuta negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi momento, anche in sede di appello, e solo se infruttuoso il giudice deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio”.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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