Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3893 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, via

Edoardo D’Onofrio n. 43, presso l’avv. Cassano Umberto, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 226/36/07, depositata il 4 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Umberto Cassano per la ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Basile Tommaso, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. G.M.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 226/36/07, depositata il 4 dicembre 2007, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per IVA ed IRAP relative all’anno 2000. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”, è inammissibile poichè non contiene quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria) e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (si precisa al riguardo che il controricorso, pur essendo stato proposto oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., deve ritenersi tempestivo in ragione della nullità, sanata ex tunc, della notificazione del ricorso – cfr. Cass., Sez. un. n. 14539 del 2001 e Cass. n. 20000 del 2005 -, in quanto effettuata all’Agenzia delle entrate, unico soggetto legittimato, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, anzichè presso la sede).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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