Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3892 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16244-2007 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

CHIARA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9195/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2006 R.G.N. 6073/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato RAFFAELA FASANO per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall’odierno intimato nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., intesa ad ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, nonchè delle mensilità supplementari e delle ferie, mediante il computo dei compensi per lavoro straordinario prestato con continuità, ha limitato il diritto a tale ricalcolo sino all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 31 ottobre 1992.

1.1. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che: a) la prescrizione eccepita dalla convenuta società non si era compiuta con riguardo al ricalcolo dell’indennità di anzianità e del t.f.r., in relazione al dies a quo decorrente dalla data di cessazione dal servizio; c) non poteva operarsi alcuna compensazione, nè disporsi alcuna restituzione di somme da parte del lavoratore, così come richiesto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in dipendenza dell’accordo aziendale del 22 giugno 1974, che la clausola di assorbimento – prevista in tale accordo – delle somme corrisposte ai lavoratori in relazione all’aumento del 10% dei ritmi produttivi riguardava esclusivamente gli eventuali compensi connessi alla produttività e non era in alcun modo collegata alle prestazioni di lavoro straordinario dedotte nella controversia; c) il ricalcolo doveva riguardare anche le mensilità supplementari e le ferie, alla stregua delle specifiche previsioni contenute nel c.c.n.l. del 1989;

d) il diritto non poteva riconoscersi per il periodo successivo al contratto collettivo del 1992, che aveva introdotto una diversa regolamentazione del t.f.r. e degli istituti indiretti tale da escludere il computo del lavoro straordinario.

2. Avverso questa sentenza l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di impugnazione. Il lavoratore intimato resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso consta di quattro motivi, tutti conclusi con quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c..

1.1. Con il primo motivo si critica la decisione impugnata, per violazione delle norme sulla prescrizione e di quelle sul t.f.r., nonchè per vizio di motivazione, e si domanda “se, in costanza di rapporto di lavoro si prescriva, nel sistema normativo introdotto dalla L. n. 297 del 1982, non il diritto all’esigibilità del TFR ma il diritto al computo, nella base di calcolo del TFR, delle voci di calcolo che maturano anno per anno e che concorrono a comporre ogni rateo annuale”.

1.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 1362 ss. c.c. e vizio di motivazione; si domanda “se, in applicazione dell’accordo aziendale del 1974, le somme eventualmente dovute al B. a titolo di ricalcolo di IDA e TFR in considerazione del lavoro straordinario prestato debbano in ogni caso essere considerate assorbite e/o compensate sino a concorrenza di quanto percepito dal B. per il cd. punto A”.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione alle clausole dei contratti collettivi del 1989 e del 1992, nonchè di quelle contenute nel regolamento del personale, riguardanti il calcolo delle mensilità supplementari delle ferie, si chiede alla Corte di accertare che il lavoro straordinario non possa essere incluso nella basi di calcolo di tali istituti collaterali.

1.4. Il quarto motivo denuncia insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione in merito al ricalcolo del t.f.r. dopo l’entrata in vigore del c.c.n.l. del 1992.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento in alcuno dei profili sopra evidenziati.

2.1. Il primo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già precisato in analoghe controversie, il lavoratore può far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto, distintamente, mediante l’azione di accertamento, fin tanto che persista l’interesse ad eliminare uno stato di incertezza in ordine alle modalità di maturazione del trattamento (sia nel caso in cui la composizione della base di computo del trattamento di fine rapporto sia stata conosciuta mediante la comunicazione degli accantonamenti, sia in quello in cui tale composizione possa venire in discussione a seguito dell’eventuale erogazione di anticipazioni), e mediante l’azione di condanna, una volta che il rapporto sia cessato e si intenda ottenere la liquidazione di tale trattamento; e, allorchè venga proposta, come nella specie, quest’ultima azione, diretta ad una diversa liquidazione mediante il ricalcolo del t.f.r,, l’interesse ad agire, identificandosi, non tanto con l’eliminazione di uno stato di incertezza che si protrae de die in diem, quanto con il ricevimento di una somma di denaro in conseguenza di un inesatto adempimento, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cui sono subordinate, oggettivamente, l’esistenza del diritto e la proposizione dell’azione, si che soltanto da tale momento può decorrere la prescrizione (cfr. Cass. n. 11536 del 2006, ed altre conformi).

2.2. Anche il secondo motivo è infondato.

In relazione all’accordo aziendale del 1974 la Corte di merito ha escluso che le clausole invocate dalla società ricorrente, e particolarmente il cd. punto A) di tale accordo, possano fondare un credito del datore di lavoro, implicante la compensazione con il credito dedotto dai lavoratori, ovvero un eventuale saldo in favore della società, in relazione alla previsione di “assorbibilità” di compensi riconosciuti come corrispettivo dell’aumento dei ritmi di produzione. Tale conclusione si fonda sull’interpretazione dell’accordo (riservata al giudice di merito in ragione della sua efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi collettivi nazionali oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006) e, in particolare, viene giustificata con il tenore letterale e con la ratio della clausola invocata, avendo i giudici d’appello rilevato, in particolare, che la eventualità di un assorbimento di compensi relativi al ritmo della produzione non potesse che riguardare compensi analoghi, riguardanti comunque la produttività, e fosse estranea, invece, ai compensi percepiti dai lavoratori per la prestazione di lavoro straordinario; d’altronde, hanno anche osservato i giudici d’appello, un effetto “ablativo” di compensi per t.f.r., realizzato per via della mancata inclusione di compensi per prestazioni straordinarie, avrebbe determinato una reformatio in pejus incompatibile con le disposizioni imperative della L. n. 297 del 1982.

Ciò posto, osserva la Corte che le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo dell’accordo predetto, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata. Ma una censura siffatta è comunque inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimità, limitata, per accordi del tipo in esame, al controllo della motivazione e alla verifica dell’impiego corretto dei canoni ermeneutici secondo le censure proposte dal ricorrente.

D’altra parte, la prospettazione di una diversa ricostruzione storica della clausola e dei suoi intenti finalizzati alla definizione di controversie pendenti in materia di calcolo dello straordinario non potrebbe comportare – alla luce delle considerazioni sopra premesse – un diretto esame del diverso risultato interpretativo da contrapporre a quello raggiunto dal giudice di merito con riguardo alla natura e alla funzione del negozio, avendo peraltro escluso la Corte di merito la configurazione di una transazione – per mancanza dell’aliquid datum atque retentum – alla stregua dell’accertata eterogeneità dei compensi (per la produttività e per lo straordinario), impeditiva del sinallagma negoziale preteso dalla datrice di lavoro; nè la mancata considerazione di un tale intento specifico di transazione in capo all’Istituto, prospettato in questa sede, che avrebbe determinato ex se il datore di lavoro alla stipulazione dell’accordo, potrebbe risolversi nel vizio qui denunciato, atteso che la comune volontà delle parti deve essere desunta in funzione di ciò che nelle clausole dell’accordo esaminato appare obiettivamente voluto in relazione ad un determinato istituto, si da risolversi ogni eventuale dubbio nell’unità di intento che si può desumere obiettivamente dalla formula contrattuale, allorquando risulti che su di essa si volle formato il consenso.

2.3. Il ricorso è improcedibile quanto al terzo motivo, poichè non si può in questa sede procedere alla valutazione della correttezza, o meno, della conclusione ermeneutica del giudice d’appello, come anche dell’insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la parte ricorrente depositato il contratto collettivo de quo, la cui produzione – nella sua interezza e non soltanto per alcuni stralci – è imposta, appunto a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 allorchè si tratti, come nella specie, di contratti collettivi nazionali di diritto privato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte con indirizzo ormai consolidato (cfr. Cass. n. 28305 del 2009, n. 28306 del 2009 e altre conformi, nonchè Cass. n. 19560 del 2007 e altre conf. con riferimento all’art. 420 – bis c.p.c.; circa la riferibilità della previsione ai contratti collettivi di diritto comune e la ratio sottesa alla sanzione processuale, cfr. Cass., sez. un., n. 23329 del 2009).

2.4. Il quarto motivo è inammissibile per la mancata indicazione delle norme asseritamente violate e per l’inadeguatezza del quesito, che è formulato in modo generico e senza specificazione degli elementi idonei a rendere comprensibile la denunciata contraddittorietà; nè tali elementi è consentito ricavare dal contenuto del motivo (cfr. Cass., sez. un., n. 20409 del 2008).

3. In conclusione, il ricorso è respinto.

4. La società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 32,50 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA