Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3893 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3893 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BENINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 14848-2007 proposto da:
TEAM ENGINEERING S.R.L.

(c.f.

03078740580),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

Data pubblicazione: 19/02/2014

CHINOTTO l, presso l’avvocato PRINZI PASQUALE, che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine
2014

del ricorso;
– ricorrente –

18

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., già FERROVIE



1

DELLO STATO – Società di Trasporti e Servizi per
Azioni, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA 290, presso l’avvocato CARBONE

a margine del controricorso;
…C. 1 A oA sgSs9-0 Se i – controricorrente

avverso la sentenza n. 5461/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere
Dott. STEFANO BENINI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAOLO
CARBONE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso. 4-

PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato 1’11.4.1994, la Team
Engineering s.r.l. conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Roma l’Ente Ferrovie dello Stato-Società di
trasporti e servizi per azioni chiedendone la condanna al

pagamento della somma di L. 426.068.000, oltre interessi e
rivalutazione, a titolo di risarcimento danni subiti,
durante l’esecuzione del contratto di appalto per la
fornitura di servizi di elaborazione grafica per la
redazione del progetto esecutivo generale della nuova linea
alta velocità Roma-Napoli, per l’illegittima sospensione
dei lavori, disposta dalla convenuta. I lavori, di cui era
stata programmata la durata di gg. 210 con decorrenza
28.12.1988, erano stati sospesi dall’Ente Ferrovie dello
Stato con ordine di servizio 13.2.1989 a partire dal
17.2.1989, adducendo la necessità di attendere i pareri
delle Regioni e dei Comuni interessati al tracciato, ed
erano ripresi solo il 14.3.1991. L’appaltatrice allegava di
aver sopportato maggiori costi e oneri, sia a causa del
ritardato utilizzo del personale dopo la sospensione, sia
per l’aumento dei costi della squadra tipo e delle
attrezzature, sia per la necessità di ripetere le
operazioni di riorganizzazione del lavoro a suo tempo
eseguite.
Si costituiva in giudizio l’Ente Ferrovie dello StatoSocietà di trasporti e servizi, contestando la tardività

3

nella formulazione delle riserve e chiedendo il rigetto
.,

della domanda.
.k

2.

Avverso la sentenza di primo grado depositata il

5.2.2003,

che

rigettando

l’eccezione preliminare di

tardività, accertava l’illegittimità della sospensione e

condannava la Rete Ferroviaria Italiana (già Ente Ferrovie
dello Stato) al risarcimento dei danni, quantificati in
euro 197.324,00 oltre interessi legali, proponeva appello
la stessa committente, cui si contrapponeva con appello
incidentale la Team Engineering s.r.l.
3. Con sentenza depositata il 7.12.2006, la Corte d’appello
di Roma,

ritenendo intervenuta la decadenza nella

formulazione delle riserve dell’appaltatrice, rigettava
tutte le domande della Team Engineering s.r.l. Secondo
l’art. 44 delle Condizioni generali di contratto, le
,

contestazioni devono essere immediate e dettagliate, e
l’appaltatrice le aveva formulate solo nel verbale di
ripresa lavori, del 26.3.1991, quando la sospensione era
avvenuta il 17.2.1989, con verbale in cui si esplicavano
chiaramente le ragioni di essa, né poteva darsi rilievo ad
una lettera del 12.10.1989, perché generica e comunque
tardiva, a otto mesi dalla sospensione.
3. Ricorre per cassazione la Team Engineering s.r.l.
affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con
controricorso la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4

1. Con il primo motivo di rj=rmn, la Team Engineering
s.r_1_,

driunmAndo contraudittorla mutivg4i(2

-Pz=5 1 Puntn

É
decisivo della tardività nella proposizione della riserva,
censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che
l’illegittimità della sospensione fosse già nota

all’appaltatrice fin dal momento in cui essa fu disposta,
mentre essa derivava dal suo abnorme protrarsi, di ben tre
volte maggiore la durata del contratto, che essa
appaltatrice non poteva conoscere dall’inizio, tanto più
che la committente non ne aveva specificato i termini. La
riserva, dunque, non poteva essere apposta nel verbale di
sospensione, ma solo alla ripresa dei lavori, come infatti
avvenne, in data 26.3.1991, cui seguiva, nella stessa data,
un lettera di esplicitazione della riserva. L’esclusione di
ogni diritto dell’appaltatore a compensi aggiuntivi o

indennizzi a causa delle sospensioni, è contenuto dall’art.
38 delle Condizioni generali di contratto, entro i limiti
di numero e durata previsti dal contratto, tanto più che
44 impone all’appaltatore di precisare quali

l’art.

conseguenze gli derivino a livello economico, il che è
possibile solo al momento in cui cessa la sospensione.
Con

il

secondo motivo

la

ricorrente,

denunciando

insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto
decisivo della conoscenza da parte dell’appaltatrice
dell’illegittimità della sospensione al momento in cui
venne disposta, censura la sentenza impugnata per aver

dedotto tale conoscenza dal fatto che nel verbale di
5

sospensione ne vennero esplicitate le ragioni. In realtà la
Team Engineering s.r.l. aveva solo rilevato che la
sospensione disposta dall’Ente Ferrovie dello Stato non era
intervenuta per cause di forza maggiore, ma per mera scelta
dell’ente e per motivi di opportunità, tant’è vero che i

lavori sono ripresi nonostante che siano pervenuti i pareri
di soli cinque Comuni su cinquantasei consultati. La
possibilità di esprimere la riserva si configurò solo
quando, divenendo intollerabile la durata, la potenzialità
dell’evento dannoso si manifestò il modo obiettivamente
apprezzabile. Il che avvenne con la lettera 12.10.1989,
ovvero nel temine (gg. 15) in cui i fatti e le circostanze
erano conoscibili dall’appaltatrice, secondo il disposto
dell’art. 44 delle Condizioni generali di contratto.
Con il terzo motivo di ricorso, la Team Engineering s.r.1.,
• denunciando contraddittoria motivazione sul punto decisivo
del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento a
causa del momento di proposizione della riserva,
determinato dall’abnorme durata della sospensione, e per
mancata applicazione dell’art. 38 delle Condizioni generali
di contratto e dell’art. 2043 c.c., nonché per violazione
ed erronea applicazione dell’art. 1341 c.c., censura la
sentenza impugnata per non aver considerato la natura
vessatoria della previsione di cui all’art. 44 delle
Condizioni generali di contratto, in quanto subordina il
diritto dell’appaltatore al risarcimento, ad una riserva da
i.

proporsi in termini brevi. Inoltre l’art. 1341 c.c.,
6

relativamente alle Condizioni generali di contratto, è ben
applicabile ai contratti stipulati dall’Ente Ferrovie dello
Stato, che è società per azioni. Nell’inapplicabilità della
norma richiamata, la Team Engineering s.r.l. non era tenuta
alla proposizione di apposita riserva: in definitiva il

Stato genera l’obbligo di risarcimento a favore
dell’appaltatrice per l’illegittima sospensione.
2. Il ricorso è improcedibile: la sentenza impugnata,
contrariamente al disposto dell’art. 369, secondo comma, n.
2, è stata depositata priva della relazione di
notificazione. Tale questione preliminare rispetto a
qualsiasi altra, compresa quella di inammissibilità per
tardiva proposizione del ricorso (Cass. 15.3.2013, n.
6706). Le spese fanno carico sul ricorrente come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il
ricorrente alle spese, liquidate in euro 15.200, di cui
euro 15.000 per compensi.
Così deciso in Roma 1’8.1.2014

comportamento gravemente colposo dell’Ente Ferrovie dello

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